Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2127 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2127 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5821 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2008, proposto:
DA
NICOLO’ DONA’ DALLE ROSE, elettivamente domiciliato in Roma

al Viale delle Milizie n. 38, presso l’avv. Mario Monzini,
che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’avv.
Roberto Crosta da Milano, per procura in calce al ricorso
notificato il 18 febbraio 2008, ed ha indicato per le
comunicazione e notificazioni il numero di Fax 06.37355277 e
l’indirizzo di posta elettronica mariomonzini@libero.it .
RICORRRENTE
CONTRO

2,
95
3013

Data pubblicazione: 31/01/2014

LUIGI DONA’ DELLE ROSE,

domiciliato elettivamente in Roma,

alla Via Monserrato n. 34, presso l’avv. Silvia Golino, che
lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’avv.

controricorso notificato a mezzo del servizio postale il 31
marzo 2008.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3209
del 26 settembre – 30 novembre 2007, notificata al ricorrente
il 20 dicembre 2007.
Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentito il
P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr. Luigi
Salvato, che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3209 del 30 novembre 2007, notificata a
Nicolò Donà dalle Rose il 20 dicembre successivo, la Corte di
appello di Milano ha confermato la nullità dichiarata dal
locale Tribunale, con decisione del 23 giugno 2004, del lodo
sottoscritto il 12 maggio 1998, per nullità della clausola
compromissoria e della convenzione che la conteneva,
sottoscritta il 15 ottobre 1993 dai fratelli Nicolò e Luigi
Donà dalle Rose, così respingendo il gravame del primo dei
due e condannandolo alle spese del grado.
2

Donatella Vicari da Milano, per procura a margine del

Luigi Doni delle Rose con citazione notificata il 2 giugno
1998 aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Milano, il
fratello Nicolò e gli avv.ti Giorgio Suppiej e Nicola De

che aveva pronunciato il lodo sottoscritto il 12 maggio 1998,
chiedendo di dichiarare nullo o inefficace o inesistente tale
decisione per estinzione del potere degli arbitri di
decidere, ovvero di annullarlo, per abuso di mandato o
errore, dolo o colpa, di entrambi o di almeno uno dei
suddetti componenti del collegio arbitrale, denegando per gli
stessi ogni diritto al compenso e condannando il germano
convenuto a pagargli, a titolo risarcitorio, undici miliardi
di lire e gli altri convenuti a risarcire i danni conseguenti
alle loro condotte e a pagare le spese di causa.
Tutti i convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto
delle domande; il G.I. rinviava il processo al Presidente
del Tribunale, per la eventuale riunione con altra causa
iniziata dallo stesso attore nei confronti del fratello, che
era solo rimessa davanti allo stesso istruttore.
Quest’ultimo non disponeva la riunione disposta tra le due
cause e nel presente giudizio era solo ordinato di integrare
il contraddittorio nei confronti del terzo arbitro, contro il
quale nessuna delle parti peraltro proponeva domanda alcuna.
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Marinis, componenti questi ultimi due del collegio arbitrale

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 23 giugno 2004,
preso atto che la convenzione del 1993 tra i germani Doni
Dalle Rose era stata dichiarata nulla con la clausola che

nullità del lodo e la inammissibilità delle domande di
restituzione delle somme percepite da Nicolò Doni Dalle Rose,
in base a detta convenzione e al lodo stesso, essendo tale
danaro già oggetto di altra causa pendente tra loro.
Per il tribunale nessuna domanda risarcitoria dell’attore
Luigi Dona poteva essere accolta, avendo egli dato causa alle
nullità con la stipula della convenzione di cui sopra, ai
sensi dell’art. 157, terzo comma, c.p.c.; implicitamente la
sentenza si era pronunciata anche sulle domande e aveva
definito l’arbitrato “irrituale”, affermando che le questioni
esaminate nel lodo erano da riproporre al giudice statale .
L’appello di Nicolò Donà dalle Rose avverso tale sentenza si
fondava sul presupposto della natura rituale del lodo, che
doveva quindi essere impugnato dinanzi alla Corte d’appello,
con la conseguenza che l’azione contrattuale dinanzi al
tribunale doveva essere dichiarata preclusa e, in ogni caso,
la questione dell’invalidità della convenzione, doveva essere
proposta prima agli stessi arbitri per essere poi nuovamente
prospettata in sede giudiziaria, come non era accaduto.
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conteneva già in altro giudizio, rilevava la conseguente

L’appellante chiedeva quindi di dichiarare nulla la sentenza
di primo grado, per incompetenza del Tribunale di Milano a
decidere su una controversia che doveva essere oggetto di

pronunciarsi solo la Corte d’appello a seguito di
impugnazione di esso.
L’appellato Luigi Doni si costituiva e chiedeva il rigetto
del gravame e la Corte d’appello di Milano, con la sentenza
oggetto del presente ricorso, rilevato che, nella
fattispecie, si era agito dinanzi al Tribunale come se si
fosse trattato di arbitrato irrituale, riteneva tale azione
prova dell’erroneità della sentenza appellata, per la parte
in cui aveva accertato la invalidità della clausola e la
connessa nullità del lodo che non risultava già dedotta nel
giudizio arbitrale.
La Corte di merito, sull’impugnazione della sentenza di primo
grado, confermava quest’ultima in ordine alla ammissibilità
dell’azione dinanzi al Tribunale per la natura irrituale
dell’arbitrato, rigettando l’appello di Nicolò Doni della
Rosa, condannato alle spese del giudizio di appello,
escludendo tacitamente che la domanda dell’appellante fosse
qualificabile come impugnazione del lodo.
Per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di
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arbitrato rituale e di conseguente lodo, sul quale poteva

Milano del 30 novembre 2007, notificata il 20 dicembre 2007,
Nicolò Donà dalle Rose propone ricorso notificato il 18
febbraio 2008 di sei motivi, contrastato da Luigi Donà Dalle

postale il 31 marzo 2008.
Motivi della decisione
1.La questione della natura illecita ai sensi dell’art. 458
c.c. della scrittura denominata “transazione”, sottoscritta
dalle parti del giudizio e dalla loro madre, e della nullità
di tale atto, perché dispone dei diritti della donna sul
patrimonio di lei per epoca successiva alla morte e assegna
per il futuro i beni della donna ai suoi due figli, viene
proposta in questo giudizio solo per il profilo del difetto
di motivazione (cfr. infra n. 5.1.).
Non occorre quindi esaminare l’eventuale natura di patto
successorio del contratto sottoscritto il 15 ottobre 1993
dalle parti e l’incidenza di tale natura sulla clausola
compromissoria contenuta nella scrittura a base dell’
arbitrato; peraltro, comunque l’autonomia della clausola
compromissoria rispetto al contratto in cui è apposta,
consente di valutare il presente ricorso, non tenendo conto
dell’eventuale invalidità dell’atto in cui è inserito il
compromesso, il quale comunque non è necessariamente anche
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Rose con controricorso notificato a mezzo del servizio

esso invalido, potendosi rilevare nella fattispecie l’omesso
esame dagli arbitri delle questioni citate oggetto del
presente giudizio, per essere le stesse tutte oltre i limiti

arbitrale.
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia gli errores in
procedendo della sentenza impugnata, per violazione degli
artt. 360, comma l, n. 4, 112 e 828-829 c.p.c., per avere la
Corte d’appello qualificato “domanda nuova” e/o “eccezione
nuova”, la deduzione della natura “rituale” del lodo da parte
dell’appellante Nicolò Donà Dalle Rose, che avrebbe invece
imposto l’impugnazione dello stesso alla Corte di appello,
per cui era da dichiarare inammissibile il giudizio
instaurato dinanzi al Tribunale di Milano da Luigi Donà Dalle
Rose, con le stesse domande proposte agli arbitri.
La Corte di merito ha qualificato “nuova” la domanda (o
eccezione) di cui al motivo d’appello con la quale si
chiedeva di dichiarare nulla la sentenza del tribunale, per
incompetenza sull’azione di Luigi Donà Dalle Rose nei
confronti del ricorrente in questa sede di risarcimento del
danno, domanda che non poteva essere ammessa, potendo il lodo
essere oggetto, se in arbitrato rituale, solo d’impugnazione,
la cui cognizione spettava alla Corte d’appello.
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di quanto previsto nella convenzione a base del giudizio

Solo la natura irrituale dell’arbitrato esclude la
preclusione dell’azione dinanzi al tribunale da questo
tacitamente esclusa, potendo della domanda decidere l’adito

sfociato nel lodo, dovendo altrimenti soltanto impugnare la
pronuncia dinanzi alla Corte di merito, per cui nessuna
novità vi era stata nell’istanza che chiedeva di qualificare
l’arbitrato come rituale, con preclusione connessa
dell’azione diretta in primo grado l in luogo dell’impugnazione
della pronuncia degli arbitri.
La corte di merito aveva erroneamente escluso la rilevabilità
di ufficio della ritualità del lodo, con la connessa
inammissibilità dell’azione in tribunale, per cui su di essa
doveva il Tribunale pronunciare di ufficio, essendo riservata
comunque al giudice adito la valutazione della preclusione
eccepita dall’appellante Nicolò Dona Dalle Rose, con la
richiesta espressa di dichiarare la nullità del lodo che non
poteva chiedersi all’indicato tribunale in caso di arbitrato
rituale che avrebbe dato luogo al solo lodo impugnabile
dinanzi alla Corte d’appello.
Il quesito conclusivo chiede alla Corte di rilevare se la
questione della ritualità o irritualità della clausola
compromissoria costituisca domanda nuova o eccezione nuova
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giudice soltanto ove non fosse stato rituale il procedimento

ovvero questione attinente alle condizioni di decidibilità
nel merito della domanda oggetto di causa e rilevabile in via
officiosa dal giudice d’appello, in presenza di apposito

questione stessa, preliminare ad ogni altra.
2.2. Il motivo è infondato, perché la questione, rilevabile
di ufficio, della natura rituale dell’arbitrato, è stata
correttamente trattata dalla sentenza impugnata come
preliminare di merito, con rilievo conseguente di essa come
eccezione in senso proprio, che si sarebbe dovuta sollevare
quindi venti giorni prima della prima udienza di trattazione
dinanzi al tribunale; la mancata tempestiva proposizione
dell’eccezione preclude ogni decisione del giudice adito, che
quindi non ha potuto che rilevare l’improponibilità delle
domande, in ragione del carattere rituale dell’arbitrato, cui
non poteva seguire l’azione diretta con la medesima domanda
proposta agli arbitri, senza impugnazione alla Corte di
appello del lodo stesso.
Nel contesto di una domanda di nullità del lodo, la
qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale non è
oggetto di una eccezione, ma costituisce un fatto impeditivo,
modificativo e estintivo del diritto tutelato, collocandosi a
monte di ogni questione di merito non potendo quindi
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motivo di gravame che esclude ogni preclusione sulla

qualificarsi domanda o eccezione “nuova”, dovendosi negare
che la questione attenga alla competenza.
3.1. Si deduce, in secondo luogo, la violazione dell’art. 360

Corte di merito la natura rituale dell’arbitrato,
riconoscendo l’astratta ammissibilità dell’azione dinanzi al
Tribunale, senza rilevare che, solo in caso di arbitrato
irrituale, era possibile l’azione contrattuale direttamente
esercitata nel caso in primo grado, dovendo altrimenti, in
caso di lodo rituale, proporsi l’impugnazione alla Corte
d’appello, come strumento di verifica della legittimità del
comportamento degli arbitri.
La qualificazione dell’arbitrato come rituale o irrituale
rileva, in quanto incide sull’ammissibilità della successiva
azione giurisdizionale che, nella prima fattispecie, è una
impugnativa alla Corte d’appello e, nella seconda costituisce
un’azione contrattuale di chi agisce.
Non basta la mera interpretazione della clausola, ma occorre
esaminare il contegno delle parti, come in ogni caso di atti
processuali, il cui esame è nel caso concreto agevolato dalla
valutazione dei quesiti proposti dal ricorrente.
Nel caso la qualifica irrituale data dagli arbitri al
procedimento arbitrale, in un contesto nel quale essi hanno
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n. 4 c.p.c. e degli artt. 828 e 829, per avere escluso la

invece agito espressamente come giudici, assegnando termini
perentori alle parti e procedendo in base a regole di
diritto, sembra contrastare con la predetta natura irrituale

La Corte d’appello ha desunto tale natura irrituale dell’
arbitrato, dal tenore della clausola compromissoria che, per
il ricorrente, non può avere rilievo nei sensi indicati; la
previsione dell’intervento arbitrale in caso di “difformità
di interpretazione e di dissensi sull’esecuzione della
presente scrittura privata transattiva”, sembra evidenziare
infatti una volontà delle parti per una soluzione delle
controversie di tipo paragiudiziale e non contrattuale, anche
se l’arbitrato come sempre ha natura privata, dovendosi, per
quanto detto, qualificare rituale, dato che le parti
intendono pervenire ad un lodo suscettibile di esecutività ai
sensi dell’art. 825 c.p.c., interpretandosi la volontà delle
parti attraverso la lettura del contratto e della clausola
per ottenere l’exequatur della decisione arbitrale, la cui
esclusione soltanto potrebbe far propendere a favore dell’
arbitrato irrituale.
Nel caso la scrittura privata del 15 ottobre 1993 fa ritenere
che non vi sia stato un arbitrato irrituale nella
fattispecie, perché l’azione di Luigi Donà Dalle Rose poteva
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dell’arbitrato.

determinare la dissipazione del patrimonio della s.p.a.
Arcado di cui erano soci lui e i suoi familiari,
determinandone il fallimento.

