Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21259 del 20/10/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 21259 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 588-2012 proposto da:
– I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l Avvocatura
Centrale dell Istituto, rappresentato e difeso dagli
2015
3322

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e SERGIO
PREDEN, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

TURCONI BENIAMINO C.F. TRCBMN48TO7C933T, elettivamente

Data pubblicazione: 20/10/2015

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che lo rappresenta e
,

4

difende unitamente all’avvocato CINZIA MIANI giusta

%

t

delega in atti;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 11/05/2011 R.G. N. 206/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;
udito l’Avvocato CINZIA MIANI ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

avverso la sentenza n. 286/2011 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Busto Arsizio, Beniamino Turconi
esponeva di aver lavorato come spedizioniere doganale con
iscrizione al relativo Fondo. Allegava che era stato assicurato
anche come dipendente presso l’INPS la Che aveva inoltrato
domanda di pensione di anzianità per effetto della totalizzazione
delle due contribuzioni. Lamentava che era suo diritto ottenere

fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,
aveva stabilito che “restava confermata la quota di pensione
maturata sulla base delle anzianità acquisite presso il fondo al
31.12.97 e l’erogazione della quota medesima da parte dell’INPS
in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle
anzianità acquisite presso le gestioni dell’assicurazione generale
obbligatorie di rispettive competenze.
Chiedeva dunque il riconoscimento del diritto alla pensione di
anzianità sul presupposto della sommatoria ai sensi della L. 2
agosto 1990, n. 233, art. 16 dei segmenti di contribuzione
accreditati rispettivamente presso il Fondo di previdenza ed
assistenza degli spedizionieri doganali e nell’assicurazione
generale obbligatoria.
Esponeva infine che successivamente il d. Igs. n. 42\06 aveva
espressamente riconosciuto la possibilità di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti presso diverse gestioni, al fine di
conseguire un’unica pensione.
Tanto esposto, l’assicurato chiedeva che, accertato il suo diritto
alla corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
amministrativa, l’INPS venisse condannato al pagamento in suo
favore della relativa pensione.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Proponeva appello l’INPS. Resisteva l’assicurato.

3

detta pensione in quanto la L. n. 230\97, che aveva soppresso il

Con sentenza depositata I’ll maggio 2011, la Corte d’appello di
Milano rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS, affidato
ad unico motivo.
Resiste il Turconi con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa

d.lgs. n. 42/06 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), l’Inps si duole
della decisione impugnata, assumendo che i contributi già versati
presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri
doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di
pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento
pensionistico al raggiungimento dell’età per la pensione di
vecchiaia; deduce altresì che la Gestione ad esaurimento, istituita
presso l’Inps dalla legge n. 230/97, avrebbe natura diversa
rispetto alle gestioni dellia.g.o. e di quelle esonerative o
sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una
forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare una
prestazione in base a quanto già raccolto prima della
soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in
assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997,
cosicché quei contributi cristallizzati non potrebbero essere
oggetto né di cumulo, né di totalizzazione.
Lamenta quindi che la sentenza impugnata ritenne erroneamente
che il d.gs. n. 42\2006, in materia di totalizzazione o cumulo dei
contributi maturati nelle forme assicurative ivi indicate al fine di
conseguire un’unica pensione, trovasse applicazione nel caso di
specie, quale trattamento più favorevole, nonostante i contributi
versati al Fondo spedizionieri dessero diritto ad un autonomo
trattamento pensionistico.
Si duole l’Istituto che la menzionata disciplina (d.lgs n. 42\06) era
inapplicabile alla contribuzione già versata presso il Fondo di
4

applicazione degli artt. 2 e 3 legge n. 230/97 e degli aitt. 1, 4 e 7

previdenza ed assistenza per gli spedizionieri doganali poiché, ai
sensi della legge 16.7.97 n. 230, tale contribuzione dava diritto,
indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo
stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento
autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in
altre gestioni
gestioni previdenziali. Evidenzia inoltrerla gestione ad
esaurimento di cui al Fondo spedizionieri non era forma

