Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21259 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 5343/2019 R.G. proposto da:

AVV. GUIDA DANIELE, nella qualità di difensore di

D.F.R., M.G., S.M., con domicilio eletto in

Roma, alla Via Montesanto n. 68, presso l’avv. Stefania Iasonna.

– RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– INTIMATA –

avverso la sentenza n. 2980/2019 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata in data 31.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza di questa Corte n. 2980/2019, nella parte in cui, accogliendo il ricorso degli istanti, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, senza disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

– che l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).

PQM

accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 2980/2018 emessa da questa Corte di Cassazione in data 31.1.2019, mediante l’aggiunta, dopo la frase “condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%” della seguente espressione: “con distrazione in favore dell’avv. Guida Daniele, dichiaratosi antistatario”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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