Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2126 del 29/01/2010
Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 29/01/2010), n.2126
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA
GIULIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
04/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;
udito per la ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 4 ottobre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dalla signora T.A., condanno’ il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, liquidato in Euro 3.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e liquido’ le spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e De Nicola Milena Monica, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per diritti e Euro 600,00 per onorari.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la signora T. con atto notificato in data 2 aprile 2008, con tre mezzi d’impugnazione.
L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 2 maggio 2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi si censura la liquidazione delle spese del giudizio contenuta nell’impugnato decreto sia per violazione di legge (perche’ in violazione dei minimi tariffari, e sia per vizio di motivazione. Questa seconda censura, siccome attinente alla valutazione degli elementi del giudizio, deve essere esaminata con precedenza. Si deduce che la corte territoriale ha omesso di considerare la nota spese depositata, discostandosene senza alcuna motivazione. La doglianza e’ fondata, e comporta l’accoglimento del motivo, con la conseguente cassazione della decisione in punto di liquidazione delle spese e assorbimento del motivo relativo alla violazione del minimo tariffario.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14 contenente la tariffa per gli onorari e diritti spettanti agli avvocati per attivita’ giudiziali, non avendo la corte territoriale liquidato le spese generali forfetarie, che spettano all’avvocato per legge e anche in assenza di domanda specifica. Anche tale doglianza e’ fondata, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, e comporta la cassazione della decisione in relazione alla pronuncia omessa, in applicazione del seguente principio:
il rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 12,5% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 14 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, ed e’ quindi un credito che consegue e la cui misura e’ determinata per legge, sicche’ spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali.
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione ai motivi accolti, e la causa puo’ essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte ricorrente delle spese del giudizio davanti alla corte territoriale in complessivi Euro 950,50, di cui Euro 600,00 per onorari, Euro 341,00 per diritti (escluse le voci non documentate o non ripetibili “esame testo integrale del decreto”, “consultazione cliente” e “corrispondenza informativa”), ed Euro 9,50 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, come gia’ disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimita’, in ragione di un terzo, con compensazione dei due terzi rimanenti, vertendo la materia del contendere residua solo sulle spese. Esso sono liquidate per l’intero come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a favore della parte ricorrente, per spese del giudizio davanti alla corte d’appello, Euro 950,50, di cui Euro 9,50 per esborsi, Euro 341,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore degli avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, antistatari;
liquida le spese del giudizio di legittimita’ in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e le pone a carico dell’amministrazione nei limiti di un terzo, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, e compensando tra le parti gli altri due terzi.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010