Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21255 del 09/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/08/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 09/08/2019), n.21255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16755/2018 R.G. proposto da

R.V. S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Ronchietto, con domicilio

eletto in Roma, Via Palumbo n. 31;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e

– PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, in persona del Procuratore p.t.

– H.J.H.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia depositata in data

23.3.018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La R.V. s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Civitavecchia ha liquidato di Euro 1000,00 per la custodia di 200 colli di giocattoli, oggetto di sequestro penale, contestando il criterio equitativo adottato ed invocando – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59 – l’applicazione delle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio di Roma, successivamente recepite dalla locale Prefettura.

Il tribunale, ribadita la natura non impugnatoria del giudizio D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che “alla specifica attività svolta non corrispondeva per quantità e qualità del lavoro prestato, la somma liquidata, dovendo ritenersi corrispondente un importo maggiore”, ed ha pertanto respinto l’opposizione, regolando le spese.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla R.V. s.r.l. sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero della giustizia ha proposto controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il giudizio di opposizione ha natura impugnatoria e che la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi di doglianza dedotti dall’opponente.

Di conseguenza il Tribunale doveva limitarsi a valutare la correttezza dei criteri di liquidazione adottati dal primo giudice, senza gravare la R.V. di ulteriori oneri di allegazione e di prova su temi non più controversi.

Il motivo è infondato.

Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta.

La natura del procedimento non è mutata a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, norma che ha modificato solo il rito applicabile, in attuazione dei principi della legge delega (L. n. 69 del 2009, art. 54).

La previsione di un termine perentorio entro cui deve esser proposta l’opposizione – che, nel silenzio della disposizione introdotta dal decreto sulla semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, la Corte costituzionale ha dedotto in via interpretativa in base all’equiparazione tra il decreto di liquidazione e l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. “per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due – sia pur diversi – comparati procedimenti sono ricondotti” (Corte Cost. 106/2016), non può considerarsi – a tali effetti – decisiva.

La natura non impugnatoria dell’opposizione era stata riconosciuta da questa Corte anche nel vigore dell’originaria formulazione del D.P.R. n. 150 del 2011, art. 170, che già disponeva che detta opposizione doveva esser proposta entro 20 gg. dalla comunicazione del decreto (Cass. 1470/2018; Cass. s.u. 8516/2012).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale abbia erroneamente posto a carico della ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, non prendendo in considerazione il deposito del provvedimento di nomina del custode e del verbale di dissequestro e di restituzione dei beni, posto inoltre che la ricorrente aveva contestato esclusivamente i criteri di liquidazione impiegati, invocando l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59.

Il motivo è fondato.

Deve osservarsi che già il primo giudice aveva liquidato il compenso per l’attività di custodia, riconoscendone la spettanza al ricorrente sulla base delle attività documentate.

La ricorrente aveva – inoltre – prodotto in sede di opposizione il provvedimento di nomina ed il verbale di dissequestro e di restituzione dei beni, elementi che il tribunale avrebbe dovuto valutare, poichè utili a dimostrare – anche nella fase a cognizione piena – l’espletamento dell’incarico e a consentire l’esame dei motivi di opposizione.

Il controllo sulla correttezza della liquidazione equitativa operata dal primo giudice non era quindi precluso dal mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente ed anzi andava effettuato sulla base dei documenti ritualmente acquisiti, essendo peraltro in discussione esclusivamente l’utilizzabilità dei parametri elaborati dall’Agenzia del demanio di Roma e la correttezza del ricorso al metodo equitativo da parte del primo giudice.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice erroneamente liquidato il compenso secondo equità, in violazione dei criteri legali.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio riesaminare integralmente fatti di causa e vagliare le doglianze già proposte nel giudizio di opposizione, verificando la correttezza della liquidazione operata.

In conclusione, è respinto il primo motivo di ricorso, è accolto il secondo ed è dichiarato assorbito il terzo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Civitavecchia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Civitavecchia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019

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