Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21263 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MAURO DEMETRIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO DSG VIA

POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GRILLO G. CARLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

96, presso lo studio dell’avvocato DI PAOLO LUCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRASCA FRANCESCO SAVERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1169/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/11/2009 r.g.n. 1503/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per: estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 23.10.2009 (depositata in data 30.11.2009) la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dalla Mauro Demetrio spa avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva dichiarato la nullità del contratto di collaborazione stipulato tra la società e T.P. in data 2 gennaio 1980, relativamente alle clausole poste in violazione dei minimi tariffari dei compensi dovuti per prestazioni professionali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Mauro Demetrio spa affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso T. P..

Successivamente, la ricorrente ha depositato copia del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dai loro difensori in data 11.7.2011 davanti al Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito di altro giudizio vertente tra le stesse parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’intervenuta transazione di tutte le controversie insorte tra le parti a seguito della conciliazione di cui al verbale indicato nelle premesse (riguardante anche la presente controversia) e l’espressa rinuncia al ricorso per cassazione formulata dalla società all’interno di detto verbale (cfr. pag. 5) determina l’estinzione del processo, ex art. 391 c.p.c. 2.- Considerato che nel suddetto verbale di conciliazione il resistente ha espressamente aderito alla rinuncia, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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