Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21261 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

ORGERO RUGGERO, giusta procura in calce all’atto di citazione del

9.4.09;

– ricorrente –

contro

C.V. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’

GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ROMANO GIUSEPPE, ROBERTO LIGATO, giusta delega a margine delle

scritture difensive;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 832/2010 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA del

25.11.2010, depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il 20 maggio 2011 il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. Federico Sorrentino, ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., nei termini che seguono.

“Premesso che:

con ricorso notificato il 4.1.2011 F.F., parte attrice nella causa pendente davanti al Tribunale di Alessandria nei confronti del proprietario di un fondo confinante ( V. C.), promossa per il rispetto della distanza legale ex art. 890 cod. civ. di determinati manufatti (tubazioni di gas, canna fumaria di impianto di riscaldamento e relativo comignolo:

rispettivamente nn. 1 e 2 atto di citazione), nonchè per l’inibitoria ex art. 844 cod. civ. dell’immissione di fumo e vapori (n. 3 citaz.) eccedenti la normale tollerabilità, oltre al risarcimento dei danni, ha proposto regolamento di competenza con il quale ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Alessandria a giudicare della domanda di cui al punto 3 dell’atto di citazione;

con il presente ricorso ha impugnato il provvedimento declinatorio della propria competenza per materia sulla domanda stessa (in favore di quella del giudice di pace di Valenza), emesso sulla preliminare eccezione di parte convenuta, con sentenza 25 novembre – 6 dicembre 2010 del Tribunale di Alessandria, sussistendo fra l’azione per il rispetto della distanza legale ex art. 890 cod. civ. e quella relativa alle immissioni, a parere dell’istante, una connessione oggettiva (oltre che soggettiva), ovvero un rapporto di accessorietà (ex art. 31, 40 e 104 c.p.c.) e dovendosi tenere conto della destinazione agricola del giardino e del frutteto adiacenti l’immobile;

che il convenuto C.V. e la terza chiamata (comproprietaria del fondo confinante) S.M., hanno presentato un’unica memoria con la quale si conclude per il rigetto dell’istanza, osserva:

1.- L’istanza di regolamento appare infondata.

A norma dell’art. 40 c.p.c., comma 6, la regola generale circa la competenza per materia stabilita dall’art. 7 c.p.c. in favore del giudice di pace, nel cui ambito figura l’azione promossa nella fattispecie relativamente ad immissioni di fumo e calore eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. può essere derogata quando la causa di competenza del giudice di pace “sia connessa per i motivi di cui agli art. 31, 32, 34 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale”. Al riguardo l’istante invoca l’accessorietà di cui all’art. 31 c.p.c., in relazione all’azione per il rispetto della distanza legale della canna fumaria, deducendo la sussistenza di una derivazione causale tra la collocazione del camino e la lamentata immissione.

Considerato che “il vincolo di accessorietà, tale da giustificare la trattazione congiunta delle cause ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, sussiste allorchè l’una …. risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale” (Cass. 2005/10356), nella specie da un lato nell’atto di citazione del F. non si rinviene alcuna esplicita o comunque evidente allegazione fattuale circa la dedotta derivazione causale fra la collocazione del camino e la lamentata immissione; dall’altro lato sembra mancare tra le due azioni un’apprezzabile differenza in termini di maggiore o minore rilevanza del loro rispettivo contenuto.

2.- In secondo luogo l’istante contesta in radice……. la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace, poichè le lamentate immissioni non riguarderebbero “immobili destinati ad abitazione civile”, come disposto dall’art. 7 c.p.c., ma terreni agricoli, come il frutteto e il giardino su cui si riversano i fumi.

La censura in parola….. è dedotta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, applicabile anche al ricorso per regolamento di competenza (Cass. 2006/16752) . Invero non è dato rilevare nel ricorso da dove possa desumersi che le lamentate immissioni …derivino da immobili diversi da civile abitazione, ex art. 7 c.p.c. 3.- In terzo luogo il F. adduce, a sostegno della competenza del Tribunale, il fatto che nella specie vi sarebbe un unico danno (dovuto alle immissioni) “ricollegatile direttamente alla vicinanza di determinate strutture o costruzioni”. Invero, anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da un lato valgono le osservazioni già svolte sub 1 in ordine all’insussistenza di ragioni di connessione; dall’altro lato la competenza per materia del GdP è determinata dall’art. 7 con riferimento a cause “qualunque ne sia il valore”, senza che quindi sussista una vis attractiva del Tribunale in relazione a un imprecisato danno (a parte la mancanza nell’atto di citazione di allegazioni in fatto), con riferimento al pregiudizio in concreto subito, il cui risarcimento viene richiesto genericamente nel petitum conclusivo in relazione a sei domande diverse, cumulativamente proposte. Per le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato”. – La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e degli atti, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal pubblico ministero, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del ricorrente non valgono a disattendere. Esse si limitano a riproporre argomentazioni già disattese dalla sentenza impugnata con congrua e logica motivazione. Nè valgono a supplire la carenza di autosufficienza del ricorso.

Deve essere confermata la competenza del Giudice di pace di Valenza, in relazione alla domanda di cessazione delle immissioni di fumo e di vapori, di cui al n. 3 dell’atto di citazione. Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e dichiara competente il Giudice di pace di Valenza.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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