Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21264 del 20/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21264 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 19573-2010 proposto da:
••• ■•

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
02430700589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;
– ricorrenti contro

S.E.S. – SOCIETA’ EDITRICE SICILIANA S.P.A., in

Data pubblicazione: 20/10/2015

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIPOLI 23,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LEONARDI,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SANDRO TROJA, FRANCESCO AGATI, giusta delega in atti;
controri corrente

avverso la sentenza n. 6922/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2009 R.G.N.
188/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER
PAOLO;
udito l’Avvocato LEONARDI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLOche ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6922/08, rigettava l’appello
proposto dall’Inpgi nei confronti della S.E.S. società editrice siciliana spa, avverso la
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2004.
2. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla suddetta società
avverso il decreto ingiuntivo, quindi revocato, contenente l’ingiunzione al pagamento
in favore dell’Inpgi della somma di £ 83.735.586 (oltre interessi e spese) a titolo di

contributi dovuti all’Istituto per il periodo dicembre 1991-gennaio 1997, in relazione
alla posizione di Bruno Natale Orazio, il quale, in data 7 ottobre 1998, aveva ottenuto
dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti l’iscrizione con effetto retroattivo dal 1°
dicembre 1991, nell’albo dei praticanti giornalisti.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Inpgi
prospettando due motivi di ricorso.
4. Resiste la società S.E.S. società editrice siciliana spa con controricorso,
eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di
autosufficienza.
5. La società ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
6. Anche la ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione

dell’art. 2 del CCNLG; dell’art. 1362 e ssg. cc , in relazione all’art. 360, n. 3, cpc,
Il ricorrente contesta la statuizione della Corte d’Appello che ha affermato che la
contribuzione relativa ai collaboratori fissi, senza dubbio lavoratori subordinati, è
pacificamente dovuta all’Inps e non all’Inpgi, al quale sono iscritti soltanto i giornalisti
professionisti e i giornalisti praticanti. Espone il ricorrente che il lavoratore svolgeva
l’attività di collaboratore fisso, ma lo stesso si occupava di cronaca regionale,
pubblicando, per il solo anno 1992, 438 articoli.
Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: se, stante il
riconoscimento in sede di merito, tra il giornalista Bruno e la società S.E.S. società
editrice siciliana spa, di un rapporto -di collaborazione ex art. 2 CCNLG, e quindi
subordinato, il rapporto contributivo relativo a tale periodo, dicembre 1991 -gennaio

1997, faccia capo all’Inpgi piuttosto che all’Inps, in considerazione della natura
giornalistica della prestazione.

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2. Con il secondo motivo è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 del CCNLG, in relazione all’art. 360, n. 5, cpc. Omessa motivazione.
Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato
che la contribuzione relativa ai collaboratori fissi “è pacificamente dovuta all’Inps e non
all’Inpgi”, disapplicando l’art. 2 del CCNLG.
2. I suddetti motivi, che non pongono una questione interpretativa di disposizioni

CCNLG, come collaboratore fisso, con il conseguente difetto di rilevanza della
questione della improcedibilità del ricorso per mancata produzione del contratto
collettivo, superano il vaglio di autosufficienza in ragione dell’esposizione compiuta
delle censure, accompagnate, quanto alla prima dalla formulazione del quesito di
diritto, e quanto alla seconda da una esposizione sintetica puntuale.
2.1. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti nei termini di seguito
esposti.
2.2. Il collaboratore fisso può svolgere attività giornalistica.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica sono aspetti qualificanti, in
particolare ai fini dell’integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all’art. 2
del C.C.N.L. del settore, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono
quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un
settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell’ambito
delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne’ la commisurazione della
retribuzione alle singole prestazioni, ne’ l’eventuale collaborazione del giornalista ad
altri giornali, ne’ la circostanza che l’ attività informativa sia soltanto marginale rispetto
ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non
quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass., n. 6727 del 2001).
Si è poi precisato che per la configurabilità della qualifica di “collaboratore
fisso”, di cui all’art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con
d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la “responsabilità di un servizio” va intesa come
l’impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore
o specifici argomenti d’informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a
disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della
testata un flusso di noti7ie in una specifica e predeterminata area dell’informazione,
attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con

del CCNLG, essendo pacifico tra le parti l’assunzione del Bruno, ai sensi dell’art. 2 del

conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura”
di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nella propria autonoma
gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi,
sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra
(Cass., n.11065 del 2014).
2.3. Tanto premessosi deve rilevare che l’obbligo di iscrizione all’Inpgi – cui si
collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali – insorge per il fatto

che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, anche come collaboratore fisso,
con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista.
Va, dunque, esaminata la rilevanza a tali fini dell’iscrizione retroattiva all’albo
dei praticanti giornalisti, come verificatosi nel caso di specie.
La questione all’esame è già stata oggetto di disamina da parte della
giurisprudenza di questa Corte, con le sentenze n. 1233 del 2013 e n. 3385 del 2011,
alle quali si intende dare continuità, che hanno affermato che, poiché l’obbligo di
iscrizione all’Inpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o
praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo albo e abbia un rapporto di
lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione
dell’iscrizione nell’albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di
lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito
dell’iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per
l’iscrizione all’Inpgi non sussiste; a maggior ragione, l’obbligo di iscrizione a tale
Istituto non sussiste ove l’attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il
lavoro del praticante giornalista.
Il diritto dell’Inpg-i alle prestazioni contributive, dunque, non matura se non per i
contributi dovuti per periodi lavorativi successivi alla data della delibera del Consiglio
dell’Ordine di iscrizione nell’albo dei praticanti giornalisti.
2.4. Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello ha escluso il diritto alla
contribuzione da parte dell’Inpgi in ragione della posizione di collaboratore fisso del
Bruno, senza verificare lo svolgimento dell’attività giornalistica al fine del
riconoscimento della contribuzione all’Inpgi, sia pure, come si è detto, per il solo
periodo successivo alla delibera di iscrizione.
3. Spetterà quindi al giudice del rinvio, che si designa nella medesima Corte
d’appello di Roma in diversa composizione, di accertare lo svolgimento dell’attività
giornalistica)in quanto la stessa è compatibile con la qualifica di collaboratore fisso, in
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a

presen72 dell’iscrizione all’albo dei giornalisti e dei praticanti giornalisti, nonché la data
della delibera di iscrizione retroattiva all’albo, atteso che il riconoscimento all’Inpgi dei
contributi previdenziali è dovuta solo per i periodi successivi ad essa.
4. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione
PQM

spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del IO settembre 2015.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le

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