Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21270 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11961-2016 proposto da:

COMUNE DI MONOCALZATI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato WALTER COLANTUONI;

– ricorrente –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10184/12/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Monocalzati (AV) impugnava la sentenza della CTR della Campania, sezione di Salerno, relativa a due avvisi d’accertamento in tema d’ICI per il 2006 e per i 2007, su un terreno, in ordine al quale si contesta da parte del contribuente la natura edificabile. Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, la violazione a falsa applicazione di norme di diritto in tema di edificabilità di fatto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: erroneamente i giudici d’appello, pur in presenza di un PRG adottato dal comune, benchè, non ancora approvato dalla Regione, e pur in assenza di piani particolareggiati insistenti sull’area oggetto d’imposizione, avrebbero escluso la destinazione edificabile.

Con un secondo motivo il Comune denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – evidenziando inoltre, la sussistenza di un giudicato, intercorrente tra le stesse parti, ed avente ad oggetto l’accertamento ICI relativo all’anno 2005, sopravvenuto nelle more del giudizio di 2^ grado.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il primo motivo.

Infatti, alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui:” In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass. sez. un. 25506/2006, Cass. n. 16714/2007, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, per un riesame nel merito della controversia, alla luce dei principi sopra enunciati, e per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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