Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21257 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 05/10/2020), n.21257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19227-2017 proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

SOMMARIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE ZOLA PREDOSA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GIOIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica;

udienza del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità del secondo,

terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, in subordine rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Mario Gioia, difensore del resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1.Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12.1.2017, rigettava l’appello proposto da R.M. nei confronti del Comune di Zola Predosa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna N. 2806/2012, che aveva rigettato l’opposizione avente ad oggetto il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Predosa per il superamento dei limiti di velocità.

2.Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso B.M. sulla base di sei motivi;

2.1.Ha resistito con controricorso il Comune di Bavaglia.

2.3.Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 429 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza ma erroneamente trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1.1.Il motivo è fondato.

1.2. Il presente giudizio è iniziato dopo l’entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, essendo stata notificato il verbale in data 31.12.2011.

1.3.L’art. 6, comma 1 stabilisce che “le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.

1.4.Come affermato da questa Corte, è vero che detto art. 6 non contiene una specifica disposizione, nel senso della espressa previsione, a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello), della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo; tuttavia, per effetto della regola generale dell’applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione della lettura del dispositivo si applichi anche nei giudizi d’appello (Cassazione civile sez. II, 04/01/2018, n. 72).

1.5.L’art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al comma 1, che “nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 6), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425,426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.”. Il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, tra le quali, appunto quelle di cui all’art. 429, comma 1, e art. 437, comma 1, che – rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello – dispongono che il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo nell’udienza di discussione.

1.6.Orbene, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano tale rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. n. 13165 del 2009; v. anche Cass. 25305 del 2014).

1.7. In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.

2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

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