Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21270 del 05/10/2020
Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9572/2016 proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli
180, presso lo studio dall’avv. Francesco Luigi Braschi,
rappresentato e difeso da sè stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
C.F., rappresentato e difesi dall’avv. Roberto M.
Plati,in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 747/2016 della Corte d’appello di Bologna,
pubblicata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
01/07/2020 dal consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Fatto
CONSIDERATO
che:
– con atto depositato il 3 giugno 2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;
– il medesimo atto è stato sottoscritto dal controricorrente personalmente e dal suo procuratore;
– si chiede congiuntamente la compensazione delle spese;
– conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione sulle spese;
– non si applica il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
PQM
visti gli art. 390, 391 c.p.c.;
la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020