Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21263 del 20/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16539/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R., (ved. Ro.), RO.MA., RO.AN.,

RO.AG., RO.EN., quali eredi di Ro.It.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Gramsci, 14, presso lo

studio dell’Avv. Antonella Giglio, giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 98/12/2009, depositata il 04/05/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Barbara Tidore;

udito per i controricorrenti, ricorrenti incidentali, l’Avv.

Antonella Giglio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CUOMO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata in data 04/05/2009 la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, pronunciando in controversia relativa all’impugnazione, proposta da Ro.It., del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso delle ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte per gli anni (OMISSIS) quale funzionario di nono livello dell’agenzia delle dogane in servizio presso la dogana internazionale di (OMISSIS) sino alla data del pensionamento, (OMISSIS) (istanza proposta anche in ragione del fatto che egli aveva stabilito unitamente alla propria famiglia, sin dal (OMISSIS), dimora permanente nella predetta città elvetica), in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso parzialmente, disponendo il solo rimborso, nella misura del 50%, delle ritenute fiscali operate sugli assegni di confine per i periodi di imposta (OMISSIS)), su gravame del contribuente disponeva il rimborso delle ritenute operate sugli assegni di confine corrisposti nei periodi 2001/2004 nella misura del 100%, confermando nel resto l’impugnata decisione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con unico mezzo; hanno proposto altresì successivo ricorso gli eredi di Ro.It., articolando cinque motivi.

Per resistere ai rispettivi ricorsi, entrambe le parti hanno depositato controricorso.

I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza (v., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 16221 del 16/07/2014, Rv. 632074; Sez. 3, n. 26723 del 13/12/2011, Rv. 620671).

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale gli eredi di Ro.It. deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere entrambi i giudici di merito travisato il contenuto delle istanze di rimborso presentate dal contribuente e delle conseguenti domande avanzate con il ricorso introduttivo.

Rilevano che il proprio dante causa aveva presentato tre distinte domande di rimborso: la prima il 10/2/2004 in relazione alle ritenute subite sulla retribuzione ordinaria nel decennio antecedente ((OMISSIS)); una seconda istanza il 15/3/2006 con riguardo alle indennità di fine rapporto per attività di lavoro prestata all’estero da soggetto residente all’estero, nella quale avanzava richiesta di rimborso della somma di Euro 19.759,17 per le ritenute subite su TFS; infine una terza, il 10 giugno 2006, relativa alle ritenute IRPEF che l’Agenzia delle Dogane continuava ad effettuare sull’assegno di confine per il periodo (OMISSIS) per un importo di Euro 10.314,25.

Precisano che per le prime due istanze il contribuente ha presentato il ricorso introduttivo della controversia esaminata in questa sede, mentre con riferimento alla terza istanza essi eredi hanno proposto ricorso, unitamente ad altri sette ex colleghi del de cuius: ricorso accolto dalla C.T.P. di Como, con decisione confermata in grado di appello dalla C.T.R. di Milano con sentenza n. 106/30/2009, impugnata dall’Agenzia avanti la Corte di cassazione con ricorso rubricato al n.r.g. 10135/2010.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, ne rinvia la trattazione a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventuali memorie su quanto sopra segnalato.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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