Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21265 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 14/10/2011), n.21265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.M.T.;

– intimata –

e sul ricorso 1933-2008 proposto da:

D.L.M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANDINETTI GIANCARLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1705/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/12/2006 R.G.N. 798/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito l’Avvocato GRANDINETTI GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello svolto da D.L.M.T., dichiarava il diritto della D.L. all’indennità di maternità per astensione obbligatoria sulla base del rilievo che il sollecito alla definizione della pratica sottintendesse la presentazione della relativa domanda amministrativa e il diritto alla prestazione denegata, invece, dall’INPS, a motivo della mancata presentazione della domanda.

2. Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi. Resiste l’assicurata con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso, perchè privo della data di redazione e del conferimento della procura, e l’infondatezza; propone ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

4. Va, inoltre, disattesa l’eccezione, sollevata da parte resistente, d’inammissibilità del ricorso perchè privo delle date di redazione del ricorso e del conferimento della procura. Invero, l’indicazione della data di redazione del ricorso non è richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. e la mancanza di data della procura non produce nullità, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall’intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata (v., su tale ultimo punto, per tutte Cass. 26146/2010).

5. Con il primo motivo l’INPS, deducendo violazione dell’art. 2729 c.c. e vizio di motivazione, si duole che la Corte abbia dedotto l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale non da elementi univoci, gravi, precisi e concordanti, ma da un solo atto, proveniente dall’assicurata, e non abbia motivato sui predetti requisiti che ex art. 2729 c.c. tale fatto doveva rivestire. Il motivo si conclude con il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se sia sufficiente, ex art 2729 c.c., a dedurre la presentazione della domanda amministrativa dell’invocata prestazione previdenziale, un unico documento, formato dalla parte cui incombe l’onere della prova, consistente in un mero sollecito di definizione della prestazione di maternità.

6. Con il secondo motivo l’INPS, denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5, assume, ponendo il quesito di diritto di cui al richiamato art. 366-bis c.p.c., la tardività della produzione in giudizio del documento, datato 4 febbraio 1997, a fronte del ricorso introduttivo depositato l’11 febbraio 1998, attestante la presentazione del sollecito alla definizione della pratica, in epoca successiva al deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio (11.2.1998), non superabile in considerazione del tempo della sua formazione o dell’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione.

7. Osserva il Collegio, esaminando prioritariamente e logicamente il secondo motivo, che nel rito del lavoro l’omessa indicazione dei documenti probatori nell’atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416 c.p.c., comma 3, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5). Ove i documenti siano stati prodotti in udienza, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l’ammissione d’ufficio dei documenti medesimi, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, dovendosi ritenere, in tale ultima ipotesi, che il silenzio della controparte – a cui spetta la facoltà, entro il termine perentorio assegnato dal giudice, di dedurre proprie istanze istruttorie – comporti l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione (ex multis, Cass. 16337/2009).

8. Nel caso di specie si è verificata quest’ultima ipotesi, del silenzio dell’INPS comportante l’accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione del sollecito inoltrato alla sede INPS per la definizione della domanda di maternità per astensione obbligatoria, nè l’Istituto ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente eccepito in primo grado, all’udienza di discussione, la decadenza dalla produzione, nè di aver riproposto, in appello le eccezioni relative alla decadenza e alle intervenute preclusioni in ordine alla predetta prova documentale.

9. La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente negato l’illegittimità dell’ingresso del documento probatorio nel processo, nel silenzio dell’INPS innanzi al giudice di prime cure e nel giudizio d’appello.

10. Passando all’esame del primo motivo, osserva il Collegio che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di prova presuntiva è incensurabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per “presunzioni” (ex multis, Cass. 23 gennaio 2006 n. 1216).

10. L’INPS non si duole, invero, dell’illogicità intrinseca della motivazione, ma censura, inammissibilmente, l’accertamento di fatto operato dal giudice del merito.

12. Il ricorso principale deve essere, pertanto, rigettato, assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato con il quale, con unico motivo, la decisione impugnata è stata censurata per violazione di legge per aver il primo giudice omesso di pronunciare in ordine alla richiesta istruttoria, ritualmente avanzata, di acquisire tutta la documentazione trasmessa alla sede INPS e allegata alla domanda diretta ad ottenere la prestazione previdenziale.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Grandinetti Giancarlo dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, da distrarsi in favore dell’avv. Grandinetti Giancarlo dichiaratosi antistatario, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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