Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21258 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15072-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI

32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMBRIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate per la tassazione (con imposta proporzionale) della registrazione del decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Messina, nonchè autonomo ricorso avverso la relativa cartella di pagamento notificata dal Concessionario, ricorsi che l’adita CTP di Messina, dopo aver riunito, respingeva, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio;

che la società, tornata in bonis, appellava la decisione, e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 165/02/12, depositata il 10/1272012, accoglieva il gravame della contribuente, rilevando che la somma ingiunta costituiva il residuo dovuto dalla Co.Fi.Mer. s.p.a., a seguito della delibera di ricostituzione del capitale sociale, previo abbattimento delle perdite accumulate negli esercizi precedenti, operazione soggetta all’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, Parte Prima, Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi guardare agli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione coincidente e, nella specie, a quelli propri della delibera di aumento di capitale a pagamento;

che per a cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate propone un articolato motivo di ricorso, cui resiste l’intimata società (OMISSIS) con controricorso; che il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce con il mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, del T.U. n. 131 del 1986, in relazione agli artt. 37 e 40 stesso T.U., nonchè difetto di motivazione, giacchè la CTR non ha considerato la specifica disciplina prevista per gli atti giudiziari, in forza della quale i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati, o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, e che l’art. 8 della Tariffa, Prima Parte, lett. b), prevede l’applicazione della imposta proporzionale (nella misura del 3%) per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, salvo che gli stessi atti prevedano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad iva, ai sensi dell’art. 40, T.U. citato in tal caso essendo soggetti all’imposta non in misura proporzionale, ma fissa, in virtù dell’alternatività iva-registro;

che la questione posta dall’Agenzia delle Entrate va risolta alla luce del disposto dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegato A del D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul Registro) che sottopone a tassazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra gli altri, i provvedimenti indicati alla lett. b), recanti “condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, e la nota 2 apposta in calce all’art. 8 in esame, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 testo unico”;

che, nella fattispecie in esame, si assume che il decreto monitorio soggetto a registrazione è stato emesso per il pagamento di quanto ancora dovuto dalla Co.Fi.Mer. s.p.a. a seguito di delibera, rimasta in parte ineseguita, di ricostituzione del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., previa copertura delle perdite accumulate negli esercizi precedenti, sicchè la CTR avrebbe dovuto valutare se la somma in questione fosse o meno soggetta ad iva, se cioè l’operazione sottostante fosse assoggettabile al regime di alternatività iva-registro, ed invece, facendo propria la tesi sostenuta della contribuente, ha ritenuto applicabile al decreto ingiuntivo la tassa fissa di registro in quanto la delibera di aumento del capitale sociale è soggetta “a imposta in misura fissa”;

che, invero, se la ratio del principio di alternatività tra iva ed imposta di registro fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 è quella di evitare che siano assoggettate all’imposta proporzionale di registro le somme già assoggettate ad iva e, dunque, di evitare la duplice imposizione, di essa evidentemente il Giudice di appello non ha tenuto conto in quanto ha applicato invece all’atto giudiziario di condanna (il decreto monitorio) il regime impositivo proprio della delibera di aumento di capitale a pagamento;

che, in conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè si adegui ai principi di cui sopra.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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