Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2126 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2126 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 22198-2012 proposto da:
CANOPOLI

GIOVANNI

MARIA

C.F.

CNPGNN64E13H501M,

elettivamente domiciliato in ROMA , VIA PACUVIO 34,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente-

2017
3963

contro

COMUNE DI LA MADDALENA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 29/01/2018

difende unitamente all’avvocato GIAN COMITA RAGNEDDA,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI per delega verbale
Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito l’Avvocato FABRIZIO TIGANO per delega verbale
Avvocato MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO.

,/’

03/10/2011 R.G.N. 498/2010;

R.g. 22198 del 2012

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 585 del 2011,
rigettava l’impugnazione proposta da Campoli Giovanni Maria nei confronti
del Comune di La Maddalena, avverso la sentenza n. 165/10 pronunciata tra
le parti dal Tribunale di Tempio il 30 ottobre 2010. Il lavoratore aveva
censurato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di
riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria D, benché

istruttore amministrativo, così non valutando correttamente le risultanze
probatorie.
2. La Corte d’Appello premette che la differenza tra l’inquadramento
in C e quello in D attiene al grado maggiore o minore di preparazione,
competenza e responsabilità, livello di complessità delle problematiche e
modalità di gestione delle risorse e dell’organizzazione e ciò alla luce del
raffronto delle declaratorie contrattuali.
Afferma quindi

che dall’istruttoria non risultava la prova

dell’espletamento prevalente

delle attività di contenuto obiettivamente

superiore.
Ciò sia con riguardo alla documentazione prodotta

da cui non

emergevano dati circa l’impegno del ricorrente, né tanto meno la
prevalenza o meno di detta attività, ove afferente alla categoria D; sia in
ragione della non riferibilità del responsabile di procedimento alla categoria
D e della riferibilità alla categoria C delle attività svolte quali la relazione
per costituzione sportello unico attività produttive. Né elementi a sostegno
della domanda si rinvenivano nella prova testimoniale.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il
lavoratore prospettando tre motivi di ricorso.
4. Resiste l’Amministrazione con controricorso.
5.

In prossimità dell’udienza pubblica il Canopoli ha depositato

memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. I primi due motivi di ricorso sono proposti ai sensi dell’art. 360, n.
5 cod. proc. civ.

esso ricorrente avesse provato l’espletamento nelle mansioni superiori di

R.g. 22198 del 2012

2. Con il primo motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorrente ricorda come la Corte d’Appello abbia proceduto
all’esame e al confronto delle declaratorie contrattuali, ma poi, in modo
apodittico affermava che non era stata raggiunta la prova circa il
prevalente espletamento di attività di contenuto corrispondente alla

categoria funzionale D. In tal modo. la Corte d’Appello aveva trascurato
l’analisi delle attività effettivamente svolte da esso ricorrente come
emergeva dalla documentazione prodotta e di quanto riferito dai testi.
Il mancato riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori,
poiché la mera sottoscrizione di delibere della Giunta da parte del Canopoli
nella qualità di responsabile dell’Ufficio Programmazione non offriva
argomenti circa l’impegno nella predisposizione dei relativi contenuti, non
teneva conto delle complessive risultanze processuali dando luogo al vizio
di omesso esame.
Il giudice di secondo grado non considerava la determinazione del
Segretraio generale del Comune di La Maddalena n. 4 del 2001 con la
quale esso ricorrente veniva preposto all’Ufficio di programmazione area
amministrativa. Dal tenore letterale del suddetto atto risultava che il
ricorrente era l’unico addetto e responsabile dell’Ufficio programmazione
tanto che l’Ufficio diveniva operativo proprio solo a seguito della sua
nomina. Tale determinazione andava valutata insieme alla n. 16 del 2001
nella quale veniva dato atto dell’intervenuto trasferimento del ricorrente
all’Ufficio programmazione, e si precisava che detto trasferimento era stato
effettuato per rendere operativo l’ufficio, nelle more di una rivisitazione
della dotazione organica e pianta organica dell’Ente. Con la delibera n. 118
del 2001 il lavoratore veniva nominato responsabile del procedimento in
relazione al progetto integrato territoriale “Porta d’Europa Terra
d’Accoglienza”.
Sono altresì richiamate le delibere della Giunta comunale n. 161 del
2002, con nomina responsabile del procedimento, quella n. 28 del 2003
relativa alla nomina a responsabile dello sportello unico delle attività
produttive, la delibera n. 6 del 2006 che individuava in posizione di staff il
settore programmazione, preponendo allo stesso una figura categoria D.
2

R.g. 22198 del 2012

Richiamava quindi la nota

prot. n. 7653 del 2006 ove veniva

autorizzato e delegato a svolgere attività di rappresentanza del Comune
nell’ambito ella collaborazione con l’Ente Parco nazionale La Maddalena,
nonché l’attività svolta come responsabile per l’istruttoria amministrativa
delle pratiche relative al P.I.S.T. e l’attività di relazioni esterne dirette con
rappresentanza istituzionale e con l’utenza.
Il ricorrente aveva inoltre assolto l’obbligo di

frequente

aggiornamento richiesto dalla disciplina contrattuale.
3, Con il secondo motivo è dedotto il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sotto l’ulteriore profilo,
della illegittima valutazione delle risultanze testimoniali. Le dichiarazioni
rese dai testi escussi (ing. Pasquale Russo, segretario generale del Comune
di La Maddalena) risultavano pienamente confermative delle ragioni fatte
valere dai ricorrenti.
Conclusivamente, quindi, la sentenza impugnata palesava
mancato ed insufficiente esame

un

di aspetti di fatto decisivi della

controversia.
4. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione
della loro connessione.
5. Gli stessi sono inammissibili.
Occorre premettere che il motivo di ricorso per cassazione, con il
quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione,
non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti
operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della
parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e
più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione
degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di
tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360,
comma primo, n. 5, cod. proc. civ.; in caso contrario, questo motivo di
ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una
richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
3

