Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21255 del 20/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4182/2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA

31, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI FOSCHINI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già FONDIARIA SAI SPA) giusta fusione

per incorporazione nella FONDIARIA-SAI S.P.A., della UNIPOL

ASSICURAZIONI n.q. di Impresa Designata dal Fondo di garanzia

Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE,

44, presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

G.T. in (OMISSIS) il (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 847/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato TOMMASO DE DOMINICIS;

udito l’Avvocato CRALA SILVESTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 24 novembre 2008 G.A. adiva il Tribunale di Ravenna per ottenere dalla compagnia assicuratrice designata dal FGVS, Fondiaria Sai S.p.A., il risarcimento dei danni a lui derivati da un sinistro stradale, avvenuto il (OMISSIS), nel quale, conducendo un suo motociclo, era incorso in collisione con un’auto – non identificata che si trovava presso la mezzeria della carreggiata, e che il G. intendeva sorpassare da destra, asserendo che credeva che la vettura svoltasse a sinistra: al contrario la vettura si sarebbe repentinamente spostata verso destra, così generando la collisione e facendo cadere il motociclista.

Essendosi la convenuta compagnia costituita resistendo, il Tribunale, con sentenza del 2 febbraio-9 agosto 2012, accoglieva parzialmente la domanda, attribuendo la responsabilità del sinistro per il 70% al G. e per il 30% all’ignoto conducente della vettura, e conseguentemente limitando il quantum del risarcimento dei danni.

Avendo il G. proposto appello contro tale sentenza ed essendosi controparte costituita, chiedendone la conferma, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 7-27 giugno 2013, respingeva il gravame.

2. Ha presentato ricorso il G., sulla base di due motivi, il primo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e omessa applicazione degli artt. 145 e 154 C.d.S. e il secondo, ex art. 360, comma 1, n. 3, denunciante violazione e falsa applicazione dell’art. 146 C.d.S..

Si difende con controricorso la controparte, ora Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

I due motivi meritano vaglio congiunto, dal momento che, pur rubricati, come si è visto, l’uno come denuncia di vizio motivazionale e l’altro come denuncia di violazione di diritto, non sono difformi nel loro effettivo contenuto.

Il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto, in sostanza, il giudice che non fosse stata provata l’intenzione del conducente della vettura di effettuare una svolta a sinistra, il che induceva il giudice a censurare la condotta del motociclista di sorpassarla da destra. Lungi dall’evidenziare un omesso esame, il ricorrente propone allora una versione alternativa degli esiti probatori, richiamando stralci delle deposizioni dei testi V. e D.M., per concludere che da esse “emerge una realtà dei fatti ben diversa da quella prospettata dalla Corte d’Appello”.

Aggiunge poi il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe omesso di valutare “la manovra di immissione nel flusso della circolazione del conducente dell’autovettura, così come riferito dei testi”, che sarebbe “stata oggetto di discussione tra le parti”. Non può non rilevarsi che ciò non è qualificabile come fatto decisivo, in quanto il tentativo di sorpasso della vettura da parte del G., pacificamente, è avvenuto quando l’auto era già sulla carreggiata, ovvero si era già immessa, come d’altronde lascia intendere lo stesso giudice d’appello, laddove fa riferimento a quelle che definisce le “precise emergenze istruttorie, ribadite dalle testimonianze dei due conducenti delle due autovetture sorpassate a sinistra dal motociclista prima che questi effettuasse il sorpasso a destra dell’autovettura…appurato che quest’ultima si era appena reimmessa nel traffico provenendo dall’area di servizio posta a sinistra rispetto al senso di marcia” (motivazione, pagina 3).

Prosegue su un piano inammissibilmente fattuale il ricorrente sostenendo che “è un dato di fatto riconosciuto” dalla corte territoriale che l’auto fosse entrata da un’area di servizio con manovra di svolta a sinistra, e che avrebbe poi, giunta al centro della carreggiata, iniziato una repentina manovra di accostamento a destra, “provocando la collisione”. Nonostante tenti poi di orientare il motivo su una pretesa erronea applicazione da parte del giudice delle norme del Codice della strada, il ricorrente in questo modo ancora una volta, anzichè denunciare un omesso esame di fatto discusso e decisivo, contesta un accertamento fattuale che, come risulta dalla citazione appena effettuata, ammette egli stesso essere stato espletato dal giudice d’appello: il quale invero ha ricostruito le modalità del sinistro dando atto, come appena si è riportato, del recente rientro nel traffico da sinistra della vettura, ma non ritenendo che il suo spostamento sulla destra sia stato repentino e imprudente, bensì attribuendo la repentinità imprudente proprio al motociclista (motivazione, pagina 5: “Nè appare ingiustificata l’affermazione del primo giudice secondo cui il motociclista avrebbe effettuato uno “slalom” tra le tre autovetture di cui aveva intrapreso il sorpasso ad andatura assai superiore a quella tenuta dalle predette, l’ultima delle quali previa repentina variazione di direzione tale da rendere problematico il proprio avvistamento ed ogni potenziale condotta preventiva da parte del conducente dell’autovettura”).

E ancora sulla da lui addotta imprudenza e repentinità della manovra dell’auto il ricorrente impernia il seguente secondo motivo, nuovamente contestando direttamente in punto di fatto la valutazione del giudice d’appello e tutt’al più formulando censure riconducibili al testo 5 previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dato che nel caso di specie proprio dalle trascrizioni di passi della motivazione della sentenza impugnata nel motivo emerge ictu oculi che non vi è stato l’omesso esame dei fatti che della norma suddetta esige l’attuale dettato.

In conclusione, non corrispondendo il contenuto di entrambi i motivi alla tassatività delle censure imposta dall’art. 360 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA