Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21253 del 20/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 20/10/2016), n.21253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26226/2013 proposto da:

R.S., (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO LEREDE,

PAOLO ALESSANDRO LEREDE giusta procura in calce al controricorso;

M.E., elettivamente considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DACCO’

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2847/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato RANIERI RODA per delega;

udito l’Avvocato GIOVANNI DACCO’;

udito l’Avvocato CORRADO CARRUBBA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 15 marzo 1996 R.S. chiedeva al Pretore di Milano di ingiungere ad M.A. di pagarle Lire 34.928.503 quale corrispettivo – residuo, essendo già stato versato l’importo di Lire 82.060.367 – delle sue prestazioni professionali di architetto relative ad una progettazione urbanistica su un lotto di proprietà della M. ed alla correlata presentazione di istanza di concessione edilizia. Il Pretore in pari data emetteva il decreto ingiuntivo, che veniva notificato alla M. il 24 febbraio 1996.

La M. proponeva opposizione, fondandola sul difetto di indicazione di acconti versati e sulla inutilità dell’attività professionale della opposta in considerazione della situazione urbanistica dell’area. Presentava altresì domande riconvenzionali di risoluzione del contratto di incarico professionale e di condanna della opposta a restituirle quanto in forza di tale contratto le era stato versato, cioè Lire 102.060.367. La R. si costituiva, chiedendo il rigetto dell’opposizione e resistendo anche alle domande riconvenzionali dell’opponente.

Il Pretore separava la domanda principale, introdotta per via monitoria, dalle domande riconvenzionali, in relazione alle quali veniva riassunto il giudizio dalla M. dinanzi al Tribunale di Milano, ove la R. si costituiva ancora resistendo. Successivamente, essendo stato unificato il giudice di primo grado, il Tribunale riuniva le cause e con sentenza n. 12297/2004 respingeva ogni domanda, compensando le spese.

Presentavano appello principale contro tale pronuncia M.F. ed M.E. eredi di M.A., nelle more deceduta; R.S. presentava appello incidentale. Con sentenza del 5 giugno-12 luglio 2013, la Corte d’appello di Milano, accogliendo l’appello principale e rigettando l’appello incidentale, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della R., condannando quest’ultima alle conseguenti restituzioni delle somme riscosse.

Ha presentato ricorso R.S., sulla base di quattro motivi. Si sono difesi con controricorso sia M.F. sia M.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 345 c.p.c.. In particolare il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare le prove addotte dalla attuale ricorrente e non sarebbe corrispondente al vero quanto afferma nella motivazione nel senso che le obiezioni alle conclusioni della c.t.u. mosse dalla R. “non sono riferibili a dati giuridici e di fatto sussistenti al tempo della presentazione dei progetti di cui la professionista chiede il pagamento del corrispettivo, ma a situazioni giuridiche del tutto ipotetiche ed eventuali”. Questo passo della motivazione viene confutato dalla ricorrente adducendo dati fattuali e richiamando la prima c.t.u., di cui il Tribunale aveva poi disposto la rinnovazione: e della seconda c.t.u. si era poi servita la corte territoriale.

Questa prima doglianza è evidentemente estranea al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur invocato in rubrica: lungi dall’evidenziare una omissione di esame, viene manifestata dalla ricorrente la sua non condivisione dell’esame effettuato dal giudice d’appello, cui pertanto viene contrapposta una versione alternativa fondata su elementi la cui verificante cognizione esorbita dalla giurisdizione di legittimità.

2.1.2 Non si distoglie da tale inammissibile impostazione la successiva doglianza rinvenibile nel motivo de quo: la ricorrente, invero, invoca una visura del 14 gennaio 2006 presso la Conservatoria R.R.I.I. di Milano (OMISSIS), allegata al fascicolo di secondo grado come “documento non producibile in giudizio di 1^ grado perchè non ancora annotato”; tale visura dimostrerebbe la correttezza professionale della ricorrente perchè ne emergerebbe che M.A. è deceduta e che gli eredi si sono poi “ceduti e divisi gli stessi mappali e in parte li hanno venduti”. Il giudice d’appello omettendo la valutazione del documento avrebbe anche leso la possibilità di assumere prove in appello ex art. 345 c.p.c.; e ad avviso della ricorrente “si tratta di con molta probabilità omissione di rilievo” (sic) da parte della corte territoriale perchè le consulenze tecniche d’ufficio “depositate” in primo grado si sarebbero fondate su presupposti non veritieri.

