Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21259 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9943-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, in persona della

dott.ssa S.M., nella sua qualità di Responsabile

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19623/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento motivo 1

assorbito il 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, letta in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. il 6 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha pronunciato sull’appello di C.D., nei confronti del Comune di Roma Capitale e di Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma pubblicata l’8 ottobre 2013, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal C. contro una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada. L’opponente aveva dedotto la nullità della cartella per decadenza dei termini di riscossione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente con riferimento alla notificazione e l’illegittima maggiorazione delle sanzioni applicate, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27.

1.1.- Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado quanto al rigetto dei primi motivi di opposizione, ma ha accolto il gravame dell’opponente quanto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 27 cit. alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Ha quindi annullato le maggiorazioni, rideterminando l’importo dovuto in 851,25; ha condannato la società Equitalia Sud S.p.A. e il Comune di Roma Capitale, in solido, a rimborsare al C. le spese del giudizio sia del primo che del secondo grado.

2.- La sentenza è impugnata da Equitalia Sud S.p.A. con due motivi di ricorso.

Gli intimati, C.D. e Comune di Roma Capitale, non si difendono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 27 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che Equitalia Sud S.p.A. sostiene essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.

La ricorrente evidenzia un contrasto creatosi presso questa Corte di Cassazione tra le sentenze n. 3701/07 (sulla quale è basata la sentenza impugnata) e n. 22100/07 (la cui motivazione è in senso contrario), in merito ai rapporti tra l’art. 203 C.d.S., comma 3, e la L. n. 689 del 1981, art. 27. Soggiunge che la prima di queste norme non contiene alcuna deroga alla seconda ed anzi ogni dubbio, in merito alla fondatezza della tesi sostenuta col ricorso, dovrebbe essere fugato dal lettera dell’art. 206 C.d.S., che richiama espressamente l’art. 27 cit., per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa.

2.- Il motivo è fondato.

In effetti con il precedente n. 3701/07 di questa Corte, sezione seconda, richiamato dal giudice a quo, si affermò che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

In senso contrario si pronunciò la sentenza di poco successiva nella cui motivazione si legge che “ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per L. n. 689 del 1981, art. 27, poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all’esattoria” (Cass., sez. 2, n. 22100/07).

Quest’ultimo orientamento è stato confermato dalla recente sentenza della stessa sezione seconda, dalla quale è stata tratta la seguente massima: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nei pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

La sentenza ha dato conto del contrasto di cui sopra e l’ha definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, in considerazione della natura di sanzione aggiuntiva ad essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 1999 n. 308.

2.1.- Il Collegio ritiene che quest’ultimo indirizzo interpretativo vada confermato anche per le ragioni sostenute dalla ricorrente. La lettera dell’art. 206 C.d.S., comma primo (“se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, u.c., la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27”), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all’art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall’art. 203 C.d.S., comma 3. Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi comma di cui l’art. 27 si compone; in secondo luogo, il testo dell’art. 203 C.d.S., comma 3 (per il quale “qualora nel termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento), che mentre contiene una deroga espressa alla L. n. 689 del 1981, art. 17, non altrettanto prevede rispetto all’art. 27, comma 6; in terzo luogo, infine, la funzione che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti: questa funzione è coerente con l’intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada (poichè gli interessi sono esclusi dalla previsione dell’art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall’art. 27).

In conclusione, il principio di diritto di cui alla massima sopra riportata va qui riaffermato nei seguenti termini:

“In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.

Il primo motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento del motivo di opposizione in esame.

Resta assorbito il secondo motivo (erroneamente rubricato col n. 3), riguardante la condanna di Equitalia Sud S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio, in solido con il Comune di Roma Capitale.

3.- Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ult. inc..

Alla stregua del principio di diritto di cui sopra, va reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27 e quindi va respinta la corrispondente censura dell’opponente. Considerato che sul rigetto degli altri motivi dell’opposizione alla cartella di pagamento si è formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, va integralmente rigettata l’opposizione proposta da C.D. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da Equitalia Sud s.p.a. nell’interesse del Comune di Roma Capitale.

4.- Il contrasto esistente in merito all’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 27 ed il chiarimento soltanto di recente offerto dalla sentenza di questa Corte n. 1884/16 su citata costituiscono giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.D. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata da Equitalia Sud S.p.A. nell’interesse del Comune di Roma Capitale.

Compensa fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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