Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21257 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 09/08/2019), n.21257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27209/2018 R.G. proposto da:

TECNOEDIL S.R.L. e AUTOSEMA S.R.L., in persona dei rispettivi

rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall’avv.

Giovanni Neri, con domicilio eletto in Roma, Ostia Lido, Via Quinto

Aurelio Simmaco, n. 7.

– RICORRENTI-

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Carlo Filippo Secchi, con

domicilio in Olbia, Via Olbia 24.

– CONTRORICORRENTE –

e

P.M.A., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Guidi e

dall’avv. Marco Farina, con domicilio eletto in Roma, Largo di Torre

Argentina n. 11.

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3951/2018,

depositata in data 6.6.2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio (OMISSIS) ha adito il tribunale di Roma, esponendo di esser creditrice della Tecnoedil s.r.l. per il pagamento delle quote condominiali relative all’esecuzione di lavori allo stabile comune; che la pretesa era stata azionata in un autonomo giudizio, non ancora definito, e che nel frattempo la società debitrice aveva ceduto taluni immobili all’Autosema s.r.l., ponendo a rischio il soddisfacimento della pretesa.

Ha chiesto di revocare il rogito di vendita concluso in data 8.4.2010, ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Le convenute hanno resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In corso di casa è intervenuta P.M.A., che ha parimenti chiesto di dichiarare l’inefficacia della vendita, dichiarandosi titolare di taluni crediti verso la Tecnoedil – azionati in un separato giudizio – in virtù degli obblighi nascenti da un contratto preliminare.

Il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia della vendita, regolando le spese.

L’appello dalle società soccombenti, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

A parere della Corte distrettuale i motivi di impugnazione erano “generici ed inconsistenti”, poichè carenti di specifiche argomentazioni volte a contrastare le motivazioni della sentenza impugnata.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Tecnoedil s.r.l. e dall’Autosema s.r.l. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Il Condominio (OMISSIS) e P.M.A. hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato erroneamente inammissibile l’appello sebbene la ricorrente avesse sottoposto all’esame del giudice di secondo grado, con censure specifiche ed argomentate, due distinte questioni: la mancanza di eventus damni e l’insussistenza della prova di un credito liquido ed esigibile, profili su cui la sentenza non avrebbe pronunciato.

Il motivo non merita accoglimento.

La censura appare minata da un evidente difetto di specificità, poichè, a fronte dell’analitica disamina delle singole censure e della puntuale valutazione di genericità ed inconsistenza formulata, per ciascuna di esse, dalla Corte d’appello, il ricorso si limita a sintetizzare le due questioni proposte in sede di impugnazione, senza riportarne più analiticamente il contenuto e senza minimamente argomentare le ragioni di dissenso sollevate in sede di legittimità. Nello specifico, la Corte distrettuale ha, come detto, ritenuto inconferenti ed inconsistenti i motivi di appello, osservando che:

a) con il primo motivo, in luogo di confutare l’assunto contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui ai fini della revocatoria era sufficiente la sussistenza di una ragione di credito ancorchè litigiosa, era stato obiettato che i giudizi aventi ad oggetto i crediti vantati dal Condominio e da P.M.A. erano ancora in corso, senza, quindi, minimamente spiegare perchè tale circostanza fosse ostativa per l’accoglimento della domanda;

b) il secondo motivo di appello (volto a sostenere che la cessione immobiliare era anteriore al sorgere dei crediti vantati dal condominio ed era giustificata dalle esigenze di una migliore gestione del patrimonio dell’impresa, non essendo diretta a diminuire la garanzia patrimoniale), mancava di qualsivoglia argomentazione volta a contrastare la tesi del tribunale secondo cui la cessione era stata perfezionata allorquando erano già sorti i crediti vantati dalle resistenti, e che quindi, ai fini della revocatoria, non erano necessari nè il consilium fraudis, nè la partecipazione o la conoscenza dell’intento fraudolento del cedente, ma la mera scientia damni.

c) il terzo motivo di appello, volto a negare che l’atto dispositivo avesse provocato un concreto pregiudizio patrimoniale alle ragioni dei creditori, non censurava, in maniera argomentata e pertinente, la tesi del tribunale secondo cui la dismissione di un bene immobile è di per sè lesivo della garanzia patrimoniale, essendo il ricavato della vendita più difficilmente aggredibile dai creditori;

d) il quarto motivo di impugnazione, diretto a negare il perseguimento di un intento fraudolento da parte della venditrice, mancava della benchè minima confutazione di quanto sostenuto dal primo giudice, ossia che, essendo l’atto dispositivo successivo al sorgere del credito, era sufficiente la mera scientia damni.

Alla luce della puntuale disamina del contenuto dell’impugnazione operata dalla Corte di merito, le ricorrenti avrebbero dovuto esporrei con la dovuta analiticità, il contenuto del gravame ed argomentare le ragioni di critica, non potendosi limitare ad elencare – in modo del tutto sintetico – le questioni sollevate in secondo grado.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura.

Il ricorrente deve quindi specificare – nell’atto di impugnazione – il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando i fatti processuali alla base dell’errore denunciato.

Ove sia censurata la statuizione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. occorre inoltre indicare in modo puntuale le ragioni per cui si ritiene sufficientemente specifico e pertinente il motivo di gravame, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne l’errore denunciato (Cass. 22880/2017; Cass. 20405/2006).

Le pronuncia di inammissibilità dell’appello appare dunque incensurabile e ciò anche a voler tener conto dei motivi riportati nella sentenza impugnata, risultando evidente la carenza di qualsivoglia sviluppo argomentativo e di effettiva pertinenza delle ragioni di doglianza proposte dalle appellanti, in contrapposizione con le motivazioni della sentenza di primo grado.

2. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, denuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto sufficiente, per l’esperimento della revocatoria, la sussistenza di una semplice ragione di credito pur se ancora sub iudice, senza considerare i rilevanti riflessi patrimoniali che tale soluzione – di cui si sollecita un ripensamento, anche con eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite – può produrre sulla tenuta economica delle imprese di costruzione.

Il terzo motivo, parimenti proposto in via subordinata, denuncia la violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza posto a carico delle ricorrenti l’onere di provare l’insussistenza di un concreto pregiudizio per il soddisfacimento del credito, mentre competeva al Condominio provare preliminarmente che l’atto dispositivo aveva cagionato una “maggiore difficoltà o incertezza nella realizzazione della pretesa” dedotta a fondamento dell’azione revocatoria.

I due motivi sono inammissibili, attesa la definitività della pronuncia di inammissibilità dell’appello che consegue al rigetto del primo motivo di ricorso.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, per ciascun controricorrente, in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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