Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21255 del 05/10/2020

Cassazione civile sez. II, 05/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 05/10/2020), n.21255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20566/2019 proposto da:

K.D., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO IANNONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2196/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Presidente e Relatore Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

K.D., cittadino (OMISSIS), impugnava innanzi al Tribunale di Napoli, il provvedimento di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria emesso dalla Commissione territoriale di Caserta. A sostegno del ricorso deduceva di essere espatriato a causa di vessazioni morali ed economiche, subite all’interno della sua famiglia ad opera del padre e dei fratelli unilaterali.

Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., il Tribunale respingeva la domanda.

L’impugnazione proposta dal richiedente era rigettata dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2196/19. Riteneva la Corte distrettuale che il racconto del richiedente, anche a volerlo ritenere attendibile, configurava una vicenda del tutto personale e familiare, non sussumibile in alcuna delle ipotesi di danno grave per discriminazioni razziali, di appartenenza ad un gruppo etc., tali da dar luogo al riconoscimento dello status di rifugiato o alla protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Escludeva, altresì, la ricorrenza dell’ipotesi di cui alla lett. c) di detta norma, dato che la condizione complessiva della Costa d’Avorio, pur persistendo varie criticità inerenti al rispetto delle libertà civili e al sistema giudiziario e carcerario, non desse luogo ad un’ipotesi di danno grave nel caso di rientro in patria, nè a una situazione di violenza indiscriminata ovvero di conflitto armato. Infine, riteneva non concedibile la richiesta protezione umanitaria per la sola condizione di povertà rappresentata dal richiedente, non essendo il giudice legittimato ad intervenire in una materia coperta da discrezionalità legislativa condizionata anche da ragioni di bilancio, nè potendosi considerare il richiedente un soggetto vulnerabile, nè avendo questi dimostrato alcuna forma di integrazione sociale e lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza il richiedente propone ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (nn. 12515/18 e 15106/13 e S.U. n. 6826/10).

1.1. – Nella specie il ricorso è stato notificato “al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta sita in (OMISSIS)”, e indirizzato alla PEC di detta Commissione.

Tale notificazione è nulla ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3. Tuttavia, non occorre disporne la rinnovazione, ai fini conservativi dell’impugnazione, poichè quest’ultima è, a sua volta, inammissibile per difetto di specificità dei motivi di ricorso. I quali, non sono dettagliati in ragione delle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, ma accomunati da un’unica esposizione preceduta dalla generica locuzione “in via preliminare”.

1.2. – Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (nn. 11603/18 e 19959/14).

Nè può valere in senso opposto la circostanza che nell’unitario loro svolgimento le censure possano essere identificate, separate e ricostruite in base alle norme oggetto di richiamo. Infatti, compete alla parte e non alla Corte di cassazione sia confezionare il ricorso in maniera che ne risulti immediatamente esplicitato il contenuto assertivo veicolato dai casi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., sia dimostrare, correlando le censure ai passaggi motivazionali asseritamente erronei, in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, nn. 635/15 e 828/07). Altrimenti dedotti e illustrati i motivi, il ricorso si traduce in una richiesta di generale e complessiva rivalutazione dell’intera fattispecie, demandando alla Corte un compito di allegazione e confronto che spetta solo alla parte.

1.2.1. – Nel caso di specie, nell’unico motivo di ricorso, che come detto non è neppure rubricato, parte ricorrente svolge le proprie doglianze partendo dalla decisione della Commissione territoriale per poi proseguire in un continuum di critica rivolto indifferenziatamente tanto all’operato di questa quanto alle pronunce dei giudici di merito, per di più in un’inestricabile commistione di aspetti fattuali (come l’asserito coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente) e di profili giuridici (come le norme minime di procedura di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008 e quelle attributive della protezione invocata).

2. – Per le considerazioni su svolte deve pronunciarsi la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

3. – Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva del Ministero.

4. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della

parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

 

 

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