R.g. 22198 del 2012

sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione
(Cass., sentenza n. 9233 del 2006).
Ed infatti, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del
merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la
scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento,
con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso
probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il

giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente
motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., sentenza n.
13054 del 2014).
Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio
sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di
attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili
(Cass., sentenza n. 11511 del 2014).
In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal
giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa
vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le
argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi
(come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le
argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Nella fattispecie in esame può affermarsi che, nel loro complesso, le
valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono
sorrette da argomentazioni logiche e coerenti tra di loro, per cui le stesse
non meritano le censure mosse col presente motivo di doglianza (cfr.,
Cass., n. 1554 del 2004, n. 13054 del 2014).
La Corte d’Appello,

prese in esame le delibere della Giunta

controfirmate dal ricorrente, rilevava che le stesse non offrivano argomenti
sull’eventuale impegno nella redazione delle proposte, sul contenuto dello
stesso e sulla prevalenza dell’attività svolta. In relazione alla nomina come
responsabile del procedimento in diversi progetti, rilevava che nè fonti
normative né contrattuali riferivano ciò alla categoria D.

4

R.g. 22198 del 2012
Quanto alle altre attività (sportello unico attività produttive, comitato
di coordinamento e redazione avviso per la presentazione di progetti
integrati di sviluppo, l’essere autorizzato a collaborare con l’Ente parco,
l’essere individuato per il concerto per gli acquisti

on line) costituivano

attività che dalla semplice lettura degli atti non sembravano integrare nulla
più che quella di attività amministrativa di cui il Canopoli era responsabile
e rientrava nella prestazione in C.
dello svolgimento di attività istruttoria e

Il teste Russo riferiva

preparatoria degli atti amministrativi dell’ufficio programmazione secondo
le proprie indicazioni. Il Segretario generale riferiva di attività istruttoria
preparatoria verificata dal dirigente.
La Corte d’Appello, quindi, con motivazione che si sottrae a censura,
rilevava che neppure le prove testimoniali offrivano una prova certa in
ordine al contenuto plurispecialistico, con soluzioni di diversa ampiezza, di
relazioni esterne dirette con poteri di rappresentanza, né pure a volerle
identificare afferenti alla categoria D della prevalenza con riferimento
all’impegno lavorativo quotidiano.
Né modificava

tale situazione la circostanza che l’ufficio

programmazione fosse divenuto servizio e nella pianta organica si fossero
previste diverse figure professionali, anche inquadrate in D.
6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999.
La violazione della disposizione contrattuale sarebbe intervenuta per
non avere tenuto conto della natura, qualità ed entità dell’attività svolta
dal Canopoli come responsabile unico dell’Ufficio programmazione dell’Ente,
nonché di responsabile del procedimento sia nello specifico settore del
suddetto ufficio , sia sulle materie descritte nei documenti allegati al
ricorso di primo grado, ciò considerato che il CCNL enti locali prevedeva
come esempio di attività in D l’espletamento di attività di ricerca, studio e
della elaborazione di dati in funzione della programmazione finanziaria e
della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti
contabili e finanziari. Inoltre i compiti del responsabile di procedimento, ai
sensi della legge 241de1 1990 non erano limitati alla sola fase istruttoria.
7. Il motivo è inammissibile.

5

R.g. 22198 del 2012

Manca

nell’esposizione del motivo la censura sull’interpretazione

della disposizione contrattuale

e sulle relative declaratorie contrattuali

operata dalla Corte d’Appello.
Il vizio di sussunzione insito nella deduzione della violazione e falsa
applicazione di legge viene, infatti, prospettato mediante elementi di merito
e non in ragione della lettura del contratto collettivo.
Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, cod.

proc. civ., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta
la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione
delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante
specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente
dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla
giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice
di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della
lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione
di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione
delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di
una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le
questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e
puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le
diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera
contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della
sentenza impugnata (Cass., n. 24298 del 2016).
Ciò anche considerato che nell’interpretazione dei contratti collettivi,
con riferimento ai profili professionali in essi previsti occorre tenere
presente che le parti classificano il personale non sulla base di astratti
contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure
professionali dei singoli settori produttivi che ordinano in una scala
gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie definitorie
astratte, allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali
atipiche o nuove. Ne consegue che, a fronte di profili professionali
espressamente tipizzati, l’individuazione della specifica e maggiore
professionalità, che ne caratterizza uno rispetto ad altro, non può
6

R.g. 22198 del 2012

prescindere dall’esame della declaratoria di livello, che, pur non avendo
valore assorbente, svolge funzione interpretativa nella sussunzione dei
compiti all’uno o all’altro di essi (Cass., n. 3216 del 2016)
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in

dispositivo.
PQM

pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi,
euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura
del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’Il ottobre 2017

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA