Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21254 del 14/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 14/10/2011), n.21254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO FUTURA COSTRUZIONI SRL (OMISSIS) in persona del suo

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato DRAGONE VINCENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAIORANO MARCELLA, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 189/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 24.4.09, depositata il 07/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 20 giugno 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Il Curatore del Fallimento della s.r.l. Futura Costruzioni propone cinque motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 189/2009, depositata il 7 novembre 2009, che – confermando quanto deciso dal Tribunale di Tarante – ha respinto la domanda proposta dal Fallimento medesimo contro P.F. per ottenere il pagamento di L. 23.670.175, quale importo di fatture relative a forniture di merci, rinvenute dal Nucleo di Polizia Tributaria fra i documenti della società fallita.

La Corte di appello ha ritenuto dimostrata l’eccezione del P. di avere pagato l’intera somma, parte in contanti e parte a mezzo assegni a firma del figlio del P., di cui alcuni consegnati a mani di certo R.C., ritenuto amministratore della società.

L’intimato non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2719 cod. civ., perchè la Corte di appello ha ritenuto valido elemento di prova un assegno prodotto in fotocopia, anzichè in originale, benchè la conformità della copia al documento fosse stata contestata.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1188 e 1189 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto efficace il pagamento effettuato al terzo (il R.C.), in mancanza di prova che la società abbia approfittato del pagamento, in quanto le fatture non sono quietanzate.

Con il terzo motivo lamenta violazione degli art. 1147, 1189 e 2697 cod. civ., nel capo in cui la sentenza impugnata ha addebitato al Fallimento di non avere fornito la prova della mala fede del P., nell’effettuare il pagamento al terzo, mentre l’art. 1189 pone a carico del debitore l’onere di provare la sua buona fede.

Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 2709 cod. civ., nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che due fatture fossero state quietanzate, nonostante la mancanza del timbro e della firma del rappresentante della società.

Con il quinto motivo denuncia vizi di motivazione quanto alla ritenuta legittimazione del R. a ricevere i pagamenti.

3.- Tutti i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 360 cod. proc. civ. In primo luogo il ricorrente non indica se siano stati prodotti, se siano allegati al ricorso e come siano contrassegnati, si da essere reperibili fra i documenti di causa, gli assegni e le fatture di cui contesta l’efficacia probatoria o che comunque richiama a fondamento dei motivi di ricorso, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

In secondo luogo mette in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove ad opera della Corte di merito, la quale ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, in termini non suscettibili di censura in questa sede.

Ha rilevato che l’avvenuto pagamento della somma portata dall’assegno prodotto in copia trova riscontro nella documentazione proveniente dalla BNL, sulla quale l’assegno è stato tratto; che i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato che i pagamenti alla s.r.l. Futura Costruzioni venivano normalmente effettuati a mani del R. e che ciò ha ingenerato l’incolpevole affidamento del debitore sulla legittimazione dello stesso a riceverli.

L’affermazione della Corte di appello circa l’onere della prova della buona fede, nella fattispecie di cui all’art. 1189 cod. civ., è effettivamente errata e deve essere corretta, ma non ha avuto alcun rilievo in ordine alla decisione, dalla quale emerge inequivocabilmente che la Corte ha ritenuto raggiunta la prova della buona fede, addebitando altresì alla società creditrice di avere colposamente concorso a creare nei terzi l’affidamento sulla legittimazione del R. a ricevere i pagamenti.

Per quanto poi concerne la denunciata irrilevanza delle deposizioni testimoniali, che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione, il ricorso risulta anche non autosufficiente, poichè non riporta il contenuto delle dichiarazioni di cui contesta il significato e la decisività.

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e al difensore della ricorrente.

-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2011

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