Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21258 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del dott. GARDIN

Marco, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO CARMELO L.,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49,

presso lo Studio Legale Associato BERNARDINI, rappresentata e difesa

dagli avvocati PRASTARO ERMANNO e SVEVA BERNARDINI, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M., M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2288/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Ermanno Prastaro che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 giugno 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 2288/2009, depositata in data 11 novembre 2009 e notificata il 21 aprile 2010, il Tribunale di Lecce, quale giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, ha attribuito la responsabilità dell’incidente stradale occorso il (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS), per l’80% a D.V.S. e per il 20% al conducente dell’altra automobile coinvolta nel sinistro, M. M., assicurato con la s.p.a. Compagnia di Assicurazioni Generali, ed ha condannato il D.V. al pagamento delle spese dell’intero giudizio, nella misura dell’80%. Quest’ultimo propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la s.p.a.

Assicurazioni Generali. Gli altri intimati non hanno depositato difese.

2.- Il secondo motivo, il cui esame è logicamente pregiudiziale, poichè contesta la valutazione del Tribunale sulla responsabilità dell’incidente, è inammissibile.

2.1.- In primo luogo il ricorrente non indica sotto quale profilo, fra quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., il ricorso viene proposto. Non indica le norme di legge che sarebbero state violate, nè gli aspetti in cui la motivazione sarebbe da ritenere viziata ai sensi del n. 5 della citata norma.

Esso richiede, al contrario, il riesame del merito della vertenza ed una nuova e diversa valutazione delle prove, senza prospettare insufficienza, contraddittorietà od altri vizi della motivazione:

unici aspetti in relazione ai quali la sentenza impugnata potrebbe essere soggetta a riesame in questa sede di legittimità. La sentenza impugnata è congruamente e logicamente motivata, con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, e non presta il fianco a censure di sorta.

2.2.- In secondo luogo il ricorrente cita vari documenti (Rilievo Tecnico Descrittivo dei Carabinieri, planimetria relativa alla ricostruzione del sinistro) senza indicare se siano stati prodotti nel presente giudizio e come siano contrassegnati, sì da risultare agevolmente reperibili fra gli atti e i documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, che impone di indicare specificamente i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 91 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha posto a suo carico l’ottanta per cento delle spese processuali relative all’intero giudizio, pur avendo parzialmente accolto la sua domanda, poichè ha attribuito ai convenuti il 20% della responsabilità del sinistro.

3.1.- Il motivo è fondato.

Premesso che solo il D.V. ha proposto domanda di risarcimento dei danni, mentre le controparti si sono limitate a chiedere il rigetto delle domande attrici, il ricorrente è risultato – pur se in minima parte – vittorioso nei giudizi di merito, ed interamente vittorioso nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione, mentre i convenuti sono stati inequivocabilmente soccombenti. Pur tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, il D.V. non poteva essere condannato a rimborsare le spese alla controparte poichè, se non avesse iniziato il processo, non avrebbe potuto ottenere la parte di ragione che gli è stata riconosciuta.

Nè l’accoglimento (parziale) della sua domanda è stato neutralizzato dall’accoglimento di alcuna domanda delle controparti, sì da giustificare la ripartizione delle spese in proporzione delle rispettive responsabilità.

Il Tribunale avrebbe potuto disporre, con adeguata motivazione, la compensazione anche totale delle spese; ma non condannare al pagamento la parte risultata anche solo parzialmente vittoriosa. Il ricorso deve essere per questa parte accolto.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado (che aveva integralmente accolto la sua domanda). Assume che la condanna non era contenuta nel dispositivo della sentenza, che era stato integrato con procedimento di correzione; che egli aveva denunciato l’inammissibilità di tale procedimento, trattandosi non di errore materiale, ma di omessa pronuncia, non suscettibile di correzione, che la parte interessata (Assicurazioni generali) avrebbe dovuto far valere tramite specifica impugnazione; che in ogni caso sarebbe illegittima la condanna alla restituzione delle spese dell’atto di precetto.

4.1.- Il motivo è inammissibile sia per la mancata indicazione delle norme di legge o dei vizi di motivazione che giustificherebbero la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.; sia perchè si limita a riproporre in questa sede doglianze già proposte in appello, alle quali la sentenza impugnata ha risposto con logica e completa motivazione.

Il giudice di rinvio, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha rilegato che la condanna alla restituzione delle somme pagate era contenuta nella motivazione della sentenza di appello e che la portata precettiva del dispositivo va individuata tenendo conto anche della motivazione, che assume efficacia integrativa del dispositivo; sicchè correttamente si è fatto ricorso al procedimento di correzione; che la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza deve comprendere tutte le somme pagate con i relativi accessori, ivi incluse le spese del precetto.

Il ricorrente non ha proposto alcuna argomentazione idonea a confutare la suddetta motivazione, se non il fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente richiamato una sentenza non in termini, senza peraltro specificare in che senso l’asserita erroneità della citazione sarebbe rilevante nel caso in esame.

Il principio enunciato dalla sentenza impugnata è comunque corretto.

5.- Propongo che il si proceda in camera di consiglio all’accoglimento del primo motivo di ricorso ed al rigetto degli altri motivi.” La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– La s.p.a. Assicurazioni generali ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria della resistente non valgono a disattendere.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la parte che risulti anche parzialmente vittoriosa, vedendo accogliere la sua domanda di condanna della controparte al pagamento, anche parziale, della somma richiesta, non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Le spese possono solo essere in tutto o in parte compensate, con congrua motivazione. La sentenza citata in contrario dalla resistente non è in termini. Essa precisa che solo in caso di soccombenza reciproca il giudice può porre le spese a carico dell’una o dell’altra parte, e chiarisce che non integra il presupposto della soccombenza reciproca la riduzione, pur se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale. Di essa il giudice di merito può tener conto solo in vista dell’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Cass. civ. Sez. 1^, 23 giugno 2000 n. 8532.

Cfr. anche Cass. civ. Sez. 3, 5 maggio 2004 n. 8528, fra le tante).

Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo relativo alla condanna del ricorrente alle spese.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

I convenuti s.p.a. Assicurazioni generali, M.M. e M.R. debbono essere condannati, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese dell’intero giudizio, spese che debbono essere; liquidate con riferimento al valore per cui la domanda del ricorrente è stata accolta, cioè con riferimento alla somma liquidata dal giudice di rinvio in risarcimento dei danni (Euro 1.119,38).

Il ricorrente non ha depositato le note spese relative ai precedenti gradi di giudizio, nè i fascicoli di parte relativi ai gradi di merito, sicchè le somme spettanti vengono determinate secondo ciò che è possibile ricostruire allo stato degli atti.

In particolare: le spese di primo grado si liquidano in complessivi Euro 750,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, Euro 150,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari;

le spese del giudizio di appello in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 150,00 per esborsi, Euro 250,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari;

le spese relative al primo ricorso in cassazione si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari;

le spese del giudizio di rinvio in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 150,00 per esborsi, _ 250,00 per diritti ed _ 400,00 per onorari. Spettano complessivamente al ricorrente, pertanto, _ 3.150,00, a cui vanno aggiunte le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi _ 800,00, di cui _ 200,00 per esborsi, ed _ 600,00 per onorari; sicchè la somma complessivamente dovuta dai resistenti in via fra loro solidale è pari ad _ 3.950,00; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. Assicurazioni generali, M.M. e M.R., in via fra loro solidale, a rimborsare al ricorrente le spese dell’intero giudizio, liquidate complessivamente in Euro 3.950,00, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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