Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21255 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16411-2012 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO

BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MELUCCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PIERO MAZZONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che con sentenza n. 60/1/11, depositata il 19/5/2011, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, in ordine al ricorso di R.M. contro l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, relativamente all’atto di compravendita, a rogito del notaio Mu., in data (OMISSIS), intercorso tra R.M. (parte venditrice) ed EdilIngegno s.a.s. di F.M. & C., (parte acquirente), avente ad oggetto un terreno edificabile, trasferito per il dichiarato prezzo di Euro 200.000,00;

che la CTR, nel riformare la sentenza di prime cure, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente, osserva che dal “dettagliato calcolo del valore complessivo dell’area” presentato dall’Ufficio emerge che nel conteggio prodotto in giudizio dalla contribuente “manca la valutazione dei posti auto” realizzabili sul terreno compravenduto unitamente ai fabbricati per complessive 32 unità abitative, e che l’Ufficio, sulla base della revisione di stima operata medio tempore dall’UTE, ha riconosciuto “il valore complessivo di Euro 258.477,00 all’area fabbricabile”, riducendo così l’originaria pretesa impositiva di Euro 294.129,00, “secondo le (nuove) valutazioni elaborate dall’Agenzia del Territorio”, e disattendendo quelle diverse “evidenziate nella relazione di stima dello studio (OMISSIS)”;

che il primo profilo di doglianza, costituito dalla dedotta violazione del divieto di domande nuove in appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, è fondato alla luce del Principio secondo cui all’Ufficio finanziario ” non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della “causa petendi”, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto.” (Cass. n. 9810/2014);

che, invero, il motivo di appello dell’Agenzia delle Entrate era stato formulato tenendo conto della nuova stima UTE, quella cioè intervenuta a seguito della perizia depositata in primo grado dalla contribuente R., la quale non lascia inalterati i fatti costitutivi della pretesa fiscale, che non viene semplicemente ridotta quantitativamente;

che, infatti, la sentenza della CTR, nel disattende la perizia di parte della contribuente richiama le quotazioni O.M.I., e la relativa riduzione del 10% operata dall’Agenzia del Territorio, ritenuta congrua, laddove la precedente stima dell’Ufficio era informata a criteri diversi, quelli appunto recepiti nell’atto impositivo impugnato, considerato che, come evidenziato nella sentenza della CTP di Alessandria, “dopo aver descritto i vincoli di piano regolatore gravanti sui terreni compravenduti, ricava il valore della parte edificabile applicando un coefficiente alla spesa necessaria per realizzare – costi di urbanizzazione compresi – i fabbricati ad uso abitazione nelle dimensioni consentite dai vincoli predetti. “;

che, inoltre, il Giudice di prime cure aveva evidenziato che “al processo logico seguito dall’Agenzia del Territorio non corrisponde alcun dato oggettivo, perchè entrambi i dati indicati in perizia (i costi per realizzare le costruzioni, stimate in Euro 84.692,90), e il coefficiente di incidenza su questi costi del valore dell’area fabbricabile) sono privi di della benchè minima giustificazione oggettiva”;

che l’Ufficio è soggetto al divieto di proporre “domande” nuove, previsto dal richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, inteso nel senso che in appello l’Amministrazione non può mutare i termini della pretesa impositiva, deducendo argomenti e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo (la prima stima dell’Ufficio del Territorio, allegata all’avviso impugnato, ne costituiva per relationem anche la motivazione);

che, sul punto, va ribadito quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 15026/2014, e cioè che ” la novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poichè il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum sia per quanto riguarda la causa petendi ” (v. anche Cass. n. 16236/2015; 9810/2014);

che, per quanto possa occorrere, anche il secondo profilo di doglianza è fondato dal momento che la sentenza impugnata ha ritenuto corretta l’assunzione del parametro di valutazione del valore dell’immobile le quotazioni O.M.I., senza peraltro un effettivo ed adeguato scrutinio, e pur non costituendo esse fonte tipica di prova (tantomeno documentale) ” ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”. ” (Cass. n. 25707/2015), e sono da valutare insieme ad altri elementi, oltre che tenendo conto delle ragioni del contribuente;

che, in conclusione, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè si adegui ai principi sopra riportati.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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