Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21268 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25360/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Carso 23,

presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3378/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 21 maggio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale della capitale. La detta Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che la violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del protocollo relativo allo status di rifugiati e della direttiva 2004/83/CE. La censura investe il giudizio espresso dalla Corte di merito con riferimento alle dichiarazioni rese dal richiedente ritenute generiche e scarsamente attendibili. E’ spiegato che il resoconto di quest’ultimo risultava essere dettagliato e completo di precisi riferimenti, oltre che supportato dalla documentazione prodotta; è rilevato, ancora, che i punti critici evidenziati dai giudici di merito concernevano “meri dettagli della narrazione, in parte superati dalla comparazione tra gli elementi forniti nel complesso dal richiedente”.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in enunciazioni critiche concernenti il giudizio di fatto che è riservato al giudice del merito.

Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice de merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi circostanziate e plausibili. Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, rettamente la Corte distrettuale ha ritenuto non ricorressero le condizioni per l’accoglimento della domanda proposta. Nè l’istante può dolersi del giudizio formulato, in proposito, dalla detta Corte giacchè la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503, in cui è pure precisato che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati: e si è rilevato come, nella fattispecie in esame, la Corte di appello abbia rimarcato la genericità della narrazione del richiedente).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14. La doglianza è riferita al denegato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c): viene spiegato, al riguardo, che, in relazione alla situazione sociopolitica del Bangladesh, “le autorità statali non:si stanno contrapponendo in maniera concreta alla violenza diffusa e indiscriminata, ma, al contrario, sono esse stesse responsabili delle violenze e delle violazioni dei più elementari diritti umani”.

Tale motivo è inammissibile: anch’esso investe profili non sindacabili in questa sede.

Si rammenta, infatti, che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14, lett. c), che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105).

3. – Col terzo mezzo è denunciata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Secondo il ricorrente, il giudice del gravame, nel giudicare della propria domanda di protezione umanitaria, avrebbe commesso un duplice errore di diritto, restringendo, per un verso, l’analisi della condizione personale di esso richiedente alla sola ricerca delle condizioni di vulnerabilità e svalutando, per altro verso, i dati, emersi dal processo, relativi al proprio inserimento socio-lavorativo; a quest’ultimo riguardo si imputa al giudice distrettuale di non aver fatto buon governo degli elementi istruttori di cui disponeva, e ciò avendo particolarmente riguardo alla documentazione prodotta, concernente l’attività lavorativa da lui svolta.

Il motivo è privo di fondamento.

Non può ritenersi che la domanda di protezione umanitaria del ricorrente avrebbe dovuto essere accolta sulla base di un dato di carattere generale, e cioè la situazione politica del Banglaiesh (cfr. pag. 14 del ricorso). Tale elemento fattuale non assume difatti rilievo nell’economia dello scrutinio della domanda indicata, giacchè la protezione umanitaria postula una condizione di vulnerabilità riferita alla persona del richiedente, e va quindi ancorata alla vicenda individuale di questo (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). In tale prospettiva, il motivo di censura, omettendo di indicare quali specifiche ragioni di vulnerabilità riferite alla persona del richiedente potessero fondare la domandata protezione umanitaria, si mostra inidoneo a contrastare efficacemente la decisione impugnata e il principio cui essa risulta essersi conformata.

4. – Il ricorso è respinto.

5. – Non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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