Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21265 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 21/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23241/2018 proposto da:

B.A.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Cunfida

16, presso lo studio dell’avvocato Visentin Maria che lo rappresenta

e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1668/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2019 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 15 marzo 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da B.A.D. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale della capitale. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso avesse diritto alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: e cioè la condizione di pericolosità per le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Guinea. Sostiene l’istante essere errato il convincimento espresso dalla Corte distrettuale circa la situazione in essere nel proprio paese di origine e che le condizione di instabilità e violenza generalizzata presenti in Guinea generavano una situazione di pericolosità e vulnerabilità tali da consentire la concessone della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria.

La censura è inammissibile.

Essa appare diretta a un non consentito riesame del giudizio di fatto della Corte di appello, che ha escluso la presenza, in Guinea, di una violenza generalizzata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). E’ qui da rilevare che l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, contemplata dalla norma citata, che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105). La censura sembra, invece, non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui associa la detta condizione alla protezione umanitaria: infatti – del tutto correttamente, come si dirà trattando nel terzo motivo – la Corte distrettuale non ha basato la decisione reiettiva riferita a quest’ultima forma di protezione sulla situazione generale del paese di erigine del richiedente.

2. – Il secondo motivo lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine e oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. La censura si fonda sul rilievo per cui l’indagine svolta dal giudice del merito non poteva fondarsi su un qualunque organo di stampa privo di attendibilità, dovendosi accordare preferenza alle informazioni ufficiali riconosciute anche dalle nostre amministrazioni, corre quelle pubblicate sul sito ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Il motivo è infondato.

L’art. 8, comma 3, non esclude che l’accertamento delle condizioni richieste per il vaglio della domanda di protezione internazionale sia condotto avendo riguardo a informazioni diverse da quelle ivi specificamente indicate; e nemmeno il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in cui è specifica menzione dei poteri che il giudice deve spendere d’ufficio a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente, reca limitazioni quanto ai dati conoscitivi rilevanti a tal fine.

3. – Col terzo motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. Assume il ricorrente che la grave situazione generale del paese di origine e l’integrazione dello stesso istante in Italia dovevano giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo va disatteso.

La condizione di vulnerabilità deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza, sicchè non si vede come la Corte di merito potesse reputare fondata la domandata protezione per motivi umanitari avendo riguardo alla situazione generale del paese di provenienza. Quanto al tema dell’integrazione, va osservato, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, che essa è stata negata sulla base di un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede.

4. – Il ricorso è dunque respinto.

5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, de l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA