Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21260 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, (ud. 25/09/2018, dep. 09/08/2019), n.21260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione

Clodia 88, presso l’avv. Giovanni Arilli (p.e.c.

qiovanniarilli-ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/37355697)

rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso dall’avv.

PERROTTA CARLA;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 299/17 della Corte di appello di Perugia

emessa e depositata il 4 maggio 2017 R.G. n. 711/2016;

udita la requisitoria del P.G. cons. Dott. Capasso Lucio, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 4 maggio 2017 ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal sig. C.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia, emessa il 17 luglio 2016 ex art. 702 bis c.p.c. e comunicata il 15 settembre 2016, con la quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale.

2. La domanda proposta dal cittadino gambiano, e basata sulla prospettazione del timore di persecuzioni in patria a seguito della sua responsabilità per la causazione di un incendio nonchè sui suoi problemi di salute per i quali era sottoposto a cure mediche in Italia, era stata ritenuta dalla Commissione territoriale fondata su una narrazione poco credibile e, comunque, non integrativa dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè di quella umanitaria. Il Tribunale aveva confermato la valutazione di inattendibilità e insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.

3. La Corte di appello ha fondato la dichiarazione di inammissibilità sulla tardiva proposizione dell’appello in quanto proposto con atto di citazione e non con ricorso e depositato in cancelleria il 4 novembre 2016 e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale.

4. Ricorre per cassazione il sig. C.A. che deduce: a) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 9 che modifica del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 la violazione degli artt. 333,339 e 342 c.p.c.); b) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, commi 4 e 5 dell’art. 2, p. 1 della direttiva 2008/115/CE, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 30 maggio 2013 nella causa C-134/11 e degli artt. 702 quater, 325,327,359,282,133 e 159 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

5. Con il primo motivo di ricorso il sig. C. contesta l’interpretazione accolta dalla Corte di appello perugina del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 142 del 2015 e sostiene che anche dopo tale modifica normativa l’appello avverso le decisioni emesse in primo grado in materia di protezione internazionale debbano essere proposte con atto di citazione non con ricorso.

6. Con il secondo motivo di ricorso il sig. C. sostiene che l’appello doveva essere considerato tempestivo dalla Corte distrettuale a prescindere dalla forma di impugnazione utilizzata e ciò in quanto, non essendo stata notificata ad istanza di parte la ordinanza del Tribunale di Perugia, risulta inoperante la disposizione dell’art. 702 quater c.p.c. che stabilisce un termine breve di impugnazione di trenta giorni, derogatorio dell’art. 327 c.p.c. e decorrente dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza emessa in primo grado ex art. 702 ter c.p.c. A sostegno di questa interpretazione il ricorrente sottolinea il carattere di regime derogatorio speciale posto in essere dall’art. 702 quater destinato tuttavia ad operare solo rispetto alle ordinanze provvisoriamente esecutive idonee a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione ma non anche rispetto ai provvedimenti in materia di protezione internazionale che, per scelta del legislatore Euro-unitario sono sforniti della provvisoria esecutorietà, e nel nostro sistema normativo devono considerarsi come statuizioni di contenuto dichiarativo insuscettibili di esecuzione forzata e inidonei ad acquisire efficacia anticipata rispetto al passaggio in giudicato ex art. 282 c.p.c.

Diritto

RITENUTO

che:

7. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo che rende comunque assorbito l’esame del primo motivo di ricorso in quanto l’atto di appello è stato depositato, il 4 novembre 2016, oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale di Perugia effettuata dalla Cancelleria, a mezzo p.e.c., in data 15 settembre 2016. Mentre non risulta che l’atto di citazione sia stato notificato e tanto meno in termini. Lo stesso ricorrente fa riferimento esclusivo al deposito telematico dell’atto nella predetta data del 4 novembre 2016. Non viene quindi in discussione la questione relativa all’applicazione della giurisprudenza preesistente alla pronuncia n. 28575/2018 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, secondo la quale l’appello avverso le pronunce di rigetto della domanda di protezione internazionale continuava, anche dopo la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 a dover essere introdotto con atto di citazione, perchè l’appello, nel caso in esame, sebbene proposto con atto di citazione, non risulta essere stato notificato. Nè l’appello può ritenersi ammissibile alla luce della nuova giurisprudenza introdotta con la citata sentenza delle S.U, perchè il suo deposito in forma telematica dell’atto di appello è avvenuto tardivamente.

8. La tesi interpretativa del ricorrente esposta con riferimento al secondo motivo di ricorso non può essere accolta perchè tende a sovrapporre a una disposizione di contenuto propriamente processuale, come quella contenuta nell’art. 702 quater, la considerazione non pertinente circa la natura dichiarativa dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e circa la loro non esecutorietà. In realtà la disposizione di cui all’art. 702 quater c.p.c. risponde a esigenze di celerità della trattazione dei procedimenti, esigenze che non si pongono in conflitto con la natura dichiarativa dei provvedimenti emanati con il rito sommario. Nè alcuna rilevanza può avere la non esecutorietà del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale, sino alla definizione del giudizio di opposizione (ovvero sino alla conclusione della fase di merito di tale giudizio), al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 702 quater nei casi in cui l’ordinanza del Tribunale sia stata comunicata dalla Cancelleria e non notificata a cura di parte. Come anche di recente ha ribadito questa Corte (Cass. Civ. sez. VI-3 del 29 maggio 2018), il legislatore collega fisiologicamente a una sollecitazione della parte interessata l’attivazione di un termine breve di impugnazione in considerazione della natura dispositiva del processo civile, ma non esclude che, in casi espressamente previsti, in cui lo svolgimento concentrato dei procedimenti risponda a una esigenza di carattere generale ritenuta rilevante dal legislatore, tale attivazione possa conseguire anche in seguito alla comunicazione integrale del provvedimento a cura della cancelleria, come è avvenuto nel caso in esame.

9. Per questi motivi il ricorso deve essere respinto senza statuizioni sulle spese processuali. L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impedisce la applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 per ciò che concerne l’imposizione dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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