Corte di rilevare se sia consentito l’esame diretto della
clausola compromissoria per rilevare da essa la natura del
lodo, tenendo comunque conto anche dell’uso di istituti
processuali nel corso del procedimento arbitrale, come la
comparizione delle parti o la scadenza di “termini
perentori”, etc.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché
esattamente si è escluso nel caso che l’esame diretto, dalla
Corte di merito, della natura dell’arbitrato, abbia inciso
sull’ammissibilità eventuale dell’impugnazione, che non vi è
stata, avendo le parti agito direttamente dinanzi al
tribunale, come se vi fosse stato un arbitrato irrituale.
Contro la sentenza del tribunale che aveva ritenuto preclusa
l’azione di merito era possibile solo il gravame alla Corte
d’appello, perché il lodo irrituale può essere impugnato solo
con le azioni contrattuali delle parti, che sono oggetto di
un doppio grado di giudizio, per cui il giudice di appello
che ravvisi la esistenza di un lodo rituale in luogo di
quello irrituale ritenuto invece dai giudici del primo grado,
12

Il quesito finale del secondo motivo di ricorso chiede alla

deve limitarsi a pronunciare l’inammissibilità della domanda
ad esso proposta.
La motivazione della sentenza impugnata su tale punto appare

riferimento al contenuto della clausola e analiticamente
esamina la condotta successiva delle parti.
Il ricorso comunque oltre ad essere infondato non indica gli
elementi testuali a favore della natura rituale
dell’arbitrato e all’impugnabilità di esso alla Corte
d’appello e, per tali profili, non può che ritenersi
inammissibile.
4.1. Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della
sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere erroneamente
supposto l’autonomia della clausola compromissoria, rispetto
al contratto in cui era inserita.
Tale motivo è subordinato al mancato accoglimento dei primi
due motivi di ricorso; la sentenza impugnata ha ritenuto che
la clausola fosse preclusiva del ricorso al giudice statale,
per la sua autonomia, ai sensi dell’art. 808 c.p.c., con
riserva all’esclusiva competenza arbitrale d’ogni
controversia, anche se relativa a causa d’invalidità del
contratto in cui essa era inserita.
La Corte di merito ha respinto l’eccezione dell’appellante
13

completa ed immune da vizi logici e giuridici, facendo

sul punto che precede, escludendo l’autonomia della clausola
nel caso di arbitrato irrituale, per cui in tal caso, con il
contratto invalido, non potrebbe in nessun caso considerarsi

Prima della riforma del 2006, si riteneva in genere che
l’eccezione di compromesso non ponesse una questione di
competenza ma di merito e la scelta normativa per la quale in
ogni caso si ha comunque una regolamentazione negoziale della
risoluzione della controversia, fa ritenere alternativa alla
giurisdizione statuale quella arbitrale, restando ferma la
differenza per cui il solo arbitrato rituale è suscettibile
di esecutività, essendo comunque, come l’altro, espressione
dell’autonomia privata che preclude la cognizione del giudice
statuale sulla controversia anche relativa alla validità del
contratto, su cui dovevano pronunciarsi i soli arbitri, ai
quali è riservato l’esame della dedotta invalidità, ferma
restando la natura disponibile del diritto al lodo, che
comporta anche la possibilità di rinunciare al compromesso o
di non chiederne l’applicazione nelle controversie nelle
quali si versi nel caso di scelta dell’azione dinanzi ai
tribunali ordinari.
Si chiede di affermare che l’autonomia della clausola
consente di valutarne la validità indipendentemente da quella
14

una clausola compromissoria come efficace e conforme a legge.

del contratto cui accede e comporta quindi preclusione per il
giudizio dinanzi all’A.G.0 per decidere su controversie che
riguardano detta invalidità.

dell’autonomia della clausola compromissoria, anche per
l’arbitrato irrituale, che preclude comunque l’esercizio
della giurisdizione statuale e deve quindi rigettarsi, perché
la nullità del contratto in cui è inserita la clausola
compromissoria non può non travolgere anche quest’ultima,
facendo venir meno il mandato conferito agli arbitri e il
potere di questi di definire il giudizio.
Si è peraltro rilevato (Cass. n. 3975 del 2004) che anche il
contratto nullo può essere oggetto di transazione, ma qualora
sia illecito e produca lesioni di diritti indisponibili,
oggetto di compromesso, ciò potrà comportare una decisione
arbitrale nulla se violativa del principio di indisponibilità
di tali diritti.
Nel caso di arbitrato irrituale l’azione dinanzi al giudice
statuale di primo grado che decide dei rapporti oggetto della
clausola comporta che la rimessione agli arbitri resta ancora
salva, mentre non può dirsi altrettanto nel caso di arbitrato
rituale, la impugnazione del quale non può che dar luogo a un
giudizio di legittimità sulla validità del lodo.
15

