Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21257 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19597-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.G., N.M.R., B.I.,

B.E., B.B., R.G., BE.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse, con la sentenza n. 106/9/11, depositata il 7/6/2011, l’appello di G. e N.M.R., B.I., E., B. e R.G., Be.Si., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, con relative sanzioni ed interessi, notificato ai contribuenti relativamente ad immobile commerciale, sito in Comune di Roma, compravenduto al prezzo dichiarato di Euro 265.200,00, valore elevato dall’Agenzia delle Entrate ad Euro 588.800,00, avendo la CTP ritenuto congruo il valore di Euro 472.500,00, stimato dall’Agenzia del Territorio a seguito dell’istanza di accertamento con adesione formulata dai contribuenti, alcuni in qualità di venditori, altri in qualità di acquirenti, indicante quest’ultima il valore di Euro 281.600,00, non accettato ancorchè supportato da perizia di parte;

che la CTR osservò, in particolare, che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, l’Ufficio è tenuto non solo ad indicare il valore dei beni, ma anche il criterio in base al quale esso è stato determinato, e quindi a motivare adeguatamente l’avviso di accertamento, in modo da porre il contribuente nella condizione di poter contestare l’an ed il quantum della pretesa tributaria, ed inoltre che la stima dell’Agenzia del Territorio, indicante il valore di Euro 472.500,00, acquisita agli atti di causa all’esito della menzionata istanza di accertamento con adesione, provenendo da soggetto che non è al di sopra delle parti, non costituisce elemento di prova sufficiente, mentre lo scostamento tra il valore dichiarato, e quello O.M.I., rappresenta una presunzione semplice, agevolmente superabile, nella specie, sulla base di elementi concreti, quali le caratteristiche del manufatto edilizio, realizzato a più riprese con materiali di vario tipo, e senza una logica progettuale, la vetustà, le condizioni di manutenzione, ‘ubicazione in una traversa di una strada di scorrimento, a doppia carreggiata, in zona suburbana;

che per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un motivo, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè la sentenza della CTR ha annullato l’avviso di rettifica e liquidazione, ritenendolo non adeguatamente motivato, alla luce delle innovative disposizioni contenute nella L. n. 88 del 2009, che modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), escludono il rilievo della mera divergenza tra valore dichiarato e valore di mercato, dovendo l’Ufficio giustificare la rettifica con ulteriori elementi di prova, in concreto, mancanti, non essendosi avveduto il Giudice di appello che, a fronte della stima (Euro 281.600,00) dei contribuenti, e di quella (Euro 472.500,00) dell’Agenzia del Territorio, è stato ritenuto congruo il più basso valore (Euro 265.200,00) dichiarato nell’atto di compravendita, così dando rilievo ad elementi valutativi che neppure erano stati trascurati nella stima dell’Agenzia del Territorio, quest’ultima supportata dal confronto comparativo con i dati O.M.I., nonchè con quelli ricavabili da un atto di compravendita di un capannone industriale sito nella medesima zona;

che la questione posta con il motivo di ricorso può essere risolta applicando il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, in tema di INVIM e di imposta di registro, secondo cui ” poichè dinanzi al giudice tributario l’amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta dall’amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quei che riguarda il contenuto. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente. ” (Cass. n. 14418/2014; n. 2193/2015; n. 9357/2015);

che, nella fattispecie in esame, la CTR ha ritenuto la perizia di stima dell’Agenzia del Territorio, prodotta in giudizio dall’Ufficio per contrastare le divergenti risultanze della perizia di parte prodotta dai contribuenti, non idonea a superare le contestazioni formulate da questi ultimi, ed a fornire prova convincente dei píù alti valori pretesi con l’avviso impugnato, e ciò non già perchè si tratta di documento inattendibile a causa della sua provenienza da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, ma perchè il corrispettivo dichiarato nell’atto di trasferimento del cespite rappresenta un “elemento presuntivo” che resiste alle motivazioni dell’accertamento oggetto d’impugnazione, ed alle risultanze della relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, avuto riguardo ad una pluralità di elementi valutativi concreti (caratteristiche costruttive del manufatto edilizio, vetustà, condizioni di manutenzione, ubicazione), dei quali la motivazione della impugnata sentenza dà puntualmente conto, ritenuti decisivi per la determinazione del valore venale del bene;

che, del resto, con la proposizione del ricorso per cassazione, parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione ad acta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. n. 9997/2017);

che non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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