tale profilo, l’inapplicabilità della disciplina di cui al menzionato
decreto n. 42\06.
2.- Il ricorso è infondato.
2.1-Deve anzitutto rilevarsi che in relazione alla domanda svolta
nel presente giudizio, fondata sull’invocata applicabilità dell’art. 1
d.l.vo n. 42/06, non può trovare applicazione il principio, già
affermato da questa Corte, in base al quale l’art. 16 della legge
n. 233/90 – secondo il quale per i lavoratori che liquidano la
pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con
il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, !a
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della
pensione è determinato dalla somma della quota di pensione
calcolata sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive
gestioni, nonché della quota di pensione calcolata, con le norme
dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti – non si applica
al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori
dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli
spedizionieri doganali tra il 1° luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997,
data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato
soppresso ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 230 (cfr, Cass.,
nn. 16615/2011; 17338/2012; cfr, altresì, per un caso di
domanda di “ricongiunzione”, senza però riferimento alcuno alla
totalizzazione ai sensi del d.l.vo n. 42/06, essendo stata la

5

esonerativa o sostitutiva dell’a.g.o., conseguendone, anche sotto

domanda amministrativa presentata nel 1998, Cass., n.
18043/2014).
Risulta infatti di piana evidenza che le pronunce di questa Corte
nn. 16615/2011 e 17338/2012 sono state rese in relazione a
domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa
disposizione di legge, appunto l’art. 16 legge n. 233/90, che
concerneva il cumulo dei periodi assicurativi “Per i lavoratori che

autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime
gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti …”, cosicché
tale disposizione, avuto riguardo all’epoca della sua emanazione,
non poteva concernere gli iscritti alla Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95 (alla quale, in forza dell’art.
1, comma 3, legge n. 230/97 sono stati iscritti gli spedizionieri
doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali alla
data di soppressione del medesimo e gli spedizionieri doganali
iscritti nell’albo nazionale successivamente alla data di
soppressione del Fondo), per l’ovvia ragione che tale Gestione
separata non era stata ancora istituita.
2.2-

La normativa della cui applicabilità al caso di specie

qui si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato
dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n.
61/1999; con tale pronuncia, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45
(Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per i liberi professionisti), il Giudice delle leggi indicò
espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi principio già risultante da varie disposizioni del nostro
ordinamento previdenziale – il sistema alternativo che il
legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinché l’eccessiva
onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato,
6

liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori

costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno
accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere
alla prestazione in una singola gestione, al rischio di veder
sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da
raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta,
evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo
senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.

42/06) previde in effetti una forma di totalizzazione per il
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
pensionistici per inabilità.
Con legge n. 243/04 venne conferita delega al Governo per
l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra
l’altro e per ciò che qui specificamente rileva) “intese a: … d)
rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi
estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano
i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi”; l’art. 2, di tale legge
delega previde, fra i principi e criteri direttivi a cui il legislatore
delegato si sarebbe dovuto attenere, di “o) ridefinire la disciplina
in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi
assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di
consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che
abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e
che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo
previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno
cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i
contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento
pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è

7

L’art. 71 legge n. 388/00 (abrogato dall’art. 7, comma 2, dl.vo n.

estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima
del compimento dell’età pensionabile”.
In attuazione appunto della legge n. 243/04, venne emanato il
d.l.vo n. 42/06, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva
quanto segue:
“1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più

superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento
pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è
data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di
durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di
un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al
periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
“2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a
condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno
pari a venti anni owero, indipendentemente dall’età anagrafica,
abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a
quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed
anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per
l’accesso alla pensione di vecchiaia.
“3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e
per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di
restituzione

dei

contributi,

ove

8

prevista,

presentata

forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e

successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, preclude il diritto all’esercizio della facoltà di
totalizzazione”.
La controversia di cui alla presente causa ha appunto investito
l’interpretazione del ridetto art. 1 divo n. 42/06, discutendosi se
fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o
meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale

1997, n. 230.
3.- Ritiene il Collegio che, già in base a quanto previsto dall’art. 1
d.l.vo n. 42/06, nel suo testo originario (e dunque anche a
prescindere dalla modificazione introdotta dall’art. 2, comma 2,
dpr n. 157/13, su cui infra), alla suddetta questione interpretativa
doveva essere data risposta positiva.
3.1-La legge n. 1612/60 (di Riconoscimento giuridico della
professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e
del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali)
previde all’art. 15 (poi modificato dall’articolo unico legge n.
88/69 e oggi abrogato dall’art. 23 d.P.R. n. 107/01) che