4.2. Il terzo motivo di ricorso censura la erronea esclusione

5.1. Gli ultimi tre motivi di ricorso denunciano altrettanti
vizi di motivazione, deducendo con il quarto motivo di
ricorso e in relazione al fatto che appartengono a Clelia

oggetto dell’atto del 15 ottobre 1993 sopra citato, che tale
accordo costituiva un patto successorio, ai sensi dell’art.
458 c.c., di cui era stata anche dichiarata la nullità.
Afferma il ricorrente Nicolò Donà Dalle Rose l’errore di
detta qualificazione del contratto che precede, non
adeguatamente motivata ex art. 360 n. 5 c.p.c. e fondata
solamente sulla identità dei beni oggetto della convenzione
del 1993 con quelli poi dichiarati nella denuncia di
successione dalla Meroni, beni dai quali risultava uscito il
Palazzo Donà, pur se inserito in detta dichiarazione della
successione, anche se tali beni risultavano appartenere a un
soggetto sovra personale e societario che ne consentiva una
gestione più corretta, per cui era infondata la tesi della
Corte d’appello che collegava alla denuncia di successione la
identificazione dei beni da qualificare come della Meroni,
anche se in parte erano stati fittiziamente trasferiti a
società meramente di comodo.
Alla Meroni erano attribuiti anche i diritti che doveva
gestire il dr. Lotito, come il 20% del capitale Techninvest,
16

Meroni, madre delle parti in causa, la maggior parte dei beni

a lei assegnati in usufrutto ed era quindi errata la sentenza
di merito, per la parte in cui affermava che i beni oggetto
dell’accordo del 1993, erano di proprietà di Clelia Meroni,

sola fruiva dell’usufrutto di essi.
Pertanto non è motivata sufficientemente la sentenza di
merito per la parte in cui afferma che gli effetti della
convenzione o transazione che precede si sarebbero prodotti
solo post mortem della Meroni, mentre essi, per come
individuati nell’accordo da ultimo citato, essendo le
clausole di detto atto immediatamente operative e nella gran
parte anche operanti e non condizionate alla morte della
Meroni in rapporto ai beni di cui la stessa era soltanto
usufruttuaria, non avendo di tali beni disposto all’epoca
della controversia, dovendosi negare che l’atto del 15
ottobre 1993 si possa qualificare patto successorio e, di
conseguenza, escludere un’azione di riduzione o
reintegrazione di legittima nei confronti delle parti.
La convenzione del 1993 era solo una sorta di canovaccio
delle disposizioni che la Meroni avrebbe successivamente dato
dei suoi beni per cui era da escludere l’esistenza dei
presupposti per dichiarare la nullità parziale del contratto
di cui sopra, che tendeva solo in parte a regolare gli
17

che ne era titolare invece solo per il 30% delle quote e che

-3

accordi necessari ad una successiva ripartizione tra i due
fratelli del patrimonio di loro pertinenza.
5.2. Gli ultimi tre motivi di ricorsi denunciano ognuno

sintesi finale che individua il fatto decisivo su cui la
pronuncia non esplica sufficientemente le ragioni del
decidere; essi, devono quindi, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c. essere dichiarati inammissibili per la predetta
mancanza di motivazione non correttamente sintetizzata, come
previsto dall’art. 366 bis c.p.c.
6. In conclusione devono rigettarsi i primi tre motivi del
ricorso perché infondati e dichiararsi inammissibili i
residui tre motivi e l’impugnazione in questa sede va quindi
rigettata, restando a carico del soccombente Nicolò Donà
delle Rose le spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano come in dispositivo, in favore di Luigi Donà dalle
Rose, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012 n. 140, da applicare
anche per le prestazioni professionali eseguite nel vigore
delle previgenti tariffe non più applicabili, come chiarito da
S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405.
P.Q.M.

18

insufficienze motivazionali, ma non si chiudono con la


1

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
pagare al controricorrente le spese del presente giudizio di
cassazione, che liquida in C 10.200,00, di cui C 10.000,00
per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre alle spese
generali e accessorie come per legge.
Così deciso il 5 dicembre 2013 nella camera di consiglio
della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

r

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