Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21271 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 14/10/2011), n.21271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANNONE OTTAVIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA

1312, presso lo studio dell’avvocato TAMAGNINI CATIA e CINZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRONCA ACHILLE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4526/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2006 r.g.n. 3404/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PANNONE OTTAVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane spa chiese la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata il 5 settembre 2006, concernente il contratto a termine stipulato con G.E. il giorno 8 marzo 2000.

Successivamente è stato depositato, nella cancelleria della Corte, un verbale di conciliazione sindacale del 26 febbraio 2009, in cui Poste italiane spa e la G., dato atto che è avvenuta la riassunzione della lavoratrice in data 9 maggio 2006, dichiarano di aver conciliato interamente la controversia, anche in ordine alle spese. La conciliazione rende il ricorso inammissibile. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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