Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21256 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 09/08/2019), n.21256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21723/2018 R.G. proposto da:

P.M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Ugo

Carnevali e dall’avv. Giorgio Spadafora, con domicilio eletto in

Roma, Via Panama n. 8.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza del tribunale di Rimini, depositata in data

9.4.2018.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M.G. ha chiesto al Tribunale di Rimini la liquidazione del compenso per l’attività svolta nell’ambito dei procedimenti penali nn. 4584/2013 e 6780/2014 su incarico della locale Procura della Repubblica, attività tradottasi nella stesura di più relazioni riguardanti l’accertamento degli importi degli affidamenti iscritti nei bilanci 2012-2013 e nella semestrale 2014 della Banca Carim.

Il Tribunale, con distinti provvedimenti, ha liquidato un compenso di Euro 14.358,00 per le prime due relazioni e di Euro 5.128,00 per quella depositata in data 8.4.2016.

Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi del D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 170, instando per l’attribuzione di distinti compensi per ciascun bilancio esaminato, assumendo di aver ricevuto, per ciascuno di essi, incarichi distinti.

Il tribunale ha confermato il decreto di liquidazione, affermando che l’esame di più bilanci non consente di configurare una pluralità di incarichi da remunerare autonomamente, posto che il ricorrente aveva dovuto valutare la condotta della medesima compagine sociale nel corso del lasso temporale interessato dalle indagini ed aveva elaborato i relativi accertamenti sulla base di precedenti relazioni.

Ha inoltre rilevato che al compenso era stata applicata la massima maggiorazione consentita dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da P.M. sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50, 51 e 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale liquidato un unico compenso in base alla ritenuta unicità dell’incarico, mentre occorreva tener conto solo della pluralità o unitarietà dei quesiti e degli accertamenti svolti. Nella specie, era stato richiesto al consulente di esaminare i bilanci relativi a più esercizi e pertanto era del tutto legittima la richiesta di più compensi, da quantificare autonomamente.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50, 51 e 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale ritenuto unico l’incarico affidato al ricorrente, pur se comportante l’esame di più bilanci, mentre avrebbe dovuto considerare la pluralità dei quesiti e degli accertamenti svolti, che avevano riguardato quattro bilanci diversi e avevano richiesto la verifica di innumerevoli svalutazioni su crediti, effettuate da soggetti diversi.

Il terzo motivo censura la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50, 51 e 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice ritenuto corretta l’attribuzione di un unico compenso, dando erroneamente rilievo al fatto che era stata applicato il massimo incremento consentito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, mentre tale maggiorazione non giustificava affatto la liquidazione di un compenso unico.

2. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Il provvedimento impugnato, conformandosi agli orientamenti di questa Corte, ha esattamente stabilito che la unicità o pluralità di incarichi che legittimano la liquidazione di compensi autonomi non è esclusa dalla pluralità di accertamenti e non dipende dalla pluralità delle domande, della attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e dell’interdipendenza degli accertamenti da svolgere (Cass. 28417/2018; Cass. 14292/2018; Cass. 1627/2016).

In riferimento a fattispecie analoga, si è già ritenuta legittima la liquidazione di un unico compenso per l’esame di più bilanci diversi, in base alla verifica, da parte del giudice, dell’unitarietà degli accertamenti demandati al consulente (Cass. 14292/2018).

L’accertamento della sussistenza di una pluralità di incarichi, da considerare distinti ai fini della liquidazione del compenso, è infatti indagine rimessa al giudice di merito ed è censurabile solo per vizi di motivazione.

In ogni caso la pronuncia – contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. – si è correttamente confermata all’orientamento di questa Corte che, come detto conferisce rilievo, a tali effetti, all’autonomia o interdipendenza degli accertamenti svolti, avendo evidenziando che, nel caso in esame, le indagini effettuate dal ricorrente vertevano su fatti e violazioni ripetutesi nel tempo con le medesime modalità e consumate dai medesimi soggetti, dando luogo a verifiche sostanzialmente unitarie, e pur avendo ricondotto le attività svolte ad un incarico unico, ha però valorizzato il criterio dell’omogeneità dei quesiti e alla stretta connessione tra i diversi accertamenti, senza incorrere nella violazione denunciata (cfr. provvedimento, pag. 2).

La circostanza che il tribunale abbia ritenuto di tener conto anche della maggiorazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, è irrilevante, trattandosi di argomentazione meramente rafforzativa delle decisioni assunte, del tutto conformi ai criteri utilizzabili ai fini di cui si discute.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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