Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21271 del 08/10/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 21271 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

SENTENZA
sul ricorso 7499-2013 proposto da:
PAONE LUIS FERNANDO PNALFR77L08Z604Y, nella qualità di
erede legittimo di Giovanni Paone, in persona dell’Amministratore di
Sostegno Alberto Della Rocchetta, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, che lo rappresenta e . difende
unitamente all’avvocato SISTI NICOLA ANTONIO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI SANTA MARIA IMBARO;

Data pubblicazione: 08/10/2014

- intimato avverso la sentenza n. 529/2012 del TRIBUNALE di LANCIANO
del 17/11/2012, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di pace di Lanciano, depositato il 6 novembre 2008,
Giovanni PAONE proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per
sentire annullare il verbale di accertamento di violazione dell’art. 142, comma
7, del codice della strada, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di
Santa Maria Imbaro, infrazione commessa il giorno 28.10.2008, stante la
nullità dell’accertamento per non essere stata immediatamente contestata
l’infrazione e non essendo visibile l’apparecchio elettronico di rilevamento
della velocità, che non era posto a 400 metri dal cartello che lo segnalava.
Il Giudice di pace di Lanciano, nella resistenza del Comune, il quale
evidenziava che l’accertamento non era stato contestato immediatamente per
non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione ed alla fluidità del
traffico, correttamente collocata, segnalata ed utilizzata l’apparecchiatura
elettronica, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il verbale di
accertamento.
In virtù di rituale appello interposto dal Comune, il quale chiedeva la riforma
della sentenza di primo grado per avere errato il giudice di prime cure nel
ritenere necessaria la segnalazione dell’apparecchio mediante ‘cartello mobile
di avviso posto a poche centinaia di metri dal primo punto di rilevamento’ pur
in presenza della segnaletica prevista dall’art. 3 D.L. n. 117 del 2007, il
Tribunale di Lanciano, nella contumacia dell’appellato, accoglieva l’appello
con rigetto dell’opposizione.

Ric. 2013 n. 07499 sez. M2 – ud. 16-05-2014
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16/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

A sostegno delle decisione il giudice del gravame evidenziava che — come si
desumeva dalla disciplina legale — l’obbligo di segnalare la postazione di
controllo mediante apparecchio autovelox non richiedeva — diversamente da
quanto ritenuto dal primo giudice – che la segnalazione, effettuata con cartello
fisso, dovesse essere ripetuta con un cartello mobile di avviso posto a poche

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione Luis
Fernando PAONE, in qualità di erede di Giovanni Paone (deceduto il
13.10.2009), in persona dell’Amministratore di sostegno, affidato ad un unico
motivo, non svolte difese dal Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene superfluo riferire il motivo del ricorso, in quanto esso
appare inammissibile.
Il ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla
notificazione a mezzo posta del ricorso, e d’altro canto le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del
piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per
la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta
instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza
di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza
della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non
notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo
Ric. 2013 n. 07499 sez. M2 – ud. 16-05-2014
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centinaia di metri dal primo punto di rilevamento.

comma, c.p.c.. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di
ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso
per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un
termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione
della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del

può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per
il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 (Cass. SSUU n.
627 del 2008).
Nella specie nessuno è comparso per il ricorrente per offrire detta prova e
perciò il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto del compimento di attività
difensiva da parte dell’amministrazione intimata.
Infine ai sensi dell’art. 13 comma 1 – “quater” del D.P.R. 30-5-2002 n. 115
come introdotto dall’art. 1 comma 17 della L. 24-12-2012 n. 228 (applicabile
nella fattispecie lfratz•one temporis”) si deve dare atto della sussistenza dei
presupposti di legge relativamente all’obbligo della ricorrente, all’esito del
rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma dello
stesso art. 13 comma 1 — “bis”.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto ai sensi dell’art. 13 comma 1 — “quater” del D.P.R. 30-5-2002 n. 115
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
Ric. 2013 n. 07499 sez. M2 – ud. 16-05-2014
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ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso proposto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 16

maggio 2014.

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