Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21258 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 09/08/2019), n.21258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 33579/2018 R.G. proposto da:

AVV. ANDREA MASSA, nella qualità di difensore di F.A.,

M.A., S.G.A., T.I., B.G.,

FI.MA., R.F., con domicilio in Lucca, alla Via

Coppino, n. 433.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato-

avverso l’ordinanza n. 21421/2018 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata in data 30.8.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

RILEVATO

che:

i ricorrenti di cui in epigrafe hanno chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 21421/2018, nella parte in cui, accogliendo il ricorso degli istanti, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di merito, senza disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

– che l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta in detto ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– il ricorso sia meritevole di accoglimento, poichè in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).

PQM

accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 21421/2018 emessa da questa Corte di Cassazione in data 29.1.2018, mediante l’aggiunta, in dispositivo, dopo la frase “condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, che liquida

in Euro 1.198,50 per il giudizio di merito”, della seguente espressione: “con distrazione in favore dell’avv. Andrea Massa, dichiaratosi antistatario”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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