Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21265 del 20/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21265 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 10426-2010 proposto da:
D’AMBROSIO

GIUSEPPINA

C.F.

DMBGPP73L61H114M,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 185,
presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DI
PALMA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

3596

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 20/10/2015

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale –

contro-

D’AMBROSIO GIUSEPPINA C.F. DMBGPP73L61H114M,
– intimata RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.

D’AMBROSIO

GIUSEPPINA

C.F.

DMBGPP73L61H114M,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZARA N. 16,
presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SALVATORE,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VIOLA VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente successivo contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante p£2 tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorso al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 9343/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2009 R.G.N.
5572/2006;

controricorrente e

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale4

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

r-‘
.

c
RG. 10426/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma

Con ricorso al Tribunale di Roma Giuseppina D’Ambrosio, premesso di
essere stata assunta a termine dalla s.p.a. Poste Italiane per il periodo 6-6-

concomitanza di assenze per ferie”, sostenendo la illegittimità della
apposizione del termine (perché non era indicato il nominativo del lavoratore
sostituito e perché non era stata rispettata la clausola di contingentamento), ne
chiedeva la relativa declaratoria, con la conseguente costituzione fra le parti di
un rapporto a tempo indeterminato e con la condanna della società al ripristino
del rapporto e al pagamento delle retribuzioni.
La -società si costituiva rilevando che l’assunzione era avvenuta per la
diversa causale delle “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione” e sulla base di varie argoment2zioni chiedeva il rigetto del
ricorso.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con sentenza n. 14360/05
respingeva la domanda.
La D’Ambrosio proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone
la riforma con l’accoglimento della domanda ed all’uopo deducendo la
illegittimità del termine apposto al contratto de quo per essere stato lo stesso
stipulato oltre il termine del 30-4-1998 fissato dalle parti collettive, con gli
accordi attuativi dell’accordo del 25-9-1997.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 12-10-2009,
,

rigettava l’appello e compensava le spese.

2000/30-9-2000, per “necessità di espletamento del servizio di sportelleria in

t

:

Per la cassazione di tale sentenza la D’Ambrosio ha proposto un primo

•,

ricorso (notificato 1’8-9/4/2010) con due motivi.

La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con un unico motivo.

sentenza (notificato 1’11-10-2010) con quattro motivi.
La società, dal canto suo, ha resistito con relativo controricorso.
Infine è stata depositata dichiarazione della D’Ambrosio, sottoscritta dalla
stessa e dal difensore, con la quale la lavoratrice ha rinunciato “al secondo
ricorso per cassazione notificato 1’11-10-2010”, “dichiarando di tenere fermo il
primo ricorso notificato il 9-4-2010”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti tutti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c..
Preso atto, poi, della rinuncia al secondo ricorso, e considerato che “a
norma dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso
per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli
avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, con la conseguenza che, in
difetto di tali requisiti – come nella specie – l’atto di rinuncia non è idoneo a
determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno
dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità” (v. Cass.
S.U. 18-2-2010 n. 3876, Cass. 31-1-2013 n, 2259), il secondo ricorso (che,
peraltro, risulta anche tardivo rispetto alla notifica del primo ricorso, cfr. Cass.
,.

3-9-2014 n. 18604, Cass. 13-2-2015 n. 2848) va dichiarato inammissibile.

2

La D’Ambrosio ha poi proposto un secondo ricorso, avverso la stessa

Rilevata, poi, la tempestività del primo ricorso, osserva il Collegio che lo
stesso risulta inammissibile, sotto altro profilo, in quanto del tutto inconferente

Paa

con il decisum della sentenza impugnata.
La Corte d’Appello, infatti, ha respinto il gravame affermando che “la
prospettazione della illegittimità del termine per intervenuta scadenza
dell’accordo collettivo 25-9-1997 e successivi accordi attuativi, risulta essere
del tutto inedita ed inammissibile ex art. 345 e 437 c.p.c.”, giacché “la difesa
della ricorrente aveva individuato, nel ricorso di primo grado, diversi profili di
illegittimità del contratto a termine, fra cui non era ricompreso quello dedotto
per la prima volta con l’atto di gravame”.
Orbene, a fronte di tale decisione la D’Ambrosio, con il primo ricorso:
cori il primo motivo (denunciando violazione della legge 230/1962,
dell’art. 23 della 1. n. 56/87 e dell’art. 8 del ceni 1994 in relazione all’art. 1362
c.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe “ritenuto la
validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25-9-1997 oltre la
data del 30-4-1998 e quindi che la causale “necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenza per ferie” fosse fornita di support&
probatorio” ed all’uopo sostiene che “è di tutta evidenza” che tale efficacia
temporale riguardasse anche la detta causale;
con il secondo motivo (denunciando vizio di motivazione in relazione
all’art. 2697 c.c.) lamenta che la Corte di merito, violando il principio
dell’onere della prova, erroneamente avrebbe ritenuto “l’ effettività
dell’esigenza sostitutiva posta a fondamento dell’assunzione a termine”,
laddove invece “la convenuta avrebbe dovuto provare che l’assunzione della
ricorrente era stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non

e

potevano essere soddisfatte, in conseguenza del godimento delle ferie di alcuni
!.
dipendenti” e che “l’ufficio di Villa Literno, malgrado una corretta

Pia

programmazione delle ferie, non aveva potuto fronteggiare le esigenze di
servizio con il personale stabilmente occupato”.

decisione di merito, basata su affermazioni circa la sussistenza e della validità
di un contratto per “concomitanza di assenze per ferie”, che in realtà non
trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata (la quale, sul presupposto,
della diversa causale emersa, ha semplicemente ritenuto nuovo e inammissibile
il diverso profilo di nullità sollevato per la prima volta in appello), a ben vedere
non censurano affatto la statuizione della Corte di merito, in quanto non
replicano in alcun modo alla affermazione di novità e inammissibilità sulla
quale è incentrato il decisum.
Il detto primo ricorso, pertanto, del tutto avulso dal deciswn stesso, va
dichiarato inammissibile.
Infine, e sotto altro profilo, va dichiarato inammissibile anche il ricorso
incidentale (tempestivo) con il quale la società ribadisce l’eccezione di
risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito (ritenuta assorbita in primo
e in secondo grado).
Deve infatti ritenersi “inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso
incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto solo
ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata” (v. Cass. 16-1-2015 n.
658, Cass. 24-3-2010 n. 7057).
:

Così dichiarati inammissibili tutti i ricorsi, il particolare esito complessivo
processuale reciproco della lite induce a compensare le spese tra le parti.

Appare evidente che trattasi di censure che, oltre a presuppone una

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Roma 23 settembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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