Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21262 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COLORIFICIO MUSIANI di MAURIZIO ARTERITANO & C. SNC (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio

dell’avvocato BEVILACQUA CLAUDIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAGGIOLI LUCA, giusta procura ad litem in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BBC & C. SAS (OMISSIS) (d’ora in avanti semplicemente BBC) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO, 25, presso lo studio

dell’avvocato RINALDI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

OPPI RENZO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3452/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA del

26.10.2010, depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- La s.n.c. Colorificio Musiani di Maurizio Arteritano & C. ha proposto domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale contro la s.a.s. BBC & C, evocandola davanti al Tribunale di Bologna.

La convenuta ha resistito alle domande, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, poichè apposita clausola del contratto su cui si fondano le domande dispone la competenza esclusiva del Tribunale di Ferrara per tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo.

La soc. Colorificio ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto e la convenuta ha proposto istanza di verificazione. Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Bologna – ritenuta pregiudiziale la questione della competenza – si è dichiarato incompetente per territorio, indicando come giudice competente il Tribunale di Ferrara.

La Colorificio Musiani propone ricorso per regolamento di competenza, sul rilievo che la sottoscrizione del documento contenente la clausola derogativa della competenza è stata disconosciuta e non è stata decisa l’istanza di verificazione, e che la produzione in giudizio di un documento non può valere come specifica approvazione scritta di una clausola vessatoria. L’intimata non ha depositato difese.

2.- Il Presidente di questa Sezione ha rimesso gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ. In data 24 marzo 2011 il Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile ha depositato relazione scritta, con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non indica le ragioni di dissenso dalla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le precedenti difese. In subordine ne chiede il rigetto, poichè la clausola derogativa della competenza è stata specificamente approvata per iscritto, perchè richiamata in calce al contratto con indicazione del numero e dell’oggetto.

La relazione è stata comunicata al difensore della ricorrente, la quale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 – norme applicabili anche in tema di regolamento di competenza (Cass. Civ. Sez. 3, ord. 21 luglio 2006 n. 16752) – in quanto la società ricorrente contesta la validità della clausola derogativa della competenza senza riportarne nel ricorso il contenuto, nel suo preciso tenore, sì da consentirne la valutazione al giudice di legittimità (cfr. fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489), e senza dichiarare di produrre, o di avere prodotto nei gradi di merito, il contratto nel quale la clausola è contenuta; senza indicare se e come il documento sia comunque reperibile fra gli atti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta – 3 sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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