Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21258 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9584/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI,

482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO GIACINTO PASANISI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2917/2014 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 07/10/2014:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 3 e

4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 7 ottobre 2014, il Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta, avverso un pignoramento effettuato da Equitalia Sud s.p.a. ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, da G.A., dichiarando la nullità del pignoramento nonchè di tutti gli atti presupposti e consequenziali, con condanna dell’Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

2. Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso per Cassazione con quattro motivi.

G.A. si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si denuncia la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost.; per error in procedendo – violazione dell’art. 618 c.p.c. – dell’art. 112 c.p.c. – dell’art. 281 quinquies c.p.c., comma 1; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

La ricorrente espone che il giudice, dopo aver fissato l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 1, all’esito di questa udienza, incurante della disposizione di cui al comma 2 della norma, invece di limitare la propria pronuncia alla delibazione dell’istanza di sospensione, decideva la controversia con sentenza definitiva, in violazione delle forme e delle disposizioni processuali poste dal legislatore a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.

Precisa che alla prima udienza dinanzi al giudice venne formulata dalla parte qui ricorrente, ivi opposta, esplicita richiesta di emissione di ordinanza cautelare e di fissazione dei termini per l’introduzione del giudizio di merito e sottolinea come il giudice abbia omesso di pronunciarsi su questa richiesta.

Lamenta, infine, la violazione dell’art. 281 quinquies c.p.c., comma 1, per avere il giudice deciso senza avere consentito alle parti di precisare le conclusioni e di scambiare memorie conclusionali e di replica, emanando sentenza definitiva a distanza di circa un anno dall’assunzione della riserva per la decisione sull’istanza cautelare.

4. Il motivo è fondato e va accolto.

La lettura degli atti, consentita a questa Corte per la denuncia di error in procedendo, evidenzia un modus procedendi del tutto svincolato dalle norme del codice di rito e lesivo del diritto di difesa e del contraddittorio.

Va premesso che l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con un pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, è da intendersi come opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione.

Infatti, questa Corte si è già pronunciata in merito alla fattispecie di pignoramento di cui alla norma appena richiamata affermando che “in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato – per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. – e si completa con il pagamento da parte di quest’ultimo; qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato” (così Cass. n. 2857/15, che conferma la ricostruzione della fattispecie come pignoramento in forma speciale delineata da Cass. n. 20294/11, nonchè da Cass. ord. n. 24541/14).

Pertanto, le norme applicabili all’opposizione agli atti esecutivi sono quelle dell’art. 617 c.p.c., coma 2 e art. 618 c.p.c..

Ai sensi di queste norme, introdotta l’opposizione con ricorso da parte dell’opponente, il giudice deve fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, dando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All’udienza, poi, dà o nega, con ordinanza, provvedimenti indilazionabili o la sospensione della procedura. Quindi, dà corso ad un ordinario giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme degli artt. 180 c.p.c. e segg. e si conclude con sentenza non impugnabile.

4.1.- Nel caso di specie, è accaduto invece quanto esposto in ricorso e sopra riportato. Il processo di cognizione è completamente mancato, non essendo state svolte nè l’udienza di trattazione nè la (eventuale) fase istruttoria nè la fase decisoria.

Quanto a quest’ultima, per di più, il giudice ha omesso sia di fare precisare le conclusioni sia di concedere alle parti i termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell’art. 190 c.p.c..

La pronuncia nel merito della causa senza che sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni, comporta la nullità della sentenza (cfr. già Cass. n. 13017/91, nonchè Cass. n. 5225/06, n. 28681/11 ed altre), così come d’altronde la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c., essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 20142/2005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n. 7072/2010).

La sentenza impugnata è nulla e va cassata.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

La causa va rinviata al Tribunale di Taranto – in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito dei motivi di opposizione.

Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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