Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21272 del 13/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/09/2017), n. 21272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18747-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
PINETA DI ROMA 2004 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 400/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 28/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnativa di un avviso di rettifica e liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex artt. 51 e 52 denunciando la violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c., dell’art. 2963 c.c., comma 4 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente la CTR aveva ritenuto tardivo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate che era stato “passato” per la notifica il giorno 2.3.2015, ultimo giorno utile, prorogato, ex art. 155 c.p.c., comma 4.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata in controricorso, secondo la quale la notifica del ricorso in Cassazione non andava notificata all’indirizzo pec dell’avvocato difensore della parte contribuente ma al domicilio eletto dalla società presso il medesimo difensore.
Infatti, con l’avvio del processo telematico è consentita la notifica del ricorso in Cassazione via pec; non vertendosi, in ogni caso, in ipotesi di notifica inesistente (v. Cass. sez. un. 14916/16), attesa la costituzione della parte contribuente.
Il ricorso è fondato.
Infatti, la sentenza impugnata della CTR Lazio risulta pacificamente deposita il 14.7.2014, pertanto, conteggiando sia il termine “lungo”, ex art. 327 c.p.c., comma 1 novellato, di sei mesi, che il periodo feriale di 46 giorni, vigente ratione temporis (in quanto, la riduzione a 31 giorni valeva solo dal 10 gennaio 2015, ma non per i termini in corso di scadenza e, comunque, a partire dal primo periodo feriale utile), tale termine scadeva il 1 marzo 2015, che, cadendo di domenica, si è prorogato di diritto al primo giorno non festivo, cioè, il 2 marzo, giorno nel quale l’atto di appello è stato effettivamente passato per la notifica.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017