Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21269 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26882/2018 proposto da:

G.J., elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini

30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5314/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 2 agosto 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da G.J. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Roma. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi da 1 a 5, art. 14 e art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, nonchè degli artt. 2,10 e 117 Cost.. Si duole che la Corte di appello abbia escluso la sussistenza delle ragioni atte a consentire il rilascio del permesso umanitario, ritenendo che non fossero lui riferibili condizioni di “vulnerabilità personale”, implicitamente escludendo che assumesse rilievo la condizione di sostanziale “vulnerabilità sociale”. Deduce che, di contro, era stata lamentata la particolare oppressione determinata dalla religione musulmana, incidente sui vari aspetti della locale vita comunitaria attraverso il capo religioso, impersonato, nel caso di specie, dal padre dello stesso G.. Rileva, inoltre, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assume rilievo la sostanziale deprivazione dei requisiti minimi di una vita dignitosa, dovuta a un’esigenza priva dei più elementari bisogni della vita quotidiana. Assume che, in detta prospettiva, vadano valorizzati i concetti di “umanità” e “solidarietà sociale” attraverso un giudizio comparativo tra le condizioni di sottrazione di diritti più elementari nel paese di origine, da u i lato, e il grado di inserimento sociale raggiunto nel paese di accoglienza, dall’altro.

2. – Il motivo non ha fondamento.

La Corte di merito si è espressa nel senso della non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, il quale aveva riferito di “essere fuggito dal Gambia per paura del padre che – in quanto musulmano e imam della locale moschea – non approvava i fatto che l’appellante si fosse convertito al cristianesimo e minacciava di farlo arrestare e addirittura di uccidere” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3). Tale giudizio sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503).

E’ pertanto da escludere che la vicenda descritta possa essere posta alla base della domanda di protezione per motivi umanitari: domanda il cui scrutinio, in fatto, è retto dai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed è quindi condizionato dalla medesima valutazione circa la credibilità delle menzionate dichiarazioni che è devoluto al giudice del merito allorchè giudica delle superiori forme di protezione (cfr. in tema Cass. 24 settembre 2012, n. 16221).

Tanto rilevato, occorre dare atto che la Corte di merito ha evidenziato come a carico dell’istante non si ravvisassero situazione di particolare vulnerabilità.

A fronte di tale affermazione non vale opporre generiche deduzioni, correlate alle condizioni del paese di origine, che non siano specificamente riferibili alla persona del richiedente. Infatti, la protezione umanitaria postula una condizione di vulnerabilità riferita alla persona dello straniero che invochi la protezione, e va quindi ancorata alla vicenda individuale di questo (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). In tal senso si spiega, e non appare censurabile, la conclusione del giudice distrettuale che ha escluso ricorressero le condizioni per l’accoglimento della nominata forma di protezione; e ciò indipendentemente dal progetto di accoglienza cui il richiedente era stato ammesso: progetto che non poteva evidentemente elidere la condizione di vulnerabilità che la domanda sottendeva.

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, de l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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