Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2127 del 27/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.27/01/2017), n. 2127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24200-2012 proposto da:
F.A. (OMISSIS), D.R. (OMISSIS),
F.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAVIA 42,
presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GIOFFREDA, rappresentati e
difesi dall’avvocato ALESSANDRO GIOFFREDA;
– ricorrenti –
contro
M.E., M.M.P., P.A., PR.PA.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentati e difesi
dall’avvocato SALVATORE NISI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 435/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 23/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato NISI Salvatore difensore dei resistenti che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Lecce, sezione di Maglie, in accoglimento della domanda di Pr.Pa., M.E. e M.P., P.D., quest’ultimo esercente la potestà sul minore P.A., nei confronti di F.T., D.R. e F.A. dichiarava che la costruzione di un balcone veranda era stata eseguita in violazione dell’art. 1102 c.c. ed analogamente una struttura metallica sull’atrio, che illegittimamente erano stati collocati vasi e piante e collocato un tubo di scarico in violazione delle norme sulle distanze.
La Corte di appello, con sentenza 23.6.2012, rigettava il gravame confermando l’esatta applicazione dell’art. 1102 c.c. e l’alterazione della destinazione economica del cortile che, nella previsione dell’atto in notar A., durante la stagione estiva doveva eventualmente essere destinato ad area cinematografica.
Ricorrono D. e le F. con cinque motivi, resistono Pr., le M. e P..
Le parti hanno presentato memorie ma il ricorrente fuori termine.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deducono vizi di motivazione in relazione alla declaratoria di illegittimità del balcone, col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in relazione all’eccezione di usucapione, col terzo vizi di motivazione in relazione alla collocazione del serbatoio, col quarto omessa motivazione sulla allocazione di numerosi vasi, col quinto omessa motivazione sulla collocazione del tubo di scarico.
Tutte le censure, denunziando vizi di motivazione e non violazioni di legge, manifestano mero dissenso rispetto alla logica e sufficiente motivazione e richiedono un inammissibile riesame del merito rispetto ad una sentenza che ha esaminato alle pagine sei, sette ed otto tutti i profili di censura confermando l’alterazione della destinazione economica.
Del resto nelle conclusioni degli appellanti si chiedeva di ritenere legittime tutte le opere eseguite prospettanti sul cortile comune e tempestive le eccezioni di prescrizione o usucapione.
Sul primo motivo è sufficiente osservare che si è fatto riferimento all’accertamento in fatto del primo giudice circa l’illegittimità del balcone-veranda aggettante sul cortile, sul secondo la sentenza rileva che già il primo giudice aveva rigettato l’eccezione perchè tardivamente sollevata rispetto alle preclusioni processuali, sul terzo e quinto va osservato che sembrano questioni nuove perchè la sentenza fa riferimento alla censura sulla c.d. colonna d’aria e la esamina in relazione alla prospettata violazione dell’art. 1102 c.c., in ogni caso con rigetto implicito di ogni altra contestazione per cui dovevano essere riportati i motivi di appello e svolgere rituale censura ex art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia e non per vizi di motivazione, sul quarto la non contestata collocazione di numerosi vasi in terracotta ed in cemento di per sè costituisce violazione dell’art. 1102 c.c. pregiudicando il pari uso, accertamento in fatto non censurabile in questa sede.
La giurisprudenza invocata si ritorce contro le tesi esposte.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700, di cui 2500 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017