Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21270 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26884/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba

Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5236/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 27 luglio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.B. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Roma. La nominata Corte ha negato che il ricorrente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi da 1 a 5, 14 e 19, comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, nonchè degli artt. 2,10 e 117 Cost.. Si duole che la Corte di appello abbia escluso la sussistenza delle ragioni atte a consentire il rilascio del permesso umanitario, ritenendo che non fossero lui riferibili condizioni di “vulnerabilità personale”, implicitamente escludendo che assumesse rilievo la condizione di sostanziale “vulnerabilità sociale”. Deduce che la regione di provenienza era funestata da disastri ambientali e che, in occasione dell’alluvione del giugno 2012 si erano verificati scontri tra i residenti e le forze di polizia. Rileva, inoltre, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assume rilievo la sostanziale deprivazione dei requisiti minimi di una vita dignitosa, dovuta a un’esigenza priva dei più elementari bisogni della vita quotidiana. Assume che, in detta prospettiva, vadano valorizzati i concetti di “umanità” e “solidarietà sociale” attraverso un giudizio comparativo tra le condizioni di sottrazione di diritti più elementari nel paese di origine, da un lato, e il grado di inserimento sociale raggiunto nel paese di accoglienza, dall’altro.

2. – Il motivo non ha fondamento.

La Corte di merito si è espressa nel senso della non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, il quale aveva riferito di “aver lasciato il Senegal in quanto, a seguito di un’alluvione, non aveva aderito all’invito della polizia di lasciare la propria abitazione e, anzi, aveva capeggiato una protesta finalizzata a rimanere nella zona oggetto della calamità naturale” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). Tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503).

E’ pertanto da escludere che la vicenda descritta possa essere posta a fondamento della domanda di protezione per motivi umanitari: domanda il cui scrutinio, in fatto, è retto dai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed è quindi condizionato dalla medesima valutazione circa la credibilità delle menzionate dichiarazioni che è devoluto al giudice del merito allorchè giudica delle superiori forme di protezione (cfr. in tema Cass. 24 settembre 2012, n. 16221).

Tanto rilevato, occorre dare atto che la Corte di merito ha evidenziato come a carico dell’istante non si ravvisassero situazione di particolare vulnerabilità.

La condizione di vulnerabilità deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455), sicchè non si vede come la Corte di merito potesse reputare ondata la domandata protezione per motivi umanitari avendo riguardo alla situazione generale del paese di provenienza. Quanto al tema dell’integrazione, va osservato, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, che essa è stata negata sulla base di un giudizio di Fatto non sindacabile nella presente sede.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Non vi sono spese processuali da regolare.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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