Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21254 del 13/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.13/09/2017),  n. 21254

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1423-2011 proposto da:

D.I.G., D.J.M., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

ONGARO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO TONETTO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI COMO, AGENZIA

DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO, UFFICIO REGISTRO DI

COMO;

– intimati –

avverso il decreto n. 2/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che A., G., Gi., M., R. e D.I.S. impugnarono l’avviso di accertamento di maggior valore dei beni oggetto della denuncia di successione in morte di I.L., e l’adita C.T.P. di Como accolse parzialmente il ricorso, con decisione che venne confermata dalla C.T.R della Lombardia, la quale dichiarò irricevibile, perchè tardivo, l’appello incidentale dell’Ufficio, ed invece infondato quello principale dei contribuenti, in quanto le doglianze di questi ultimi non offrivano elementi idonei per una riconsiderazione critica dell’operato dei primi giudici;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, chiesero la cassazione della sentenza, e l’intimato D.I.G., con altro ricorso, chiese, in accoglimento della impugnazione, l’annullamento dell’accertamento in rettifica, e dei provvedimenti che ne avevano riconosciuto la legittimità e fondatezza, mentre gli altri intimati non svolsero attività difensiva, e l’adita Corte di legittimità, con sentenza n. 7155/2007, riunite le impugnazioni, accolse il ricorso principale, dichiarò assorbito quello incidentale, cassò l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia;

che il processo non venne riassunto dalle parti nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, ed il Presidente della C.T.R. della Lombardia, su istanza dell’Ufficio, ne dichiarò l’estinzione per inattività delle parti, con decreto depositato il 22/4/2009;

che G. e D.I.M. ricorrono per la cassazione del suindicato provvedimento, emesso nella forma del decreto e non della sentenza, e depositano memoria, mentre le parti intimate non hanno svolto attività difensiva;

che il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che i ricorrenti con il motivo d’impugnazione deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, falsa applicazione di norme di diritto e nullità della decisione, in quanto per la estinzione del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, e dell’art. 307 c.p.c., comma 5, necessita una pronuncia collegiale, previa comparizione delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 30;

che, in via generale, l’estinzione dei processo tributario per inattività delle parti è materia conoscibile dal presidente di sezione nell’ambito dell’esame preliminare previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27 ed il comma 4, infatti, ribadisce che nel caso in cui la causa estintiva sia rilevata in tale fase, il presidente di sezione, una volta scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, dispone – con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso – la estinzione del processo con decreto reclamabile innanzi alla commissione, a norma dell’art. 28, mentre, se l’inattività delle parti è rilevata in un momento successivo all’esame preliminare, la commissione dispone l’estinzione con sentenza;

che, analogamente, ai sensi dell’art. 45, comma 4 D.Lgs. citato, l’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto, o dalla commissione, con sentenza, ed avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla commissione, la quale provvede a norma dell’art. 28;

che, dunque, le sopra richiamate disposizioni configurano un rimedio, interno al medesimo grado di giudizio, costituito dal reclamo, che ” consente alla parte interessata di aprire il contraddittorio sul punto, con subprocedimento circoscritto al controllo dei presupposti dell’estinzione ” (Cass. n. 569/2016), e che si conclude con una decisione della commissione in forma di sentenza, o di ordinanza non impugnabile, nel qual caso sono dati anche i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo;

che, nella specie, il Presidente della C.T.R. della Lombardia, con decreto depositato il 22/4/2009, ha dichiarato l’estinzione del processo per inattività delle parti, non essendo stato riassunto il giudizio di rinvio, nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, a seguito della pronuncia della sopra ricordata sentenza n. 7155/2007 di questa Corte di legittimità, ed il provvedimento, emesso su istanza dell’Ufficio finanziario, non è stato reclamato dai contribuenti, i quali assumono di averne avuto conoscenza, di fatto, soltanto il 13/11/2010, a seguito della notifica, da parte di Equitalia s.p.a., di ulteriori cartelle di pagamento dell’importo di Euro 459.491,83, “per ruoli atti del registro della dichiarazione di successione di I.L. (OMISSIS)”, oggetto di impugnazione in altro giudizio (cfr. memoria difensiva dei ricorrenti ed allegata ordinanza della CTP di Como in data 7/11/2011);

che la tesi dei ricorrenti muove dalla affermazione che il provvedimento di estinzione del processo dovesse essere adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45 e art. 307 c.p.c., “in forma collegiale”, e che quindi sia stato irritualmente “firmato dal solo Presidente”, dando così per assodato che si tratta, nella specie, di provvedimento avente natura di sentenza, suscettibile di ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c., comma 1);

che, tuttavia, in base al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, le doglianze svolte dai contribuenti nel ricorso per cassazione, concernenti la dedotta necessità di una pronuncia collegiale che facesse salvo il contraddittorio tra le parti, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante lo specifico rimedio previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 1 costituito appunto dal reclamo alla commissione, nè può essere fondatamente sostenuto che non sarebbe dato loro di sperimentare detto rimedio in conseguenza della sua mancata comunicazione;

che, infatti, il reclamo deve ritenersi sempre tempestivo quando il decreto impugnabile non sia stato comunicato dalla segreteria della commissione, come nella specie si assume avvenuto, atteso che tale mancato adempimento non può incidere negativamente sul diritto di difesa (cfr. Cass. n. 6321/2008, n. 8433/1998 e n. 3843/1993, sull’inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 327 c.p.c.), nè del resto la conoscenza di fatto può dirsi equipollente alla comunicazione del provvedimento, la quale sola garantisce alla parte la conoscenza integrale dell’atto idonea a consentire l’eventuale proposizione del reclamo;

che, pertanto, non può che trovare applicazione il generale principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile avverso i provvedimenti giurisdizionali – anche se emessi sotto forma di ordinanza o di decreto rispetto ai quali non sia previsto dalla legge un apposito rimedio impugnatorio, purchè abbiano il contenuto decisorio tipico della sentenza, quando sono definitivi, cioè non suscettibili di altri mezzi di controllo, nè di riesame in un altro processo), ipotesi ben diversa dal caso in esame, atteso che per il provvedimento che dichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti, assunto nella forma del decreto presidenziale, è previsto il reclamo alla commissione, per cui il ricorso per cassazione esperito dagli odierni ricorrenti in luogo del predetto speciale mezzo di impugnazione, al fine di denunciare il dedotto vizio di attività del giudice tributario, va senz’altro dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2017

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