Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21271 del 13/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/09/2017), n. 21271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15801-2016 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1418/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
G.R. propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 1418/26/15 con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Torino n. 15/18/2012 avente ad oggetto il ruolo (OMISSIS) per irpef 2008. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d) e art. 21, comma 1, periodo 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto che il ruolo non fosse autonomamente impugnabile.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la cartella di pagamento correttamente motivata, laddove la stessa presentava una motivazione generica ed equivoca, priva di alcun riferimento ai versamenti come documentati.
Fondato è il primo motivo di ricorso.
Alcune delle censure proposte in primo grado dal contribuente avverso il ruolo (OMISSIS) (mancata comunicazione dell’esito dei controlli D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, illegittimità delle sanzioni applicate) evidenziano come, indipendentemente dalle espressioni usate, l’impugnativa abbia riguardato sia il ruolo che la cartella contestualmente notificata.
Fondato è il secondo motivo di ricorso in quanto la sentenza impugnata è priva di alcun riferimento alle circostanze di fatto dedotte dal contribuente (versamenti del dicembre 2008 e del giugno 2009).
Consegue da quanto sopra l’accoglimento dell’appello ed il rinvio della causa alla CTR del Piemonte anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017