Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21259 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/10/2020), n.21259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Mariagrazia Stigliano,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, alla via

Alto Adige, 95;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 3352/2019 del 27/06/2019, pronunciato dal

Tribunale Ordinario di Bari – sezione specializzata in materia di

immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei

cittadini dell’Unione Europea;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso del cittadino ivoriano S.S. avverso il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari in data 23 luglio 2018 e notificatogli il 28 settembre 2018, contenente il diniego di ogni forma di protezione;

– il ricorrente ha quindi adito il Tribunale di Bari chiedendo, previo annullamento del diniego, il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 o in subordine del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, o quella umanitaria in virtù del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, o in via ancora più gradata, il diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., comma 3;

– il richiedente ha giustificato la sua domanda dichiarando di essere fuggito per sottrarsi ai maltrattamenti della seconda moglie del padre e affermando che se fosse rimpatriato nel suo Paese d’origine rischierebbe di essere condannato per uno stupro mai commesso;

– il Tribunale di Bari rigettava ogni forma di protezione e concludeva per la manifesta infondatezza del ricorso considerato il carattere endofamiliare/privato del motivo di fuga e l’ingiustificato mancato ricorso alla polizia del paese da parte del ricorrente;

– il giudice adito ha evidenziato che il ricorrente ha basato la sua domanda in sede amministrativa prima e giurisdizionale poi sulla circostanza di avere lasciato il proprio paese logorato dai maltrattamenti riservati a lui e ai suoi fratelli dalla matrigna: a causa del rilievo esclusivamente personale della vicenda determinante la fuga non potevano considerarsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

– la cassazione del provvedimento è chiesta sulla base di due motivi;

– il Ministero intimato si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al rigetto della protezione umanitaria;

– ad avviso di parte ricorrente, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non ha considerato che il rifiuto di S. di difendersi nel proprio paese fosse giustificato dalla presenza nello stesso di forme di corruzione del sistema giudiziario e della polizia documentate da fonti internazionali;

– inoltre il decreto impugnato non aveva correttamente valutato il presupposto dell’inserimento lavorativo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, considerando la sua occupazione mero avvio di integrazione socio-lavorativa;

– il motivo è infondato;

– è infatti pacificamente riconosciuto che l’omesso esame denunciabile in sede di legittimità deve essere riferito a un fatto decisivo per il giudizio; nel caso di specie, l’omessa valutazione dell’esperienza lavorativa del ricorrente non è determinante ai fini del giudizio poichè il giudice adito ha concluso per il rigetto del ricorso motivando non sulla base della durata dell’impiego lavorativo ma sulla base del racconto del ricorrente che nel suo complesso è stato ritenuto non credibile ai fini della sussistenza di elementi seri e convincenti dai quali possa evincersi la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione delle misure di protezione invocate, compresa quella umanitaria (cfr. Cass. 15794/2019);

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza a causa di motivazione apparente/perplessa e la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8, e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– secondo il ricorrente, il Tribunale di Bari ha omesso di indicare le fonti dalle quali ha tratto le informazioni sulla situazione attuale ed aggiornata della zona di provenienza del richiedente asilo in riferimento alla normativa in materia di stupro in Costa D’Avorio ed in merito alla condizione del sistema giudiziario;

-la naturale conseguenza di tale motivazione inadeguata è la svalutazione del concreto rischio di rientro nel paese del S., in tema di generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza;

– il motivo è inammissibile;

– la censura avanzata si riferisce a una insufficienza motivazionale che non può essere fatta valere nel presente giudizio;

– il vizio della motivazione denunciabile è infatti esclusivamente quello che attiene a una motivazione apparente, contraddittoria o perplessa (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014;

– nel caso di specie, invece, il giudice ha motivato il provvedimento di rigetto attraverso il riferimento a diverse fonti ufficiali (Amnesty Internazionale, (OMISSIS), Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) dalle quali evincere che la situazione sociale del paese di provenienza non è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della richiesta protezione;

– atteso l’esito sfavorevole di entrambi i motivi, il ricorso deve essere respinto;

– nulla va disposto sulle spese in mancanza di attività difensiva di parte intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA