Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2126 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 27/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25058-2012 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO GABANELLA;

– ricorrente –

contro

F.M., F.V., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO ROSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.V. e F.M. con atto di citazione del 3 luglio 2007 premettendo: di essere comproprietari di una casa e della contigua particella 2640/2 nel catasto del Comune di Revò, quest’ultima ricevuta in donazione da F.E., il quale la aveva acquistata in seguito a sentenza del Tribunale di Trento, che lo aveva dichiarato proprietario per intervenuta usucapione ordinaria, di aver saputo che P.P., successore, a sua volta, di alcuni dei precedenti proprietari tavolari convenuti nella precedente causa aveva proposto ricorso per usucapione speciale di un striscia della particella (OMISSIS), si opponevano a detta domanda, deducendo che l’efficacia del giudicato del Tribunale di Trento (sentenza n. 329 del 1989) rendeva la domanda improponibile perchè volta ad accertare una domanda a sua volta accertata dalla precedente sentenza. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda di usucapione di parte del terreno della particelle (OMISSIS) denominata a seguito di frazionamento particella (OMISSIS), costituita in parte dalla strada di accesso all’abitazione, in parte adibito ad orto.

Si costituiva in giudizio Paternostro Pierino ed evidenziava che la sentenza del Tribunale era stata intavolata in epoca successiva (22 febbraio 2007) alla data del deposito del ricorso ex L. n. 346 del 1976 e precisava che eventuali variazioni del diritto dei proprietari tavolari non influivano sulla situazione di fatto come esercitata certamente a partire dal 1990, la sentenza che aveva dichiarata l’intervenuta usucapione non gli poteva essere opposta perchè non era stato parte in causa, chiedeva, pertanto che venisse rigettata la domanda degli attori e in subordine che venisse dichiarata l’intervenuta usucapione speciale e/o ordinaria di quella parte di terreno contrassegnata con la particella (OMISSIS).

Il Tribunale di Trento con sentenza n. 83 del 2010 dichiarava P.P. proprietario della particella (OMISSIS) per intervenuta usucapione ex L. n. 346 del 1976 e condannava i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.

La Corte di Appello di Trento, pronunciandosi su appello proposto da F.V. e F.M., a contraddittorio integro, con sentenza n. 111 del 2012 accoglieva l’appello e, per l’effetto rigettava la domanda di usucapione avanzata da P.P., lo condannava al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Trento nel caso in esame non poteva trovare applicazione la normativa in tema di usucapione speciale (e/o agraria) perchè dagli atti emergeva con chiarezza che il bene oggetto della pretesa usucapione non era un fondo rustico, cioè, un’entità agricola individuata ed organizzata, se non altro per l’assoluta limitazione della superficie. Anche la domanda avanzata dai sigg. F. andava rigettata perchè non era stata data la prova che fosse maturato il tempo necessario per la pretesa usucapione ordinaria.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.P. con ricorso affidato a quattro motivi. F.V. e F.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso P. lamenta la violazione la violazione ed in ogni caso la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) (pag. 7 sentenza impugnata). Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi non tenendo conto che l’appellante aveva esposto le proprie argomentazioni senza formulare alcuna contestazione alle argomentazioni ed al ragionamento logico giuridico del Tribunale.

1.1. = Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. Infatti, il ricorrente fa riferimento ad un atto di appello di cui non riporta il contenuto essenziale e/o, comunque, quel contenuto da cui emergerebbe la mancata specificità dei motivi. Piuttosto, la Corte distrettuale, esaminando la stessa censura, ha avuto modo di specificare che, nel caso in esame, “(…) gli appellanti indicano in modo chiaro ed univoco le ragioni poste a sostegno dell’appello, pur senza effettuare una formalistica, per altro, non richiesta, enunciazioni delle ragioni invocate a sostegno dell’appello contrapponendo alle statuizioni della sentenza ed alle argomentazioni ivi contenute, argomentazione i in compatibili con le permesse stesse del ragionamento impugnato con ciò rispettando all’evidenza quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c. (…)”. Si tratta, ovviamente, di una valutazione di merito non censurabile nel giudizio di cassazione, essendo priva di vizi logici e/o giuridici, e, comunque, in mancanza di un possibile riscontro dell’atto di appello, non sostituibile con la ricostruzione effettuata dall’attuale ricorrente.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed, in ogni caso, la falsa applicazione dell’art. 1159 bis c.c., comma 1, e della L. n. 346 del 1976, art. 2, motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale nell’escludere l’applicabilità della normativa dell’usucapione speciale per l’assenza di una destinazione agricola del bene di cui si pretendeva l’usucapione in quanto di limitata estensione, non avrebbe tenuto conto che per l’applicabilità dell'”istituto dell’usucapione speciale per un fondo situato in un Comune montano non sarebbe richiesto il requisito dimensionale configurante un’autonoma unità produttiva. E di più la Corte distrettuale, sempre secondo il ricorrente nell’aver ritenuto che l’usucapione abbreviata non sarebbe in ogni caso possibile per la stradina di accesso poichè non univocamente deputata a fini agricoli, non avrebbe tenuto conto che la detta stradella sarebbe indispensabile all’attività agricola che lo stesso ricorrente svolgerebbe sulle proprie proprietà agricole.

