Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21269 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.13/09/2017),  n. 21269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8447-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1624/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa a una ripresa a tassazione per i maggiori redditi di partecipazione non dichiarati da parte di uno dei soci di una società di fatto. La ricorrente, denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (primo motivo), nonchè la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (secondo motivo); erroneamente i giudici d’appello avrebbero disatteso la richiesta di riunione dei giudizi fra tutti i soci e quello nei confronti della società, in riferimento a tutte le annualità contestate, stante la situazione di litisconsorzio necessario che avvince la posizione dei soci e quello della società; inoltre, i medesimi giudici avrebbero dichiarato generico l’atto d’appello proposto dall’ufficio nei confronti della sentenza di primo grado, senza tener conto che le ragioni “spese” nel giudizio nei confronti della società, potevano essere richiamate nel giudizio nei confronti del socio, attesa la sostanziale unitarietà dell’accertamento.

E’ fondato il primo motivo con assorbimento del secondo.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “”In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. sez. un. n. 14815/2008, 15566/16, 20488/15, Cass. ordinanza n. 25300 del 28/11/2014).

Questa Corte ha altresì affermato che la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 14387 del 25/06/2014). Nella specie il giudizio di merito sull’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente, definito con la sentenza d’appello qui impugnata dalla difesa erariale, si è svolto senza la partecipazione al contraddittorio della società (rispetto alla quale non risulta chiaro se l’avviso sia divenuto definitivo o meno) e degli altri soci e, pertanto, esso va dichiarato nullo ab initio e rimesso in primo grado per l’integrazione del contraddittorio necessario e originario nei confronti della società e degli altri soci per tutte le annualità in contestazione.

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, alla C.T.P. di Milano affinchè decida la controversia previa integrazione del contraddittorio.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Commissione tributaria provinciale di Firenze.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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