Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21260 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UNI DUE SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato ROSELLA ZOFREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCILLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

EDISON ENERGIA SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore

delegato – società a socio unico soggetta all’attività di direzione

e coordinamento da parte di Edison SpA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI

MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento R.G. 1203/2010 del TRIBUNALE di LAMEZIA

TERME, depositato il 25/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

per la resistente è solo presente l’Avvocato Ida Cardarelli (per

delega avv. Massimiliano Cardarelli;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni il quale non ammette alla discussione l’avvocato

della parte resistente, in quanto trattasi di regolamento di

competenza; si da atto della sola presenza del medesimo avvocato.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – Nella causa di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, promossa davanti al Tribunale di Lamezia Terme dalla s.r.l. Uni Due contro la s.p.a. Edison Energia, il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, competente dovendosi ritenere il Tribunale di Milano, in forza della clausola n. 21 delle condizioni generali di contratto, che dispone la competenza esclusiva di detto Tribunale in relazione a tutte le controversie nascenti dal contratto medesimo.

La sentenza impugnata ha rilevato che la clausola è stata approvata per iscritto ed ha escluso l’applicabilità dell’art. 33 cod. consumo, lett. u e dell’art. 63 cod. consumo, poichè la parte attrice non è una persona fisica, ma una persona giuridica ed ha agito nell’esercizio della sua attività imprenditoriale.

Uni Due propone ricorso per regolamento di competenza, fondato su due motivi.

Con il primo motivo denuncia “Violazione ed errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 2, con riferimento al D.Lgs. n. 206 del 2000. Contrasto e contraddittorieta”, sul rilievo che la clausola derogativa della competenza è stata sottoscritta unitamente a tutte le altre clausole contrattuali, a seguito di un richiamo cumulative ed indiscriminato, inidoneo a costituire la premessa dell’approvazione specifica.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge. Contrasto”, per avere il giudice di merito emesso condanna a suo carico al pagamento delle spese processuali, mentre essa aveva iniziato la causa in base al rito ordinario, sicchè le spese avrebbero dovuto essere liquidate con la sentenza definitiva. Resiste la s.p.a. Edison Energia con memoria difensiva, sollevando varie eccezioni di inammissibilità del ricorso.

2.- Il Presidente di questa Sezione ha rimesso gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., ed il Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, ha depositato relazione scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo, sul rilievo che la clausola derogativa della competenza, rientrando fra le clausole vessatorie, deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, e che dalla documentazione in atti tale requisito non risulta essere stato rispettato.

3.- La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti. Edison ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto.

In primo luogo per difetto di autosufficienza e violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 – norme applicabili anche in tema di regolamento di competenza (Cass. civ Sez. 3, ord. 21 luglio 2006 n. 16752) – in quanto la società ricorrente contesta la validità della clausola derogativa della competenza senza riportarne il contenuto nel suo preciso tenore, sì da consentirne la valutazione al giudice di legittimità (cfr. fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489), e senza dichiarare di produrre, o di avere prodotto nei gradi di merito, il contratto nel quale la clausola è contenuta, indicando anche il numero che contrassegna il documento ed il luogo in cui è reperibile fra gli atti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

In secondo luogo l’eccezione di invalidità/inefficacia della clausola derogativa della competenza non risulta essere stata proposta in sede di merito, mediante la deduzione e la prova dei fatti che dimostrerebbero l’inidoneità della sottoscrizione a configurare specifica approvazione scritta.

La sentenza non ha esaminato la questione, nè rivela in alcun modo l’esistenza di una controversia sul punto; sicchè il ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale sede, e tramite quali atti, abbia sollevato la questione (quanto meno a seguito della specifica contestazione sul punto, sollevata dalla resistente) (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 1^, 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. civ. 24 novembre 2003 n. 17859 in motivazione). In mancanza, la censura è inammissibile.

3.- Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Quando il giudice dichiara la propria incompetenza, chiudendo il processo davanti a sè, è tenuto a provvedere sulle spese, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19958).

4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta – 3 sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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