Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21259 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA

RICCI GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

BIT SISTEMI SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

171, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NARDELLI, rappresentata

e difesa dall’avvocato FIORENTINO GIUSEPPE, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2010 del TRIBUNALE di FOGGIA – Sezione

Distaccata di SAN SEVERO del 19.2.2010, depositata l’1/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 giugno 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 95, depositata il 1 marzo 2010, il Tribunale di Foggia, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di S. Severo, ha dichiarato improponibile ai sensi della L. n. 990 del 1960, art. 22 la domanda di risarcimento dei danni proposta da I.G. contro La s.r.l. BIT Sistemi, proprietaria del veicolo il cui conducente, effettuando una manovra di retromarcia, ha tamponato la vettura dell’attore.

I. propone un motivo di ricorso per cassazione. Resiste BIT Sistemi con controricorso.

2.- La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione con il fatto che la lettera 14 gennaio 2005, contenente la richiesta di risarcimento dei danni, non è stata inviata dall’interessato, ma da certo I.P.; che non è stata fornita la prova che vi fosse un rapporto gestorio fra il mittente e l’infortunato, e che la lettera di messa in mora è stata indirizzata al solo danneggiante e non al suo assicuratore. Ha soggiunto incidentalmente che neppure sono decorsi sessanta giorni liberi fra l’invio della raccomandata – ricevuta dal destinatario il 20 gennaio 2005 – e la notifica dell’atto di citazione, ricevuta il 21 marzo successivo.

3.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 sul rilievo che il Tribunale ha omesso di esaminare la lettera raccomandata con cui egli ha chiesto alla controparte di comunicargli il nome del suo assicuratore, senza ricevere risposta, ed ha omesso di applicare il principio giurisprudenziale per cui la messa in mora del solo danneggiante è sufficiente, qualora il danneggiato non conosca il nome dell’assicuratore e la controparte rifiuti di comunicarlo (Cass. n. 19969/2005).

Soggiunge poi che è irrilevante che la lettera di messa in mora sia inviata tramite altra persona, incaricata dall’interessato (Cass. civ. n. 3206/1980).

4.- Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per non avere il ricorrente impugnato il capo della sentenza del Tribunale che ha ritenuto non essere stato rispettato il termine di sessanta giorni fra la costituzione in mora del danneggiato e la notifica dell’atto di citazione. Il Tribunale ha solo incidentalmente messo in dubbio che il termine di sessanta giorni sia stato rispettato, senza svolgere specifico accertamento in proposito e senza fondare su di esso la ragione della sua decisione.

Ciò non a caso, poichè l’improponibilità della domanda per il mancato rispetto del termine avrebbe richiesto la preventiva affermazione che il termine stesso deve farsi decorrere dalla ricezione della lettera da parte del destinatario e non dalla data della sua spedizione, rispetto alla quale il termine sarebbe stato rispettato: questione che il Tribunale non ha voluto affrontare ex professo.

2.1.- Il ricorso è inammissibile sotto un diverso profilo, cioè a causa della mancata, specifica indicazione dei documenti su cui si fonda, ed in particolare della lettera raccomandata con la quale I. avrebbe chiesto al danneggiante l’indicazione del nome del suo assicuratore.

Vero è infatti che il principio della improponibilità della domanda di risarcimento del danneggiato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta di danno all’assicuratore del danneggiante, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22 non trova applicazione quando il danneggiato si sia trovato nella incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore, e quindi di provvedere al relativo adempimento, e che tale incolpevole impossibilità ricorre quando il responsabile civile abbia rifiutato di indicare il nome dell’assicuratore al danneggiato che glielo abbia richiesto con lettera raccomandata (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 2005 n, 19969;

Idem 20 febbraio 2007 n, 3971). Ma l’onere: della prova di avere formalmente e tempestivamente svolto le relative indagini ed inviato la specifica richiesta al danneggiato deve essere assolto con puntualità. Deve essere altresì dimostrato di avere lasciato al destinatario il tempo di fornire la risposta.

Nella specie il ricorso non indica nè la data della menzionata raccomandata, nè i tempi e i modi della sua produzione in giudizio, nè il numero che la contrassegna e la rende reperibile fra gli atti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

L’atto di citazione introduttivo della causa di risarcimento dei danni risulta poi notificato il 21 marzo 2005, poco più di tre mesi dopo la data dell’incidente (14 dicembre 2004), sicchè la prova di avere tempestivamente sollecitato le necessarie informazioni non appare evidente.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite le ulteriori censure.

3.- Propongo che a ciò si proceda, con decisione in camera di consiglio.” La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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