“t

costituito un fondo avente carattere previdenziale a favore di tutti
gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto
a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del
fondo e al numero e all’importanza delle operazioni di ciascuno
degli iscritti”.
Il regolamento del fondo previdenziale ed assistenziale a favore
degli spedizionieri doganali, approvato con dm 30.10.1973, stabilì
che “Tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell’albo nazionale
sono iscritti d’ufficio ai fondo” (art. 2, comma 1) e che il
trattamento di previdenza consisteva nella concessione della
pensione ordinaria, di invalidità e ai superstiti, oltre che
dell’indennità di buonuscita (art. 24); la pensione ordinaria
spettava all’iscritto che avesse compiuto almeno sessanta anni di
età e che avesse altresì maturato una anzianità d’iscrizione al
9

degli spedizionieri doganali, soppresso con la legge 16 luglio

fondo non inferiore ai venti anni (art. 25) ed era pertanto una
pensione di vecchiaia.
Il d.P.R. 1°.4.1978, n. 239, di Conferma, ai sensi dell’art. 3 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, del Fondo previdenziale e
assistenziale degli spedizionieri doganali, dichiarò il predetto
Fondo “necessario ai fini dello sviluppo economico, civile,
culturale e democratico del Paese”, disponendone l’inserimento

n. 70″
Deve quindi convenirsi che anche l’iscrizione al Fondo
previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali
configurava, quanto meno per gli spedizionieri lavoratori
autonomi, una forma di assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti, restandone così integrato, nel caso di
specie, il requisito di cui al ridetto art. 1 dl.vo n. 42/06 di
iscrizione “a due o più forme di assicurazione obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti”.
3.2- Non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e
assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla
legge n. 230/97 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1); tale
legge prevede infatti la conservazione, per gli spedizionieri
doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle
anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31
dicembre 1997, quote da erogarsi dall’Inps secondo la tabella A,
sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base
delle anzianità acquisite presso !e gestioni dell’assicurazione
generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative
vigenti per tali gestioni (art. 2); inoltre, per il pagamento delle
pensioni in essere nonché per l’erogazione delle suddette quote
aggiuntive e dell’indennità di buonuscita, è stata istituita,
nell’ambito dell’Inps, una apposita gestione speciale ad
esaurimento, alla quale è altresì prevista l’affluenza delle attività

10

“nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,

e delle passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo
(art. 3).
La legge n. 230/97 non ha quindi previsto l’annullamento delle
singole posizioni contributive, né la restituzione agli iscritti al
Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la
persistenza della posizione contributiva acquisita consente
l’applicazione della totalizzazione di cui all’art. 1 d.l.vo n. 42/06

trattamento, a mente dell’art. 4 d.l.vo n. 42/06, seguirà le regole
del sistema contributivo).
3.3- Neppure è ostativa, al riguardo, la mancata previsione, nella
disciplina del Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali, dell’erogazione della pensione di anzianità.
Ciò, anzitutto, perché l’erogazione di tale prestazione non
costituisce un requisito richiesto dall’art. 1 d.l.vo n. 42/06, che, al
contrario, fa riferimento, per quanto qui specificamente rileva, a
“forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e
superstiti”; il che è coerente con la ricordata previsione dell’art.
2, lettera o), della legge delega n. 243/04, laddove era stato
prefigurato “…l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno
di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato
almeno quaranta anni di anzianità contributiva,
indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati
dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di
contributi”.
Inoltre l’irrilevanza della mancata previsione della pensione di
anzianità nelle singole gestioni previdenziali interessate è
confermata dal fatto che alcune delle forme assicurative
obbligatorie per le quali, a mente dell’art. 1 d.l.vo n. 42/06, è
consentita la totalizzazione non prevedono l’erogazione della
pensione di anzianità; il riferimento è al Fondo di previdenza del
11

(dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del

clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, istituito con legge n. 903/73, che contempla soltanto le
pensioni di vecchiaia, inabilità e ai superstiti (artt. 2, 11, 12 e 14)
e a talune delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in
particolare l’Enasarco (cfr la legge istitutiva n. 12/73, che
contempla la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti agli artt.

Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco,
contemplanti le pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e
superstiti) e l’Enpaia (cfr gli artt. 2 e ss del Regolamento del
Fondo di previdenza approvato con decreto interministeriale del
19 novembre 1996, contemplanti prestazioni previdenziali per
morte, invalidità vecchiaia e superstiti).
3.4-

La legge n. 243/04 e il d.l.vo n. 42/06 hanno

introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei
periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali,
anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr art. 1,
comma 2, lett. a) d.l.vo n. 42/06, con riferimento alla facoltà per
l’interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove
“…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato
un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”).
Non può dunque condividersi la tesi secondo cui il vincolo di
destinazione di cui alla legge n. 230/97 precluderebbe la
possibilità di procedere alla totalizzazione dei contributi, non
essendo ravvisabile una situazione di incompatibilità tra l’esercizio
di tale facoltà al fine di conseguire un’unica pensione e la
previsione dell’erogazione della quota aggiuntiva di cui alla legge
n. 230/97, trattandosi di prestazioni fra loro alternative; ciò in
quanto la corresponsione della quota aggiuntiva di pensione ai
sensi della legge n. 230/97 è mantenuta qualora l’assicurato non
opti, sussistendone i presupposti di legge, per il conseguimento

12

2, 9, 10, 13, 14, 18 e 19, nonché gli artt. 12 e ss del

di un’unica pensione mediante la totalizzazione dei contributi in
base a quanto consentito dal ridetto art. 1 d.l.vo n. 42/06.
4.- Il d.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, “regolamento di
armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento”, come
definito dall’art. 1, entrato in vigore successivamente alla
sentenza impugnata e alla proposizione del ricorso, ha previsto,
all’art. 2, comma 2, che “All’articolo 1, comma 1, del decreto

legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti:
«e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli
spedizionieri doganali,»”.
Al riguardo l’Inps, partendo dal presupposto che, sulla base del
precedente tenore testuale dell’art. 1 d.l.vo n. 42/06, !a
contribuzione versata presso il Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali non poteva essere
oggetto di totalizzazione ed evidenziando la mancanza di una
disposizione speciale che stabilisca l’efficacia retroattiva della
novella del 2013, argomenta che, poiché l’accesso alla pensione è
regolato dalla disciplina vigente al momento della presentazione
della domanda, correttamente, ratione temporis, sono state
disattese le istanze proposte prima della ridetta modifica
legislativa, onde l’assicurato che volesse avvalersi della
totalizzazione dovrebbe presentare una nuova domanda.
Per contro gli assicurati rivendicano la natura di norma di
interpretazione autentica della disposizione di cui all’art. 2,
comma 2, dpr n. 157/13, siccome diretta a chiarire la portata
applicativa della norma nella quale si inserisce dando luogo ad un
precetto normativo unitario e adottando un’opzione ermeneutica
già desumibile dall’esegesi dell’art. 1, comma 1, d.l.vo n. 42/06.
Deve osservarsi al riguardo che la ricordata espressa previsione
legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i
cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce

13

legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto

l’assunto difensivo dell’Istituto, secondo il quale il vincolo di
destinazione di cui alla legge n. 230/97 precluderebbe la
possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e,
specularmente, testimonia che la contribuzione versata al
soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della
totalizzazione.

interpretazione dell’Inps, cade il presupposto su cui si fonda la
pretesa portata innovativa della modifica di cui all’art. 2, comma
2, d.P.R. n. 157/13 e, con ciò stesso, l’assunto secondo cui la
totalizzazione sarebbe da ritenersi consentita solo in relazione
alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di
tale novella; al contrario, il predetto intervento legislativo,
inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la
possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi
inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta
medio tempore alla disciplina di cui alla legge n. 230/97, ne rileva
la portata esplicativa e confermativa della normativa già
applicabile secondo la prospettata esegesi dell’art. 1, comma 1,
d.l.vo n. 42/06 e, quindi, la sua funzione sostanziale di
interpretazione autentica di quest’ultimo.
Rimane pertanto confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove
ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione
alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore
dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157/13.
Del resto la contraria opzione ermeneutica presenterebbe
ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua
ragionevolezza (art. 3 Costituzione), poiché porterebbe a
soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di
condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o
dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76
14

Ne discende che, risultando inaccoglibile la ricordata

della Costituzione, stante la contrarietà ai principi direttivi dettati
dalla legge delega n. 243/04, a sua volta emanata alla luce dei
principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale,
sicché, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso
dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende
la norma interpretata conforme al dettato costituzionale.
5.-Il ricorso va pertanto rigettato.

giurisprudenziale e legislativa in materia, giustificano la
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

La complessità della controversia, in uno con la evoluzione

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