Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21257 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7089/2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DE LELLIS giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA 00410080584;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1879/2014 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato LEONARDO BRASCA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza, qui impugnata, pubblicata il 23 settembre 2014 il Tribunale di Velletri, decidendo sull’opposizione proposta da V.A. avverso una cartella di pagamento, per l’ammontare complessivo di Euro 9.493,90, notificata da Equitalia Gerit Spa, nell’interesse del Ministero della Giustizia, l’ha qualificata come opposizione agli atti esecutivi e l’ha dichiarata tardiva perchè proposta con atto di citazione notificato l’11 ottobre 2011 contro la cartella notificata il 5 luglio 2011; ha quindi condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi gli opposti.

2.- La sentenza è impugnata da V.A. con due motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, si difende con controricorso.

Equitalia Gerit SPA non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1 e art. 617 c.p.c., censura la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, che il giudice di merito ha dato all’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale, relativa all’ammenda ed alle spese liquidate con un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile per mancata impugnazione.

Il ricorrente sostiene che con l’atto introduttivo del giudizio ha contestato l’inesistenza del titolo esecutivo e della sua notificazione ed ha dedotto che, per tale ragione, Equitalia Gerit S.p.A. non avesse diritto di riscuotere le somme pretese; che nel corso del giudizio, sollecitato dal giudice, ha espressamente qualificato la propria domanda come opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; che anche la domanda risarcitoria rivolta nei confronti dell’Agente della riscossione è stata basata sul presupposto della mancanza in capo a quest’ultimo del diritto di procedere esecutivamente.

2.- Il motivo è fondato.

Il ricorrente, nel proporre l’opposizione alla cartella di pagamento, ha sostenuto – non rileva qui se a torto o a ragione – che fosse inesistente la notificazione del decreto penale di condanna e che, a causa di questa inesistenza, non si fosse regolarmente formato il titolo in base al quale il Ministero ha iscritto la relativa partita di credito ed ha richiesto l’iscrizione al ruolo, avviando la procedura di riscossione coattiva affidata all’Agente della Riscossione, sicchè questi non avrebbe avuto il diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.

L’azione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione posto che la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'”an” dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al “quomodo” dell’azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante ad agire “in executivis” (così, tra le tante, Cass. n. 16262/05, n. 24047/09 e n. 20989/12).

E’ quindi errata la sentenza che, equivocando sul fatto che il vizio fatto valere dall’opponente attenesse alla notificazione del decreto penale, ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che, nel caso del decreto penale di condanna – così come in quello del decreto ingiuntivo (correttamente preso a paragone dal ricorrente), l’esistenza della notificazione è indispensabile perchè il provvedimento si formi e, venendo a giuridica esistenza, legittimi l’azione esecutiva.

Il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento del secondo motivo (che concerne il merito della questione di nullità della notificazione del decreto penale di condanna, sul quale il Tribunale si è impropriamente soffermato, pur essendosi spogliato della potestas iudicandi per la ritenuta tardività dell’opposizione: cfr. Cass. S.U. n. 3840/07 e numerose altre, fino a Cass. n. 17004/15).

La causa, quindi, va rinviata al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, perchè decida in merito ai motivi di opposizione all’esecuzione.

Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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