Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21261 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 05/10/2020), n.21261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20087/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Della

Colletta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo

in Belluno – via J. Tasso 7;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t. –

istituzionalmente rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– resistente –

Avverso il decreto n. 4414/2019 emesso dal Tribunale di Venezia

depositato il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. M.A., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona – sez. di Treviso;

– il ricorrente ha impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Venezia di riconoscere la protezione internazionale ovvero quella sussidiaria ovvero il permesso di soggiorno per protezione umanitaria;

– per ottenere la protezione richiesta il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal Ghana a causa della morte dei propri familiari imputabile, a suo parere, ad una maledizione lanciata dalla persona che voleva prendere il suo posto nella comunità;

– il tribunale di Venezia ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 21/06/2019 ed affidato a due motivi di ricorso con i quali si sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato gli sforzi compiuti dal richiedente per circostanziare la domanda;

– resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è inammissibile per mancanza nella procura della data che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, deve essere successiva a quella della comunicazione del decreto impugnato;

– a questo riguardo, occorre ricordare che questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata e il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass. 17717/2018; Cass. 30620/2019) e, in fattispecie analoga (Cass. 30620/2019) ha concluso per “l’inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consentire di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna”;

– ciò posto come già sostenuto (cfr. Cass. n. 1047/2020) in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito può discendere dalla mera inerenza all’atto stesso a fianco o dalla sequenza notificatoria;

– poichè nel caso di specie la procura speciale, rilasciata al difensore ed apposta a margine dell’originale del ricorso, non contiene la data del rilascio e l’autentica del difensore si riferisce alla sola sottoscrizione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– atteso l’esito sfavorevole dell’impugnazione, il ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, va condannato alle spese di lite come liquidate in dispositivo;

– con la dichiarazione di inammissibilità si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore del contro ricorrente che liquida in Euro 2100,00 oltre a spese prenotate a debito, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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