La descrizione del contenuto di questa doglianza è sufficiente per dimostrare che non è, a sua volta, conforme al dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che la stessa ricorrente non adduce la decisività dell’asserita omissione di esame, ponendola soltanto su un piano di probabilità di rilevanza, per quanto a suo avviso elevata. D’altronde – si nota quindi meramente ad abundantiam – il giudice d’appello ha motivato la sua decisione su altri elementi – in particolare il fatto che i terreni in questione erano oggetto di esproprio, onde non sarebbe stato possibile edificarvi: di qui l’inutilità delle attività professionali della attuale ricorrente – che logicamente assorbono senza alcuna difficoltà quanto attiene alla visura.

2.2 Sulla stessa linea di deformazione del motivo plasmato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per veicolarvi un vero e proprio terzo grado di merito si pone anche il secondo motivo, che, ancora invocando la suddetta norma, si duole di omesso esame di fatto decisivo e discusso, in relazione questa volta all’art. 111 Cost., perchè omettendo la valutazione di prove fondamentali il giudice d’appello avrebbe violato le norme del giusto processo: ma dopo un siffatto incipit, le argomentazioni che seguono si nutrono in effetti di alternativi asseriti esiti fattuali, inammissibilmente chiedendo al giudice di legittimità di operare una revisione della cognizione di merito.

2.3.1 Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 118 att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c.: ancora una volta, però, la sostanza della censura rimane quella – inammissibile come quelle precedenti -di una valutazione alternativa degli esiti probatori. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice d’appello si sarebbe fondato sulla c.t.u. senza tenere conto delle nuove prove fornite nell’appello incidentale proposto dalla R., che sarebbero state idonee a smentire la c.t.u. stessa.

2.3.2 Anche questo motivo presenta una duplice doglianza, lamentando in secondo luogo che, laddove il c.t.u. avrebbe ritenuto che alla attuale ricorrente non fosse spettato nulla oltre a quanto già ricevuto da M.A. in forza del contratto, il giudice d’appello avrebbe negato che le spettasse alcun compenso, senza esplicitarne le ragioni. Tale ulteriore elemento di censura finge, per così dire, di ignorare la complessiva e adeguatamente strutturata motivazione, e piuttosto che a una violazione delle norme invocate in rubrica risulta d’altronde riconducibile, come denunciante una pretesa insufficienza motivazionale, al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pertanto incorrendo anch’esso nella inammissibilità in forza del suo mancato rispetto dei vigenti limiti di impugnazione tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c..

2.4 Il quarto motivo invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per denunciare violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: la corte territoriale ha condannato l’attuale ricorrente alla rifusione a controparte delle spese del primo e del secondo grado, ma con ciò avrebbe violato la norma. A tacer d’altro, il motivo è inficiato da una evidente genericità, in quanto non se ne comprende il contenuto che si fonda sull’asserto che, per liquidare le spese, occorre tenere conto dell’esito finale del giudizio, e non frazionarlo: ma non si ravvede alcun frazionamento nel caso di specie, dal momento che il giudice d’appello ha liquidato i due gradi fino ad allora svolti, senza operare alcuna dissezione – considerando la riforma nel primo grado – al loro interno; e d’altronde, non essendo obbligatorio il ricorso per cassazione, il giudice d’appello ha operato una condanna che, allo stato, regolava appunto la fine del giudizio. L’oscurità della censura conduce anche questo motivo, in ultima analisi, alla inammissibilità sotto il profilo, appunto, della carenza di specificità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a ciascuno dei controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 3800, oltre a Euro 200 per esborsi, e oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

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