Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2126 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. III, 28/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), in proprio e quale

rappresentante e genitore esercente la potestà sui figli minori

S.L. e Sa.Lu., S.D. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IORIO UMBERTO, giusta n procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, SOCIETA’ SAB AUTOSERVIZI SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato CEFALONI

ROBERTO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALIBERTI BENIAMINO, giusta mandati a margine della prima e seconda

pagina del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.G.;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 978/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

12/03/08, depositata il 13/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 978/2008 la Corte di appello di Brescia, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bergamo, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da A.S. in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori, L., Lu. e S.D., a seguito di un incidente stradale occorso il (OMISSIS), nel quale ha perso la vita il marito della A. e padre dei minori, S. G..

Il sinistro è consistito nello scontro fra l’automobile Alfa 33, condotta dal S., e un autobus di proprietà della s.r.l. SAB Autoservizi, condotto da G.G. e assicurato con la s.p.a. Assicurazioni generali.

In entrambi i gradi di giudizio la responsabilità del sinistro è stata attribuita per intero al S., per avere invaso con la sua autovettura la corsia opposta, dalla quale proveniva l’autobus.

La A., in proprio e nella qualità suindicata, nonchè il figlio divenuto maggiorenne S.D., propongono tre motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso Assicurazioni generali e SAB Autoservizi, proponendo un motivo di ricorso incidentale. Il G. non ha depositato difese.

2.- I tre motivi del ricorso principale sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e dell’art. 366 bis cod. proc. civ. Manca in primo luogo l’enunciazione delle norme di legge che si ritengono violate o dei vizi di motivazione che si addebitano alla sentenza impugnata, limitandosi i ricorrenti a contestare nel merito fondatezza e attendibilità della convinzione raggiunta dalla Corte di appello circa modalità e responsabilità dell’incidente.

In secondo luogo, e conseguentemente, i quesiti prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. sono formulati in termini inidonei a sintetizzare i vizi in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.; non richiamano la fattispecie da decidere e lamentano l’erronea valutazione delle prove: questioni tutte inammissibili in sede di legittimità, ove la sentenza risulti adeguatamente motivata.

3.- Parimenti inammissibile è l’unico motivo del ricorso incidentale, per la genericità ed astrattezza del quesito di diritto, che non menziona la fattispecie e il problema da decidere e da per ammesso ciò che sarebbe da dimostrare, cioè che la compensazione delle spese del giudizio di primo grado non sia stata adeguatamente motivata.

3.- Propongo che i due ricorsi, previa riunione, siano dichiarati inammissibili con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– I ricorrenti principali hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Richiama a tal proposito quanto ha più volte deciso la giurisprudenza di questa Corte circa il fatto che i requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non si possono ritenere rispettati, qualora sia necessaria la lettura dell’intero motivo di impugnazione per comprendere la questione posta con il quesito (Cass. civ., Sez. 3, ord. 18 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008. Cfr.

ancora, sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

2.- I ricorsi, previa riunione, debbono essere dichiarati inammissibili.

3.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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