2.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

Va qui premesso che atteso che la legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l’usucapione speciale disciplinata dall’art. 1159 bis c.c., ha la finalità di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo, per l’applicazione di tale ipotesi di usucapione, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico (come vorrebbe il ricorrente), ma è necessario che esso, come pure ha evidenziato la Corte distrettuale, quanto meno all’atto dell’inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all’attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto, soltanto un fondo rustico, inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva.

Pertanto, la Corte distrettuale, avendo accertato, che il fondo di che trattassi non costituiva, di per sè, un’autonoma entità agricola (ancorchè facesse parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane), correttamente, ha escluso l’applicabilità di tale usucapione speciale. In particolare, come ha avuto modo di evidenziare, la Corte distrettuale, nel caso in esame, il fondo di cui si dice, trattandosi di una striscia di suolo di complessive 50 centiarie e di una strada non univocamente deputata a fini agricoli, non identificava un’entità agricola destinata ed ordinata ad una propria (ed autonoma) vicenda produttiva.

A fronte delle valutazioni della Corte distrettuale il ricorrente, in verità, contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le loro aspettative e confutazioni.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed in ogni caso la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (pag. da 9 a 12 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene che la Corte distrettuale nell’avere esteso l’efficacia del giudicato relativo alla sentenza n. 329 del 1989 di Tribunale di Trento, al sig. P.P., non avrebbe tenuto conto che P. avrebbe fatto valere un proprio possesso e, quindi, una situazione giuridica autonoma del tutto indipendente dalla posizione di eventuale erede della di lui madre e quindi dell’eventuale precedente situazione di possesso, dalla stessa vantato sul fondo, oggetto di causa. Sicchè il sig. P. avrebbe dovuto esser considerato come terzo e non come parte rispetto agli effetti prodotti dal giudicato della sentenza n. 329 del 1989.

3.1.= Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse posto che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi ed il ricorrente non ha censurato entrambe. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto: a) che la sentenza n. 329 del 1989 era opponibile anche a P., per quanto, essendo successore a titolo particolare della di lui madre, C.M., ai sensi dell’art. 2090 cod. civ., gli effetti della sentenza erano imputabile anche a P., il quale avrebbe dovuto prendere atto che nel giudizio di che trattasi era stato accertata l’usucapione a favore dei sigg. F. (ovvero del loro dante causa F.E.). b) ad un tempo, però, la Corte distrettuale ha affermato che, comunque, l’accertamento del possesso esclusivo da parte di un terzo sull’intera particella (OMISSIS), cui fa parte la particella (OMISSIS), di cui alla sentenza 329 del 1989, inconciliabile con il possesso altrui, era opponibile a P., sia pure, quale giudicato esterno, con la conseguenza che escluso il possesso dei beni fino all’ottobre 1989 da parte di P., veniva meno lo stesso presupposto temporale per poter ritenere i beni usucapiti.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione in ogni caso falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., motivazione insufficiente o contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 56, (pagg 12 e 13 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene che poichè la sentenza di secondo grado va riformata confermando la sentenza di primo grado anche le spese del secondo grado del giudizio (così come era stato per il primo grado) di giudizio unitamente a quello del presente procedimento per cassazione dovranno essere imposte a carico dei sigg. F..

4.1.= La censura è inammissibile perchè muove da un presupposto, la riforma della sentenza di secondo grado, soltanto auspicato, ma non esistente.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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