Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21271 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 20/10/2016), n.21271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2193-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SPAZIO NATURA SNC in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO FUCINI 24, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2010 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Spazio Natura ha presentato, in data 29 luglio 2002, istanza per il rimborso del credito IVA relativo all’anno (OMISSIS). Nel 2003 ha aggiunto domanda di definizione automatica per gli anni pregressi.

Con atto del 4.11. 2006 l’Agenzia ha notificato alla società un questionario invitandola a produrre la documentazione contabile per il (OMISSIS), e constatata l’omissione di tale invito, ha notificato avviso di accertamento per circa 211 mila Euro, oltre sanzioni.

La società ha presentato istanza di annullamento in autotutela, alla quale ha allegato la documentazione a suo tempo richiesta con il questionario e non prodotta all’epoca.

Ha impugnato poi l’avviso di accertamento ritenendo ingiustificata la pretesa dell’Agenzia che si basava sulla mancata documentazione iniziale degli acquisti oggetto di detrazione, documentazione comunque poi integralmente prodotta con la successiva istanza di autotutela.

Il ricorso veniva accolto sia dalla CTP che dalla CTR.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia basandolo su tre motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha essenzialmente dato rilievo alla circostanza per la quale, pur essendo vero che la società non ha prodotto la documentazione richiesta con il questionario, tuttavia l’ha poi depositata integralmente unitamente alla istanza di autotutela. Attribuisce rilievo poi alla regola per cui solo l’omissione dolosa alla richiesta di esibizione produce sfavorevoli conseguenze per la contribuente.

1.- Il secondo motivo è fondato, ed il suo accoglimento assorbe gli altri. L’Agenzia fa valere violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

La sentenza di appello, ritenendo irrilevante l’iniziale omessa esibizione dei documenti, in quanto gli atti sono stati poi integralmente depositati con l’istanza in autotutela, secondo l’Agenzia avrebbe violato l’art. 32 cit. in base al quale i documenti, di cui sia fatta richiesta al contribuente, e che questi non abbia esibito, non possono essere presi in considerazione ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La società non aveva fatto seguito al questionario e non aveva dunque allegato i documenti richiesti e relativi ai beni ed ai costi oggetto di accertamento.

Premesso che nella fattispecie ricorre pacificamente un’ipotesi di mancata risposta al questionario, disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4, e non di rifiuto di esibizione di documenti in sede di accesso (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, comma 5 richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33) e costituisce orientamento consolidato di questa Corte la regola per cui l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 3, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, (Sez. 5 n. 10489 del 2014), salva la facoltà concessa al contribuente dal medesimo art. 32, comma 4.

A specificazione di tale regola, questa Corte ha altresì ritenuto che la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, e si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Sez. 6 n. 11765 del 2014; Cass. n. 22126 del 2013).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini che precedono; la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Basilicata in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri, Cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla CTR Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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