Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21273 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 20/10/2016), n.21273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALIISI Antonino – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20101-2011 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato LUCILLA LENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FATTORI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata l’08/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIARINI per delega dell’Avvocato

FATTORI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di B.D. un avviso di accertamento per l’anno di imposta (OMISSIS) con il quale, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 procedeva all’accertamento sintetico del maggior reddito desunto dal possesso di autovetture, abitazione principale e secondaria, nonchè dalla effettuazione di investimenti, per la somma complessiva di Euro 1.489.336, così costituiti: Euro 1.294.244 per acquisto di quote di partecipazione della società Centro Europa srl; Euro 184.892 per l’acquisto, dalla cedente Novum spa, di ulteriori quote di partecipazione nella società Centro Europa srl. Pertanto rideterminava il reddito da Lire 38.516.000 dichiarati a Lire 696.546.000 accertati, con conseguente maggiori imposte irpef ed addizionale regionale.

Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che con sentenza n. 340 del 2008 lo accoglieva parzialmente, annullando l’avviso di accertamento relativamente al maggior reddito desunto dagli investimenti.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo accoglieva con sentenza del 8.6.2010, riformando la sentenza impugnata e confermando integralmente l’avviso di accertamento impugnato. Il giudice di appello riteneva corretto l’accertamento operato dall’Ufficio che definitiva “induttivo”; riteneva non credibile che il contribuente B. non avesse versato la somma di Euro 184.892, costituente il prezzo per l’acquisto, dalla società Novum spa, di una quota ulteriore di azione.

Contro la sentenza di appello il difensore di B.D. propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè la Commissione tributaria regionale ha indebitamente ed erroneamente ritenuto trattarsi di accertamento induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2; 2) omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riguardo al rilievo principale consistente nella disponibilità di Euro 1.294.244 per l’acquisto delle quote di partecipazione della società Centro Europa srl; 3) motivazione illogica ed insufficiente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo all’avvenuto esborso della somma di Euro 184.892 per l’acquisto dalla cedente Novum spa di ulteriori quote della Centro Europa srl. Deposita memoria con cui eccepisce il giudicato esterno sopravvenuto a seguito della irrevocabilità della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano del 18.5.2012.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c. (rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) il fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che l’accertamento effettuato dall’Ufficio fosse di tipo induttivo (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39) anzichè sintetico (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38), circostanza astrattamente denunciabile sotto il diverso profilo del vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In ogni caso la censura è anche infondata. L’erronea intitolazione del tipo di accertamento svolto dall’Ufficio (definito induttivo in luogo di sintetico) si risolve in una errore terminologico, atteso che la Commissione tributaria regionale ha di fatto valutato il maggior reddito accertato dall’Ufficio desumendolo dalle spese sostenute (per incrementi patrimoniali ed altro) ossia come reddito “sintetico” a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5.

2. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata omette ogni motivazione in ordine alle circostanze addotte dal contribuente a giustificazione della disponibilità della somma di Euro 1.294.244,00 utilizzata per l’acquisto delle quote della società Centro Europa srl.

3. Il terzo motivo è fondato sotto il profilo della illogicità o contraddittorietà della motivazione. La decisione impugnata richiama la sentenza n. 411 del 2008 del Tribunale di Vicenza, che ha avvalorato l’assunto del contribuente secondo cui la somma di Euro 184.892, costituente il prezzo di acquisto di ulteriori quote di partecipazione nella società Centro Europa srl, non fu mai corrisposta alla cedente Novum spa; ciononostante, il giudice di appello decide nel senso della effettività dell’esborso senza indicare le ragioni per cui disattende il riscontro documentale costituito dalla sentenza citata.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale valuterà preliminarmente la fondatezza della eccezione dedotta dal ricorrente nella memoria depositata dopo la presentazione del ricorso per cassazione, con cui allega l’esistenza di un giudicato “esterno” ai sensi dell’art. 2909 c.c., costituito dalla sentenza irrevocabile della Commissione tributaria regionale di Milano del 18.5.2012, intervenuta tra le medesime parti, relativa agli avvisi di accertamento riguardanti le successive annualità (OMISSIS). Sul punto il giudice del rinvio farà applicazione del principio secondo cui, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengono in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti in un arco di tempo comprendente più periodi di imposta, mentre è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato quando l’accertamento relativo alle diversi annualità si fonda su fatti suscettibili di variazione annuale (Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 11/03/2015, Rv. 635058; Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195).

Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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